(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 cod. civ. si ha tecnicamente solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma; un erroneo apprezzamento sull'esito della prova č sindacabile in sede di legittimitā solo per il vizio previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.