(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo nel caso in cui il giudice attribuisca l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie. Il motivo che implichi una rivisitazione della quaestio facti č inammissibile.