(massima n. 1)
La erronea valutazione degli elementi probatori č ipotesi sindacabile, in sede di legittimitā, nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ma non riconducibile all'art. 2697 c.c., la cui violazione si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.