(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova si configura solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova a parte diversa da quella su cui dovrebbe gravare secondo i principi generali; non č configurabile quando si richiede la dimostrazione della causalitā effettiva tra tecnopatie associate e il danno lamentato, persino nell'ambito delle presunzioni legali di origine per malattie professionali tabellate.