(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 cod. civ., che disciplina l'onere della prova, è censurabile per cassazione solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie. Non può invece essere contestata la valutazione delle prove svolta dal giudice del merito, che rientra nell'ambito del libero convincimento.