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Articolo 1264 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

Dispositivo dell'art. 1264 Codice Civile

La cessione ha effetto(1) nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata(2).

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione(3).

Note

(1) Prima che si verifichi una di queste condizioni il debitore è liberato anche se paga al creditore cedente. Non è un suo onere verificare, quando intende adempiere, se il creditore sia realmente tale.
(2) Il riferimento alla notificazione non va inteso in modo rigido: non è necessario eseguirla con le formalità proprie degli atti giudiziari.
(3) Pertanto, se il debitore, prima di ricevere la notifica, paga al cessionario perché viene a conoscenza in altro modo della cessione, è liberato.

Ratio Legis

La norma si spiega con il fatto che la cessione del credito si perfeziona senza il consenso del debitore il quale, quindi, potrebbe esserne totalmente all'oscuro: pertanto, solo dopo che la cessione gli sia stata notificata o che egli l'abbia accettata può essergli contestata l'invalidità del pagamento fatta al creditore cedente.
Nel secondo comma il legislatore prevede l'ipotesi che il debitore, pur senza notifica della cessione, ne sia a conoscenza: tale conoscenza fa venir meno la ragione di una sua tutela per il caso in cui paghi al cedente.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

122 Non è apparso necessario prescrivere, come fa l'articolo 265 del progetto della Commissione reale, che il debitore è obbligato verso il cessionario nel modo stesso che verso il cedente. Il principio è ovvio, e discende dal fatto che la cessione è considerata come una figura di successione a titolo particolare.
Perciò non ho nemmeno riprodotto il capoverso dell'art. 265 del progetto del 1936; possono, invero, opporsi dal debitore al cessionario anche le eccezioni dipendenti da fatti posteriori alla cessione, come, ad esempio, l'inadempienza del cedente, sa il credito derivava da un contratto a prestazioni corrispettive.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

580 Era contestato, nonostante l'art. 1538 cod. civ. del 1865, il principio secondo cui il trasferimento del credito si verifica come effetto immediato del contratto di cessione. In verità appare una mera finzione il proclamare che il cessionario acquista la proprietà del credito con il solo consenso, se poi il cedente, sino all'intimazione, può far valere il credito, può esigerlo e può rimetterlo. Il nuovo codice ha evitato la dichiarazione dell'art. 1538 predetto, limitandosi ad affermare che la cessione ha effetto verso il debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando la cessione gli è stata notificata (art. 1264 del c.c., primo comma); la data della notificazione o dell'accettazione, se è certa, costituisce titolo di preferenza tra più cessioni fatte a persone diverse (art. 1265 del c.c., primo comma). La questione dell'ammissibilità di equipollenti della notificazione e dell'accettazione è stata soltanto sfiorata dall'art. 1264 del c.c., secondo comma. Questo, senza ammettere che la conoscenza della cessione da parte del debitore abbia il medesimo effetto dell'intimazione o dell'accettazione di data certa, dichiara che la conoscenza stessa costituisce il debitore in mala fede, in modo che, se egli paga al cedente, non è liberato. Ciò significa che se il debitore paga al cessionario in base alla notizia che abbia comunque della cessione, è liberato anche di fronte ad altro cessionario che intimi la sua cessione successivamente al pagamento, per quanto questa cessione abbia data anteriore al pagamento stesso. Quando però è fatta prima che il debitore paghi, l'intimazione vince la conoscenza che il debitore abbia comunque avuto dell'esistenza di altra cessione, anche se quest'ultima sia di data anteriore alla cessione intimata.

Massime relative all'art. 1264 Codice Civile

Cass. civ. n. 28093/2021

Nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra quest'ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/02/2019).

Cass. civ. n. 12734/2021

La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 02/04/2019).

Cass. civ. n. 12611/2021

Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2016).

Cass. civ. n. 16566/2018

Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state da lui accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. La certezza della data può desumersi anche dall'avvenuto pagamento spontaneo, da parte del medesimo debitore, nelle mani del cessionario. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2012).

Cass. civ. n. 9842/2018

La cessione dei crediti ha efficacia derivativa anche ove il debitore ceduto sia il Fisco, il quale, in detta qualità, può pertanto far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.

Cass. civ. n. 5869/2014

L'art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario.

Cass. civ. n. 1684/2012

La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità.

Cass. civ. n. 15364/2011

Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che fosse opponibile al cessionario del credito la transazione sui rapporti pendenti tra cedente e ceduto intervenuta successivamente all'accordo di cessione, reputando che detta transazione si configurasse come atto dispositivo del proprio credito da parte del cedente e che fosse irrilevante la circostanza della mancata conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto).

Cass. civ. n. 8145/2009

La cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta "presunzione di causa", che può anche non essere indicata nello stesso negozio. Pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa; né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario.

Cass. civ. n. 26664/2007

In tema di cessione di credito futuro derivante da contratto di appalto non ancora eseguito, perfezionata prima della data della dichiarazione di fallimento, il debitore ceduto non è legittimato a far valere le ragioni del fallimento, mentre compete esclusivamente agli organi di quella procedura l'esperimento dell'eventuale revocatoria della cessione di credito.

Cass. civ. n. 13954/2006

Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Cass. civ. n. 10885/2006

Il subappaltatore di opera pubblica, nonché cessionario del credito del corrispettivo maturato dall'appaltatore nei confronti della P.A. appaltante, non può esercitare nei confronti di quest'ultima la pretesa a conseguire importi a titolo di revisione prezzi, perché questa trova il proprio fondamento nel rapporto di appalto pubblico e nella relativa normativa, alla quale è estraneo il cessionario dei credito, che non può vantare, nei confronti del debitore ceduto, ragioni di credito diverse da quelle trasferitegli (nella specie, la S.C. ha escluso che risultasse pattuita anche la cessione delle aspettative di credito revisionale), né l'eventuale importo revisionale costituisce accessorio del credito al corrispettivo ceduto, né, infine, la cessione del credito o il subappalto determinano una cessione, sia pure parziale, del contratto di appalto.

Cass. civ. n. 9761/2005

La notifica dell'avvenuta cessione di credito può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché egli possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi, restando pertanto possibile che essa provenga dalla cessionaria e non dal creditore cedente. (Nella specie, in applicazione del principio di cui sopra, la Corte Suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al pagamento in favore della cessionaria la debitrice, la quale aveva ricevuto dalla cessionaria stessa idonea comunicazione della cessione del proprio debito e nonostante ciò aveva pagato il prezzo della fornitura alla cedente, senza informare di ciò la cessionaria).

Cass. civ. n. 1312/2005

La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il relativo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., (essendo questa necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario).

Cass. civ. n. 23435/2004

In ipotesi di cessione del credito inefficace nei confronti del debitore ceduto, quest'ultimo, qualora sia convenuto in giudizio dal creditore cedente, non può eccepire l'efficacia della cessione tra cedente e cessionario per contestare la carenza di legittimazione sostanziale del cedente.

Cass. civ. n. 17531/2004

Al cessionario di un credito nascente da contratto nel quale sia stata inserita una clausola compromissoria possono opporsi tutte le eccezioni concernenti l'esistenza, la validità e l'efficacia dell'obbligazione dedotta in causa per l'adempimento, ma, tra tali eccezioni, non è evidentemente compresa quella, fondata sul contratto, concernente il modo stabilito in via convenzionale per la soluzione delle controversie.

Cass. civ. n. 11073/2002

In tema di cessione dei crediti, la responsabilità del debitore ceduto è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre, ove egli dimostri la inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione, tale fatto è impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorché la cessione sia stata notificata al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c.

Cass. civ. n. 7083/2001

La sussistenza dei requisiti di efficacia della cessione del credito nei riguardi del debitore ceduto rientra tra i fatti costituitivi della domanda proposta dal cessionario contro lo stesso debitore, onde deve essere accertata dal giudice indipendentemente dall'eccezione del convenuto, che può limitarsi a contestare genericamente la sussistenza di tale efficacia. (Nella specie la Corte ha affermato che è irrilevante che la ragione specifica d'inefficacia della cessione ravvisata dal giudice di merito non sia stata eccepita dal debitore convenuto il quale si sia limitato ad insistere su altra diversa ragione).

Cass. civ. n. 1510/2001

Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente (fornitore) al cessionario (factor), questi può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che però può liberarsi pagando al creditore originario, se non ha comunque conoscenza della cessione. Invece dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi l'adempimento al cedente non ha più efficacia liberatoria.

Cass. civ. n. 8485/1999

A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.

Cass. civ. n. 3797/1999

Nella cessione di credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore. Tuttavia, se, dopo la cessione, intervengono fatti incidenti sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza.

Cass. civ. n. 12616/1998

Il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può pertanto invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, tuttavia quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, atteso che il debitore ceduto si vedrebbe altrimenti privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo.

Cass. civ. n. 8387/1997

La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi anche nell'atto di citazione o in qualsivoglia altra manifestazione di volontà compiuta nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale principio si applica (eccetto i casi espressamente previsti) anche nei confronti della pubblica amministrazione debitrice (nella specie, dell'indennità di espropriazione parziale di un fondo agricolo venduto successivamente all'espropriazione), senza necessità che essa aderisca alla cessione con adempimenti formali prestabiliti, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento.

Cass. civ. n. 6969/1997

La dichiarazione di fallimento del debitore ceduto, al quale sia stata anteriormente notificata l'intervenuta cessione di credito di data certa, non incide sulla suddetta cessione, essendosi questa già perfezionata per effetto del consenso legittimamente espresso fra cedente e cessionario. La cessione, infatti, produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio al cessionario, che diviene l'unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto. Sicché egli diviene titolare del diritto di credito ceduto, già all'atto dell'incontro del consenso delle parti, salvo che, essendo oggetto del contratto un credito futuro, il trasferimento sia differito al momento in cui il credito viene ad esistenza.

Cass. civ. n. 9195/1995

Il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intenda agire in executivis utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l'onere di far precedere l'esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva la possibilità, per l'esecutato, di contestarne in giudizio la validità e l'efficacia mediante opposizione. Ne consegue che l'esecuzione forzata promossa dal cessionario di un credito non deve essere preceduta dalla notifica, al debitore, del negozio di cessione che si perfeziona, nei rapporti tra il cedente e il cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso ed attribuisce senz'altro al cessionario la veste di creditore esclusivo e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., questa essendo necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato al cedente anziché al cessionario del debitore.

Cass. civ. n. 1499/1995

In tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuito tra le parti.

Cass. civ. n. 8168/1991

Qualora, nel corso del giudizio promosso dal danneggiato in incidente stradale contro il danneggiato ed il suo assicuratore, si verifichi, per l'intero credito risarcitorio o per una parte di esso, surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., ovvero cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., il surrogante o cessionario si pone nella qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, e, come tale, resta soggetto alle stesse eccezioni opponibili al surrogato o cedente, incluse le eccezioni processuali, come quella d'improponibilità della domanda per difetto della preventiva richiesta stragiudiziale contemplata dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

Cass. civ. n. 1257/1988

Il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente. Tali eccezioni sono sia quelle dirette contro la validità dell'originario rapporto (nullità-annullabilità), sia quelle dirette a far valere l'estinzione del credito (pagamento-prescrizione). Al contrario, non può il debitore ceduto opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere.

Cass. civ. n. 5786/1984

Con riguardo alla cessione di credito, che si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario, ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (art. 1264 primo comma c.c.), rilevante al diverso fine dell'efficacia della cessione stessa nei suoi confronti, il debitore medesimo, che, notificata la cessione al suo condebitore, ne abbia avuto comunque conoscenza, ne è abilitato ad eccepire il difetto di legittimazione del cedente a richiedergli il pagamento, al fine di non sentirsi opporre dal cessionario il carattere non liberatorio del versamento fatto al cedente nonostante tale conoscenza (art. 1264 citato, secondo comma).

Cass. civ. n. 4432/1977

Il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta.

Cass. civ. n. 4372/1976

Per l'opponibilità della cessione di credito al debitore ceduto, secondo la previsione di cui all'art. 1264 primo comma c.c., non è necessaria la notificazione per mezzo di pubblico ufficiale all'uopo abilitato, né si richiede che sia portato a conoscenza l'intero atto di cessione essendo sufficiente che al debitore stesso giunga una notizia idonea a porlo in grado di apprendere la mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.

Cass. civ. n. 2691/1974

In tema di cessione di crediti relativi a contratti di appalto con la P.A., il riconoscimento della cessione, da parte dell'amministrazione, non è elemento costitutivo della cessione medesima, la quale si perfeziona con il semplice consenso tra appaltatore e cessionario, ma costituisce un requisito estrinseco del negozio, e più precisamente un'autorizzazione di efficacia del negozio rispetto all'amministrazione. Questa, infatti, può autorizzare la cessione quando, con potere discrezionale, riconosca che nessun nocumento stia per derivarne all'andamento dell'opera e che la cessione non pregiudichi la regolare esecuzione del contratto e non alteri le garanzie previste per l'amministrazione stessa nel caso di eventuale inadempimento da parte dell'appaltatore. Per le ragioni predette, in difetto di assenso dell'ente pubblico appaltante, la cessione — pur essendo valida ed operante tra le parti — non è opponibile all'amministrazione.

Cass. civ. n. 1397/1974

La notificazione al debitore ceduto della cessione di credito operata con girata della cambiale posteriore al protesto per mancato pagamento, può essere validamente sostituita dalla presentazione del titolo o dalla domanda giudiziale che il cessionario, qualificandosi tale, faccia al debitore per chiedere il pagamento.

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relative all'articolo 1264 Codice Civile

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G. F. chiede
venerdì 08/09/2023
“Buongiorno, posso mettere in mora mio fratello facendomi cedere il credito di mio padre ha nei suoi confronti per un prestito di 4 anni fa' e non è stato restituito neanche un centesimo? Racconto i fatti: Mio padre ha accantonato una somma di denaro per noi tre fratelli nel corso degli anni, uno dei fratelli ha sempre cercato di prenderla in prestito, ma mio padre si è sempre rifiutato, dicendo che era di tutti e tre e che non ci doveva pensare.Nel 2019 sia mia madre che mio padre si sono ammalati di tumore mia madre purtroppo è morta mio padre fortunatamente si è salvato, ma era molto debilitato e affranto dalla morte della moglie, in quel periodo il solito fratello è riuscito a farsi prestare quasi tutti i soldi in contanti, senza dirci nulla, con una sorta di scrittura privata da lui firmata, senza un termine per la consegna. Mio padre nel frattempo ci ha detto che nostro fratello aveva questi soldi e che, senza nessuna carta scritta vantiamo questo credito. Nell'agosto 2022 chiamo il debitore per avere la mia parte, ma mi dice che al momento non può e che mi salderà il tutto nell'agosto 2023,cosa non avvenuta, e mi ha proposto una dilazione di 1 anno con quote mensili, inoltre il fratello debitore ha grosse disponibilità economiche.
grazie”
Consulenza legale i 14/09/2023
E’ certamente possibile avvalersi della cessione del credito per recuperare quel medesimo credito nei confronti del debitore ceduto.
Il codice civile, infatti, ammette che agli originari soggetti del rapporto obbligatorio, creditore e debitore, possano, nel corso della vita del rapporto stesso, sostituirsi od aggiungersi altri soggetti.
Ciò può verificarsi:
a) nell’ambito di una successione a titolo universale (è tale la successione ereditaria, così come la fusione tra società), nel qual caso la modificazione coinvolge tutti i rapporti facenti parte del patrimonio del dante causa, salvo quelli per loro natura intrasmissibili;
b) per effetto di una successione a titolo particolare, nel credito o nel debito (in questo caso la modificazione riguarda il singolo rapporto).

Nel caso di specie si verrebbe a configurare una modificazione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio, la quale può realizzarsi per atto inter vivos, a titolo particolare, facendo ricorso ai seguenti strumenti giuridici:
a) la cessione del credito, a cui sopra si è fatto cenno, disciplinata in particolare dagli artt. 1260-1267 c.c.)
b) la delegazione attiva di pagamento, istituto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che non trova specifico riscontro nel codice civile;
c) il pagamento con surrogazione, disciplinato dagli artt. 1201-1205 c.c.

Lo strumento che meglio si adatta a raggiungere il fine qui desiderato è quello dello cessione del credito, ovvero quel contratto in forza del quale il creditore (cedente) conviene con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a quest’ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto).
L’effetto che ne consegue è appunto il trasferimento del credito in capo al cessionario ed il contratto si perfeziona in forza del solo accordo tra creditore-cedente e terzo-cessionario, non essendo richiesta l’accettazione da parte del debitore ceduto, il quale rimane del tutto estraneo all’accordo di cessione (per quest’ultimo, infatti, è indifferente il fatto di dover pagare al creditore originario ovvero al terzo cessionario).

Tuttavia, seppure il consenso del debitore non sia richiesto per il perfezionamento del contratto, per far sì che la cessione abbia effetto nei confronti del debitore ceduto, occorre che a quest’ultimo la stessa venga notificata, ad istanza del cedente o del cessionario, ovvero che sia da lui accettata (così espressamente dispone il primo comma dell’art. 1264 c.c.).
Ciò significa che fino a quel momento, il debitore, ritenendo di essere obbligato nei confronti del creditore originario, ben potrebbe effettuare il pagamento di quanto dovuto al creditore originario, liberandosi da ogni obbligazione.
Inoltre, è bene segnalare che il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente (ad esempio, se il contratto in forza del quale è sorto il credito fosse annullabile per violenza, dolo o errore, tale vizio potrà essere fatto valere anche nei confronti del cessionario).

Una volta posto in essere tale contratto e adempiute le condizioni appena viste, il cessionario potrà liberamente agire per la riscossione del credito, tenuto conto che la scrittura privata sottoscritta dal padre e dal figlio debitore si configura nei riguardi di quest’ultimo quale riconoscimento di debito.
Il primo passo da compiere, dunque, è quello di inviare una raccomandata al domicilio del debitore, con la quale chiedere la restituzione della somma; in caso di mancato riscontro a tale richiesta, sarà necessario rivolgersi ad un legale per intimargli formale diffida ad adempiere.
A quel punto, tuttavia, potrebbe porsi il problema della mancanza della data (nel quesito si dice che la scrittura privata non prevede un termine per la consegna), in quanto per tali casi l’art. 1817 del c.c. dispone che, qualora non sia stato fissato dalle parti un termine per la restituzione, questo dovrà essere stabilito dal giudice avuto riguardo alle circostanze.
Sarà, dunque, necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria, chiedendo la fissazione di un termine per la restituzione del prestito; nel medesimo ricorso potrà essere richiesta anche la condanna al pagamento entro la data che il giudice vorrà fissare, con la conseguenza che quella medesima pronuncia fungerà da vero e proprio titolo esecutivo, azionabile successivamente nei confronti del debitore.

Anonimo chiede
venerdì 30/09/2016 - Veneto
“Buona mattinata ho evinto dalla mia centrale rischi presso la Banca di Italia che in Maggio di questo anno una banca aveva ceduto il mio credito ad una società, approfondendo poi trovo nella gazzetta ufficiale del 26-7-2016 l'avviso di cessione di crediti pro-soluto in blocco (ls s.r.l.); mi chiedo quindi se da Maggio il soggetto cessionario (nuovo titolare) è l'unico esclusivo nuovo titolare premesso che la pubblicazione in gazzetta assolve ad presunzione assoluta di conoscenza ma nel testo fa riferimento che l'accordo è stato concluso in data 7 Maggio 2016 la Banca era titolata dopo la cessione a proseguire in azioni o altro nei miei confronti o solo in soggetto cessionario e se sì da quale data? da quella di conclusione di accordo (con contestuale cancellazione della segnalazione in centrale rischi che è Maggio) oppure dopo la pubblicazione in gazzetta? ho allegati se servissero per la vostra conoscenza cordialità.”
Consulenza legale i 07/10/2016
Il caso riguarda l’ipotesi della cessione dei crediti “in blocco” da parte di una banca ad una società di “cartolarizzazione”, ovvero che si occupa di acquistare i crediti ed emettere dei corrispondenti titoli obbligazionari da immettere poi sul mercato pubblico.

La fattispecie è regolata dal Testo Unico in materia Bancaria e creditizia (Decreto Legislativo n. 385/1993), che all’art. 58, così recita: “1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.(…).
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (…).
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.”

L’art. 1264 cod. civ. citato, recita a propria volta al primo comma: “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (…)”.

Pertanto, in base al Testo Unico, non è necessario – in questa ipotesi particolare della cessione in blocco dei crediti da parte delle Banche – che la cessione sia stata notificata al debitore ceduto, costituendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale una forma di pubblicità che determina una presunzione assoluta di conoscenza ed essendo dispensata la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

Per offrire una prima risposta al quesito, dunque, è dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che si produce l’effetto di cui al 1264 cod. civ., ovvero che l’avvenuta cessione sarà efficace nei confronti anche del debitore ceduto, con onere di quest’ultimo di pagare nelle mani non più del cedente ma del cessionario (Cassazione civile, sez. I, 25/07/2008, n. 20473).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nulla ha, invece, a che vedere con il perfezionamento della cessione, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente (prima della pubblicazione, cioè, se il debitore ceduto paga al cedente è liberato, dopo la pubblicazione no, perché si libera solo pagando al cessionario), senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti.

Infine, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’azione esecutiva già intrapresa nei confronti del ceduto possa essere tranquillamente portata avanti dal cedente, anche dopo la cessione: “La legittimazione attiva alla prosecuzione dell’azione esecutiva dell'originario creditore procedente non viene meno in caso di cessione del credito”. (Tribunale Salerno, sez. III, 03/04/2013, n. 918)

Il cedente, infatti, quale originario creditore procedente della procedura esecutiva, resta legittimato alla prosecuzione dell’azione, atteso che, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c, la legittimazione attiva dell'alienante non viene meno in caso di cessione (a questo proposito si veda Cass. nr. 14096/05: "Al processo esecutivo può essere applicato il principio generale dettato dall'articolo 111 c.p.c. per il giudizio contenzioso; la successione nel diritto controverso anche quando essa si determini in pendenza del processo esecutivo è consentita; pertanto, la prosecuzione del processo esecutivo dopo l'alienazione, sia al creditore originario sia a quello subentrante”).

Ermanno R. chiede
giovedì 05/02/2015 - Sicilia
“A maggio 2013 ho preso in affitto un immobile a uso abitativo. Dopo alcuni mesi, la proprietaria (che nel frattempo si è trasferita in Germania), mi ha notificato due cessioni credito, pertanto l'intero ammontare dell'affitto viene tuttora corrisposto a due diversi creditori.

Qui si pone una doppia questione:
1) se io volessi pattuire un affitto inferiore (visto che di fatto non me lo posso più permettere e i prezzi sono obbiettivamente scesi) ci sono vincoli/impedimenti per via delle due cessioni credito?
2) Nel momento in cui dovessero esserci lavori da fare in casa a carico del proprietario (com'è già successo), e dovessi io anticipare soldi (visto che il proprietario vive all'estero), in che modo sono tutelato?

Ci sono elementi per cui io possa oppormi ad entrambe le cessioni credito, visto che mi hanno procurato non poche grane e stress in questi mesi?

Tengo a sottolineare che non sapevo nulla dei tanti debiti della proprietaria al momento della stipula del contratto di locazione, se no ci avrei pensato due volte prima di prendere casa (che comunque è ideale per le mie necessità, quindi vorrei evitare di andarmene)

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità.”
Consulenza legale i 11/02/2015
Non vi sono ragioni per escludere in capo al locatore la facoltà di cedere il credito relativo al canone di locazione, a norma dell’art. 1260 del c.c. ("il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge").

Difatti, la cessione di credito può avere ad oggetto una qualsiasi situazione soggettiva giuridicamente rilevante, che costituisca titolo per una prestazione di carattere patrimoniale.
E' anche ammessa la cessione di un credito futuro, purché esso sia determinabile.

Ad esempio, Cass. civ. 22.12.1988, n. 7013, in ordine all’ammissibilità della cessione del credito per canoni di locazione ha stabilito che "la clausola di preliminare di vendita immobiliare, la quale contempli, con l’immediato trasferimento del possesso, la devoluzione al promissario acquirente dei canoni dovuti dal terzo locatario del bene integra una cessione di credito e, quindi, si perfeziona con la stipulazione del preliminare stesso, ferma restando la necessità dell’accettazione o notificazione al locatario, secondo la previsione dell’articolo 1264, codice civile".

La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che gli adempimenti richiesti dall’art. 1264 c.c. (in particolare la notifica al debitore ceduto) rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa, e hanno solo la conseguenza di rendere la cessione efficace nei confronti del debitore ceduto (v. Cass. civ., 17.3.1995, n. 3099; 21.1.2005, n. 1312). Essi valgono ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito.

Quindi, in base ai dati forniti nel quesito, non sembra che vi siano ragioni per opporsi alla cessione del credito operata dal locatore.

Quanto alle due questioni relative, rispettivamente, alla rinegoziazione del canone di locazione e al rimborso delle spese sostenute dal conduttore per riparazioni necessarie all'immobile, la cessione del credito appare del tutto estranea.

La cessione del credito, infatti, è istituto ben diverso e molto più limitato della cessione del contratto, che è a sua volta un contratto con cui le parti (compresa quella "ceduta") si accordano con un terzo per trasferirgli una completa posizione contrattuale, con gli obblighi e diritti connessi.
Affinché il locatore possa validamente dar corso ad una cessione del contratto di locazione, è necessario il consenso del conduttore. In assenza di tale consenso, il locatore rimane vincolato all'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto che ha sottoscritto.

In particolare, rispetto alle domande proposte nel quesito:
- il locatore rimane la parte con cui rinegoziare l'importo del canone: certamente, però, vista la precaria situazione finanziaria dello stesso, una discussione su questo punto potrebbe difficilmente avere esito positivo (ricordiamo che nessuna norma impone di abbassare il canone di locazione, si tratta di una scelta lasciata all'autonomia privata delle parti);
- il locatore rimane obbligato a garantire il godimento dell'immobile da parte del conduttore e a mantenerlo in stato da servire all'uso convenuto (art. 1575 del c.c.), eseguendo tutte le riparazioni necessarie eccettuate quelle di piccola manutenzione (art. 1576 del c.c.): quindi, se il conduttore esegue direttamente riparazioni urgenti, avrà diritto al rimborso laddove abbia dato avviso al locatore ai sensi del secondo comma dell'art. 1577 del c.c..

Debora A. chiede
sabato 23/07/2011 - Marche
“Ho notificato a mezzo plico raccomandato a un mio debitore la cessione del credito a terzi. E' valida la notifica effettuata a mezzo posta? Grazie della cortese attenzione.
Debora”
Consulenza legale i 14/08/2011

La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione del debitore conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione da parte del contraente ceduto, che non si identificano con gli istituti dell'ordinamento processuale e pertanto non richiedono particolari formalità. Sono atti a forma libera. La notificazione fatta al debitore deve tuttavia essere idonea a produrre l'effettiva e diretta conoscenza dell'avvenuta cessione. Per l'opponibilità della cessione al ceduto non è necessaria la notificazione per mezzo di pubblico ufficiale nè si richiede che sia portato a conoscenza l'intero atto di cessione, potendo la stessa avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto. La cessione del credito comunicata per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno è quindi efficace riguardo al debitore ceduto.


Alessandro chiede
giovedì 14/07/2011 - Piemonte

Buongiorno,
vorrei porVi una domanda.
Il debitore è obbligato a rimborsare la somma dovuta in una unica rata o è possibile attuare un piano di rientro rateizzabile?
Ringraziando per la cortesia
Cordiali saluti”

Consulenza legale i 22/07/2011

A norma dell’art. 1181 del c.c. che detta una regola in tema di adempimento parziale, “il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente”.

Quindi il debitore deve adempiere la prestazione integralmente e sarebbe legittimo il rifiuto ex latere creditoris di una prestazione parziale.

Il creditore ha la facoltà di consentirne la rateizzazione.


Andrea chiede
venerdì 16/04/2010

“Mi è arrivata una comunicazione da parte di un mio creditore, che ha sostituito a sé altro soggetto ai sensi dell'articolo 1264 cod.civ. Come posso comportarmi se non posso pagare per motivi di salute di mio figlio? Posso oppormi?”

Consulenza legale i 27/12/2010

La notifica al debitore ceduto della cessione del credito ex art. 1264 del c.c. ha l'unico effetto di renderla efficace nei suoi confronti: non è ammessa opposizione, poiché l'art. 1260 del c.c. recita chiaramente "Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore". Il debitore potrà pertanto liberarsi della propria obbligazione solo pagando al cessionario.

Il ceduto potrà comunque opporre al cessionario le eccezioni riguardanti l'originario creditore (relative alla fonte negoziale del credito), quelle riguardanti fatti successivi al sorgere del rapporto ma precedenti alla cessione, nonché quelle relative a fatti intervenuti tra la cessione e la conoscenza che di essa ha avuto il debitore.


M. F. chiede
martedì 29/03/2022 - Basilicata
“Spett. Brocardi:
Sarei interessato ad un vostro parere in merito alla lettera che allego, premetto che con XXX spa,vantante di un credito con la quale non ho avuto rapporti dal 2012 e non ricordo di aver rimasto debiti in sospeso.
Dalla lettera si apprede che la stessa abbia ceduto il credito a YYY spa,con la quale
intima al pagamento e messa in mora .
Gentilmente potrebbe darmi spiegazioni di come devo comportarmi e se è il caso di perseguire
legalmente il caso.”
Consulenza legale i 04/04/2022
In termini generali, ai sensi dell’art. 1264 del c.c., la cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

Dalla comunicazione che ci ha inviato, si apprende che YYY spa ha acquistato il credito che XXX spa avrebbe vantato nei Suoi confronti in data 27/09/2021 e ha pubblicato l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale in data 05.10.2021.

In tale data, infatti, YYY spa ha adempiuto agli oneri imposti in occasione della cessione di rapporti giuridici dall’art. 58 del T.U. bancario, il quale dispone, al comma 2, che la banca cessionaria debba dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Al comma 4 è precisato che l’adempimento di detti obblighi pubblicitari produce nei confronti del debitore ceduto gli effetti di cui all’art. 1264 del c.c..
Ciò significa che la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale n. 118/2021 del 05.10.2021 equivale alla notifica della cessione al debitore ceduto; nei suoi confronti, pertanto, gli effetti della cessione si esplicano proprio da tale data.

Per quanto concerne la questione relativa all’eventuale prescrizione del Suo debito originariamente sorto nei confronti di XXX spa, dobbiamo precisare che la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale ha solo la funzione di pubblicità notizia e non è idonea ad interrompere la prescrizione.
La comunicazione da Lei ricevuta, al contrario, trattandosi di una formale costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 del c.c., è da considerarsi un atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 del c.c..

In merito al momento in cui il suo eventuale debito si sarebbe prescritto, posto che ci riferisce che non avrebbe avuto rapporti con XXX spa dal 2012, si deve rammentare che il debito, affinché possa considerarsi effettivamente prescritto, dovrebbe essere sorto in data anteriore all’11.03.2012 e non dovrebbero essere intervenuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione nel corso degli anni.

Se, invece, il rapporto con XXX spa fosse stato un contratto di mutuo da restituirsi a rate, la prescrizione del diritto a richiedere la restituzione dell’intera somma prestata, o di quella eventualmente residua, comincerebbe a decorrere dalla data di scadenza dell’ultima rata, non dalla stipula del mutuo stesso.

Infine, se ritiene di aver saldato tutto quanto fosse stato in sospeso con XXX spa, si consideri che per costante giurisprudenza della Suprema Corte poiché a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, egli potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto. (Cassazione civile, Sez. II, 6 agosto 1999, n. 8485)
Di conseguenza, in tal caso non dovrà fare altro che comunicarlo a YYY spa, producendo la prova degli avvenuti pagamenti o dell’adempimento delle obbligazioni che oggi le vengono richieste, ovvero della chiusura dei rapporti intercorsi con XXX spa.

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