(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova si configura solo quando il giudice attribuisce tale onere a una parte diversa da quella che ne avrebbe dovuto essere onerata. Parimenti, una violazione dell'art. 115 c.p.c. si verifica solo quando il giudice fonda la propria decisione su prove non introdotte dalle parti. La valutazione delle prove e il convincimento del giudice in merito alle risultanze probatorie, se svolte entro i margini tracciati dall'art. 116 c.p.c., non sono sindacabili in sede di legittimitą.