Cass. civ. n. 25317/2025
Ai sensi dell'art. 1264, comma 2, c.c., il debitore ceduto che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione prima del pagamento. Tale conoscenza può derivare da una semplice comunicazione verbale o da azioni che rendano evidente l'avvenuta cessione del credito. Nel caso di specie, la conoscenza da parte dell'UCI dell'avvenuta cessione del credito da A.A. a A.C. Soluzioni Srl era documentalmente comprovata dalla notifica della cessione, dalla diffida e dalla proposizione del giudizio di primo grado, con conseguente obbligo del debitore di pagare il cessionario.
Cass. civ. n. 15589/2025
l cessionario di un credito - a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal debitore ceduto in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui ha avuto conoscenza della cessione - assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., invocando il disposto dell'art. 2704 c.c. per l'inopponibilità di quella data e, quindi, della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma.
Cass. civ. n. 10181/2025
In caso di cessione del credito, la prova dell'avvenuto trasferimento è offerta mediante documentazione che attesti la cessione e la comunicazione al debitore ceduto. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale può essere validamente surrogata dalla notifica diretta al debitore, come stabilito dall'art. 1264 cod. civ.
Cass. civ. n. 654/2025
La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..
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La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce un atto a forma libera che deve essere idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale notificazione non si identifica necessariamente con quella prevista dall'ordinamento processuale e può avvenire in modi diversi, compresi il ricorso per decreto ingiuntivo e le comunicazioni nel corso del giudizio di opposizione.
Cass. civ. n. 18278/2024
Il debitore ceduto, dato il carattere astratto del negozio di cessione, è indifferente ai vizi del rapporto causale sottostante e il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio. Pertanto, il debitore può solo indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie se la notifica della cessione gli sia pervenuta dal solo cessionario.
Cass. civ. n. 18144/2024
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la legittimazione del cessionario del credito deve essere provata con sufficiente dettaglio, non essendo sufficiente la mera allegazione della cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma è necessario dimostrare che il credito oggetto della specifica lite sia effettivamente compreso tra quelli ceduti. In mancanza di tale prova, la costituzione del cessionario è inammissibile per difetto di legittimazione.
Cass. civ. n. 17262/2024
La prova dell'esistenza della cessione e del suo contenuto è distinta dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale; pertanto, in caso di contestazione, spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito oggetto della controversia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
Cass. civ. n. 9810/2024
Se, per un verso, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ., per altro verso la notificazione è necessaria al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
Cass. civ. n. 8829/2024
In caso di successive cessioni di crediti periodici nei confronti del medesimo debitore, incombe a quest'ultimo l'onere della prova della persistente efficacia della cessione precedente, poiché questa costituisce fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva posto a carico del cessionario l'onere della prova in un caso in cui i crediti periodici rinvenienti dalle prestazioni sanitarie svolte nell'interesse di una Azienda sanitaria locale erano stati oggetto di due diverse cessioni, la seconda delle quali - azionata in giudizio - aveva avuto un principio di esecuzione mediante pagamenti corrisposti dal debitore ceduto).
Cass. civ. n. 5728/2024
In tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta.
Cass. civ. n. 5478/2024
Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. E ciò anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco da parte di istituti bancari a ciò autorizzati e la notizia della cessione dei crediti in blocco sia stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. La banca che si pretenda creditrice di un soggetto deve fornire la prova del proprio assunto e, in presenza di un rapporto regolato in conto corrente (come quello di apertura di credito), produrre gli estratti a partire dall'inizio del rapporto medesimo, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti invertite per il correntista, ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto.
Cass. civ. n. 4260/2024
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, la prova della notificazione della detta cessione non è sufficiente per dimostrare l'esistenza dei contratti; il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, tenendo conto anche della citata notificazione come valore indiziario.
Cass. civ. n. 30536/2023
La nullità (o l'inesistenza) del contratto di cessione di crediti può essere eccepita anche dal debitore ceduto, in relazione all'interesse che egli ha a non "pagar male", e quindi ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo, e ciò in relazione all'interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento, potendo quello già eseguito, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, non essere riconosciuto come liberatorio.
Cass. civ. n. 17944/2023
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
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In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
Cass. civ. n. 5736/2023
L'azione prevista dall'art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi, non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un "atto negoziale", in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua declaratoria d'inefficacia, rileva anche come "fatto" costitutivo del diritto azionato in giudizio, rispetto al quale opera il principio di non contestazione.
Cass. civ. n. 4927/2023
Ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione è previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dall'art. 5 della legge n. 52 del 1991. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso in cui si sosteneva che il pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa dei crediti fosse l'unica modalità per l'opponibilità ai terzi della cessione).
Cass. civ. n. 108/2023
In caso di cessione del credito effettuata per contratto, la notificazione al debitore ceduto, da parte del cessionario, dell'atto di cessione che sia privo della sottoscrizione anche del cedente è inidonea a dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto stesso.
Cass. civ. n. 28093/2021
Nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra quest'ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/02/2019).
Cass. civ. n. 12734/2021
La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 02/04/2019).
Cass. civ. n. 12611/2021
Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2016).
Cass. civ. n. 16566/2018
Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state da lui accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. La certezza della data può desumersi anche dall'avvenuto pagamento spontaneo, da parte del medesimo debitore, nelle mani del cessionario. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2012).
Cass. civ. n. 9842/2018
La cessione dei crediti ha efficacia derivativa anche ove il debitore ceduto sia il Fisco, il quale, in detta qualità, può pertanto far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.
Cass. civ. n. 5869/2014
L'art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario.
Cass. civ. n. 1684/2012
La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità.
Cass. civ. n. 15364/2011
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che fosse opponibile al cessionario del credito la transazione sui rapporti pendenti tra cedente e ceduto intervenuta successivamente all'accordo di cessione, reputando che detta transazione si configurasse come atto dispositivo del proprio credito da parte del cedente e che fosse irrilevante la circostanza della mancata conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto).
Cass. civ. n. 8145/2009
La cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta "presunzione di causa", che può anche non essere indicata nello stesso negozio. Pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa; né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario.
Cass. civ. n. 26664/2007
In tema di cessione di credito futuro derivante da contratto di appalto non ancora eseguito, perfezionata prima della data della dichiarazione di fallimento, il debitore ceduto non è legittimato a far valere le ragioni del fallimento, mentre compete esclusivamente agli organi di quella procedura l'esperimento dell'eventuale revocatoria della cessione di credito.
Cass. civ. n. 13954/2006
Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale.
Cass. civ. n. 10885/2006
Il subappaltatore di opera pubblica, nonché cessionario del credito del corrispettivo maturato dall'appaltatore nei confronti della P.A. appaltante, non può esercitare nei confronti di quest'ultima la pretesa a conseguire importi a titolo di revisione prezzi, perché questa trova il proprio fondamento nel rapporto di appalto pubblico e nella relativa normativa, alla quale è estraneo il cessionario dei credito, che non può vantare, nei confronti del debitore ceduto, ragioni di credito diverse da quelle trasferitegli (nella specie, la S.C. ha escluso che risultasse pattuita anche la cessione delle aspettative di credito revisionale), né l'eventuale importo revisionale costituisce accessorio del credito al corrispettivo ceduto, né, infine, la cessione del credito o il subappalto determinano una cessione, sia pure parziale, del contratto di appalto.
Cass. civ. n. 9761/2005
La notifica dell'avvenuta cessione di credito può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché egli possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi, restando pertanto possibile che essa provenga dalla cessionaria e non dal creditore cedente. (Nella specie, in applicazione del principio di cui sopra, la Corte Suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al pagamento in favore della cessionaria la debitrice, la quale aveva ricevuto dalla cessionaria stessa idonea comunicazione della cessione del proprio debito e nonostante ciò aveva pagato il prezzo della fornitura alla cedente, senza informare di ciò la cessionaria).
Cass. civ. n. 1312/2005
La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il relativo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., (essendo questa necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario).
Cass. civ. n. 23435/2004
In ipotesi di cessione del credito inefficace nei confronti del debitore ceduto, quest'ultimo, qualora sia convenuto in giudizio dal creditore cedente, non può eccepire l'efficacia della cessione tra cedente e cessionario per contestare la carenza di legittimazione sostanziale del cedente.
Cass. civ. n. 17531/2004
Al cessionario di un credito nascente da contratto nel quale sia stata inserita una clausola compromissoria possono opporsi tutte le eccezioni concernenti l'esistenza, la validità e l'efficacia dell'obbligazione dedotta in causa per l'adempimento, ma, tra tali eccezioni, non è evidentemente compresa quella, fondata sul contratto, concernente il modo stabilito in via convenzionale per la soluzione delle controversie.
Cass. civ. n. 11073/2002
In tema di cessione dei crediti, la responsabilità del debitore ceduto è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre, ove egli dimostri la inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione, tale fatto è impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorché la cessione sia stata notificata al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Cass. civ. n. 7083/2001
La sussistenza dei requisiti di efficacia della cessione del credito nei riguardi del debitore ceduto rientra tra i fatti costituitivi della domanda proposta dal cessionario contro lo stesso debitore, onde deve essere accertata dal giudice indipendentemente dall'eccezione del convenuto, che può limitarsi a contestare genericamente la sussistenza di tale efficacia. (Nella specie la Corte ha affermato che è irrilevante che la ragione specifica d'inefficacia della cessione ravvisata dal giudice di merito non sia stata eccepita dal debitore convenuto il quale si sia limitato ad insistere su altra diversa ragione).
Cass. civ. n. 1510/2001
Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente (fornitore) al cessionario
(factor), questi può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che però può liberarsi pagando al creditore originario, se non ha comunque conoscenza della cessione. Invece dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi l'adempimento al cedente non ha più efficacia liberatoria.
Cass. civ. n. 8485/1999
A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.
Cass. civ. n. 3797/1999
Nella cessione di credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore. Tuttavia, se, dopo la cessione, intervengono fatti incidenti sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza.
Cass. civ. n. 12616/1998
Il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può pertanto invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, tuttavia quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, atteso che il debitore ceduto si vedrebbe altrimenti privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo.
Cass. civ. n. 8387/1997
La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi anche nell'atto di citazione o in qualsivoglia altra manifestazione di volontà compiuta nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale principio si applica (eccetto i casi espressamente previsti) anche nei confronti della pubblica amministrazione debitrice (nella specie, dell'indennità di espropriazione parziale di un fondo agricolo venduto successivamente all'espropriazione), senza necessità che essa aderisca alla cessione con adempimenti formali prestabiliti, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento.
Cass. civ. n. 6969/1997
La dichiarazione di fallimento del debitore ceduto, al quale sia stata anteriormente notificata l'intervenuta cessione di credito di data certa, non incide sulla suddetta cessione, essendosi questa già perfezionata per effetto del consenso legittimamente espresso fra cedente e cessionario. La cessione, infatti, produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio al cessionario, che diviene l'unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto. Sicché egli diviene titolare del diritto di credito ceduto, già all'atto dell'incontro del consenso delle parti, salvo che, essendo oggetto del contratto un credito futuro, il trasferimento sia differito al momento in cui il credito viene ad esistenza.
Cass. civ. n. 9195/1995
Il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intenda agire in executivis utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l'onere di far precedere l'esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva la possibilità, per l'esecutato, di contestarne in giudizio la validità e l'efficacia mediante opposizione. Ne consegue che l'esecuzione forzata promossa dal cessionario di un credito non deve essere preceduta dalla notifica, al debitore, del negozio di cessione che si perfeziona, nei rapporti tra il cedente e il cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso ed attribuisce senz'altro al cessionario la veste di creditore esclusivo e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., questa essendo necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato al cedente anziché al cessionario del debitore.
Cass. civ. n. 1499/1995
In tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuito tra le parti.
Cass. civ. n. 8168/1991
Qualora, nel corso del giudizio promosso dal danneggiato in incidente stradale contro il danneggiato ed il suo assicuratore, si verifichi, per l'intero credito risarcitorio o per una parte di esso, surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., ovvero cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., il surrogante o cessionario si pone nella qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, e, come tale, resta soggetto alle stesse eccezioni opponibili al surrogato o cedente, incluse le eccezioni processuali, come quella d'improponibilità della domanda per difetto della preventiva richiesta stragiudiziale contemplata dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.
Cass. civ. n. 1257/1988
Il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente. Tali eccezioni sono sia quelle dirette contro la validità dell'originario rapporto (nullità-annullabilità), sia quelle dirette a far valere l'estinzione del credito (pagamento-prescrizione). Al contrario, non può il debitore ceduto opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere.
Cass. civ. n. 5786/1984
Con riguardo alla cessione di credito, che si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario, ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (art. 1264 primo comma c.c.), rilevante al diverso fine dell'efficacia della cessione stessa nei suoi confronti, il debitore medesimo, che, notificata la cessione al suo condebitore, ne abbia avuto comunque conoscenza, ne è abilitato ad eccepire il difetto di legittimazione del cedente a richiedergli il pagamento, al fine di non sentirsi opporre dal cessionario il carattere non liberatorio del versamento fatto al cedente nonostante tale conoscenza (art. 1264 citato, secondo comma).
Cass. civ. n. 4432/1977
Il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta.
Cass. civ. n. 4372/1976
Per l'opponibilità della cessione di credito al debitore ceduto, secondo la previsione di cui all'art. 1264 primo comma c.c., non è necessaria la notificazione per mezzo di pubblico ufficiale all'uopo abilitato, né si richiede che sia portato a conoscenza l'intero atto di cessione essendo sufficiente che al debitore stesso giunga una notizia idonea a porlo in grado di apprendere la mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Cass. civ. n. 2691/1974
In tema di cessione di crediti relativi a contratti di appalto con la P.A., il riconoscimento della cessione, da parte dell'amministrazione, non è elemento costitutivo della cessione medesima, la quale si perfeziona con il semplice consenso tra appaltatore e cessionario, ma costituisce un requisito estrinseco del negozio, e più precisamente un'autorizzazione di efficacia del negozio rispetto all'amministrazione. Questa, infatti, può autorizzare la cessione quando, con potere discrezionale, riconosca che nessun nocumento stia per derivarne all'andamento dell'opera e che la cessione non pregiudichi la regolare esecuzione del contratto e non alteri le garanzie previste per l'amministrazione stessa nel caso di eventuale inadempimento da parte dell'appaltatore. Per le ragioni predette, in difetto di assenso dell'ente pubblico appaltante, la cessione — pur essendo valida ed operante tra le parti — non è opponibile all'amministrazione.
Cass. civ. n. 1397/1974
La notificazione al debitore ceduto della cessione di credito operata con girata della cambiale posteriore al protesto per mancato pagamento, può essere validamente sostituita dalla presentazione del titolo o dalla domanda giudiziale che il cessionario, qualificandosi tale, faccia al debitore per chiedere il pagamento.