Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4579 del 20 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione degli artt. 2697 e/o 116 c.c. ricorre soltanto nel caso in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni o abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disatteso prove legali valutandole secondo il suo prudente apprezzamento.

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