Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5366 del 29 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La facoltà delle parti di produrre precedenti giurisprudenziali a suffragio delle proprie argomentazioni difensive può essere esercitata anche in sede di discussione, ma non ha nulla a che vedere con la produzione di precedenti ai quali si vorrebbe attribuire efficacia probatoria di un fatto dedotto in giudizio e rilevante dal versante del primo o del secondo comma dell'art. 2697 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.