Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16635 del 21 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ripartizione dell'onere della prova riguardo alla produzione di documenti utilizzati nelle fasi precedenti del processo, č necessario contemperare la regola di giudizio dettata dall'art. 2697 cod. civ. con il principio di acquisizione processuale. In caso di mancato deposito di un documento prodotto nelle precedenti fasi del giudizio, il giudice ha il potere di ricostruirne il contenuto sulla base della sentenza impugnata o di un altro provvedimento o atto processuale.

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