(massima n. 1)
La facoltà delle parti di produrre precedenti giurisprudenziali a suffragio delle proprie argomentazioni difensive può essere esercitata anche in sede di discussione, ma non ha nulla a che vedere con la produzione di precedenti ai quali si vorrebbe attribuire efficacia probatoria di un fatto dedotto in giudizio e rilevante dal versante del primo o del secondo comma dell'art. 2697 c.c.