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Articolo 58 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Cessione di rapporti giuridici

Dispositivo dell'art. 58 Testo unico bancario

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.

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Consulenze legali
relative all'articolo 58 Testo unico bancario

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. F. chiede
martedì 29/03/2022 - Basilicata
“Spett. Brocardi:
Sarei interessato ad un vostro parere in merito alla lettera che allego, premetto che con XXX spa,vantante di un credito con la quale non ho avuto rapporti dal 2012 e non ricordo di aver rimasto debiti in sospeso.
Dalla lettera si apprede che la stessa abbia ceduto il credito a YYY spa,con la quale
intima al pagamento e messa in mora .
Gentilmente potrebbe darmi spiegazioni di come devo comportarmi e se è il caso di perseguire
legalmente il caso.”
Consulenza legale i 04/04/2022
In termini generali, ai sensi dell’art. 1264 del c.c., la cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

Dalla comunicazione che ci ha inviato, si apprende che YYY spa ha acquistato il credito che XXX spa avrebbe vantato nei Suoi confronti in data 27/09/2021 e ha pubblicato l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale in data 05.10.2021.

In tale data, infatti, YYY spa ha adempiuto agli oneri imposti in occasione della cessione di rapporti giuridici dall’art. 58 del T.U. bancario, il quale dispone, al comma 2, che la banca cessionaria debba dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Al comma 4 è precisato che l’adempimento di detti obblighi pubblicitari produce nei confronti del debitore ceduto gli effetti di cui all’art. 1264 del c.c..
Ciò significa che la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale n. 118/2021 del 05.10.2021 equivale alla notifica della cessione al debitore ceduto; nei suoi confronti, pertanto, gli effetti della cessione si esplicano proprio da tale data.

Per quanto concerne la questione relativa all’eventuale prescrizione del Suo debito originariamente sorto nei confronti di XXX spa, dobbiamo precisare che la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale ha solo la funzione di pubblicità notizia e non è idonea ad interrompere la prescrizione.
La comunicazione da Lei ricevuta, al contrario, trattandosi di una formale costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 del c.c., è da considerarsi un atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 del c.c..

In merito al momento in cui il suo eventuale debito si sarebbe prescritto, posto che ci riferisce che non avrebbe avuto rapporti con XXX spa dal 2012, si deve rammentare che il debito, affinché possa considerarsi effettivamente prescritto, dovrebbe essere sorto in data anteriore all’11.03.2012 e non dovrebbero essere intervenuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione nel corso degli anni.

Se, invece, il rapporto con XXX spa fosse stato un contratto di mutuo da restituirsi a rate, la prescrizione del diritto a richiedere la restituzione dell’intera somma prestata, o di quella eventualmente residua, comincerebbe a decorrere dalla data di scadenza dell’ultima rata, non dalla stipula del mutuo stesso.

Infine, se ritiene di aver saldato tutto quanto fosse stato in sospeso con XXX spa, si consideri che per costante giurisprudenza della Suprema Corte poiché a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, egli potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto. (Cassazione civile, Sez. II, 6 agosto 1999, n. 8485)
Di conseguenza, in tal caso non dovrà fare altro che comunicarlo a YYY spa, producendo la prova degli avvenuti pagamenti o dell’adempimento delle obbligazioni che oggi le vengono richieste, ovvero della chiusura dei rapporti intercorsi con XXX spa.

R. Z. chiede
giovedì 18/01/2024
“Buongiorno

sono parte esecutata di un pignoramento immobiliare, nel procedimento oltre al creditore procedente sono in seguito "intervenuti" due ulteriori creditori .
La procedente agisce quale cessionaria del "rapporto" (trattasi di contratto di mutuo ipotecario) acquistato con una operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art.58 TUB avvenuta a Novembre 2019, nella quale il mio contratto di mutuo sarebbe incluso.

La banca cedente con la quale avevo originariamente contratto suddetto mutuo a Dicembre 2008, a seguito mia prolungata inadempienza (più di 7 rate impagate) a Luglio 2015 per mezzo di telegramma mi ha testualmente comunicato :
"comunichiamole intervenuta REVOCA del mutuo n..... da lei fruito per il quale la dichiariamo decaduta dal beneficio del termine e le intimiamo immediato pagamento nostro credito di €......"
Tale facoltà trova conferma e legittimzione nel contratto di mutuo medesimo posto che l'allegato B esplicitamente dichiarato parte integrante e sostanziale del contratto di mutuo recita

all'art.2 (Condizioni per l'erogazione del mutuo e risoluzione del contratto)
- La Banca potrà inoltre, a suo esclusivo giudizio, considerare risolto il contratto quando, prima dello svincolo del netto ricavo del mutuo emergessero circostanze tali da incidere negativamente sulla consistenza patrimoniale ed economica della parte mutuataria...

all'art.6 (Interessi di mora e risoluzione del contratto)
- In caso di mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento....sarà in facoltà della Banca stessa, senza necessità di avviso,diffida e costituzione in mora, di ritenere risolto il contratto di mutuo e di richiedere l'immediato pagamento di ogni suo credito

La lettura congiunta delle clausole contrattuali e della comunicazione di revoca a mio avviso testimoniano l'inequivocabile azione "risolutoria del contratto" operata dalla Banca (art.1334 cc) da cui deriverebbe l'estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale (così confermato anche dalla Cass. Civ. Sez.I n.1454 del 18/01/2019)

La medesima definizione giuridica di REVOCA che si ritrova in diritto " atto con cui un soggetto priva dei suoi effetti giuridici un negozio originariamente da egli posto in essere" avvalla la tesi che il telegramma con la comunicazione di revoca trasmesso dalla Banca è volta ad "estinguere" annullare gli effetti giuridici sorti a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo.

Sulla base dei predetti fatti io sostengo che stante la revoca del mutuo (titolo sul quale l'esecuzione è fondata) operata dalla cedente (Banca C.....) in data 2015, la cessionaria (A....) a seguito del contratto di cessione ai sensi 58 TUB avvenuta nel 2019 abbia acquisito un "credito" e non il "contratto di mutuo" posto che nel Diritto Civile la revoca è una dichiarazione di volontà unilaterale diretta a estinguere, ex nunc, gli effetti di un precedente negozio giuridico (sinonimo di revocare è annullare).
Quindi a mio avviso a seguito della intervenuta revoca l'originario "contratto di mutuo" NON può essere oggetto di transazioni in quanto annullato, ovvero non più esistente, ed anche qualora se ne volesse sostenere comunque l'esistenza sarebbero nulli i suoi effetti giuridici cancellati dalla azione di revoca operata unilateralmente dalla banca.

Se la tesi è fondata la cessionaria avrebbe acquisito un credito (non il contratto di mutuo) la cui esistenza è stata (per volontà della banca) "disgiunta" dal contratto di mutuo originario, credito che trova la sua legittimazione ad essere "azionato" nella dichiarazione art.50 TUB a firma del funzionario della cedente (infatti agli atti è depositata la certificazione 50 TUB del funzionario della banca cedente)

Un "credito" privo di sentenza e/o decreto ingiuntivi ad esso relati NON rappresenta titolo idoneo e sufficiente ad eseguire

In ragione di quanto fin qui esposto, se corretto, conseguirebbe che la cessionaria avrebbe agito in carenza di un titolo valido ed il GE (anche d'ufficio o su richiesta della parte) dovrebbe dichiarare l'improcedibilità della esecuzione.

Inoltre sembrerebbe lecito sostenere che la revoca stante il suo effetto estintivo del contratto travolge anche il diritto dell'ipoteca di 2°grado che fu iscritta al momento di stipula del mutuo sull'immobile di proprietà del mutuatario in ragione del carattere "accessorio" della ipoteca
intesa come diritto normalmente privo di un’esistenza autonoma.
Il diritto ad attivare una obbligazione ipotecaria sarebbe quindi trasferita nel diritto di credito così come certificato dalla dichiarazione art.50 TUB , e solo a seguito di sentenza favorevole e/o decreto ingiuntivo colui che risulta essere titolare del "credito" avrebbe facoltà di iscrivere una nuova ipoteca .
In pratica sostengo che la cessionaria procedente non ha diritto di avvalersi dell'ipoteca riferita al mutuo revocato, ciò anche nei confronti degli altri creditori, e che solo a seguito di sentenza favorevole/decreto ingiuntivo ottenuti per escutere il "credito" acquistato avrà facoltà di iscrivere nuova ipoteca che sarà inevitabilmente postergata ad eventuali ipoteche già iscritte sul medesimo immobile, in pratica allo stato attuale, all'esito della eventuale ripartizione del ricavato dalla procedura esecutiva, a mio avviso sarebbe ammessa come chirografa.

Spero di essere stato sufficientemente chiaro nella esposizione e resto in attesa Vs consulenza, chiedendo gentilmente di inserire sia i riferimenti normativi (e/o sentenze) ritenuti idonei a sostenere la tesi prospettata che quelli (se riscontrati) riferibili a diversa interpretazione

Cordialmente


Consulenza legale i 25/01/2024
In tema di credito fondiario, l’art. 40, c. 2, T.U. bancario prescrive che la banca possa, eventualmente, invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento laddove lo stesso si sia verificato
  • almeno sette volte
  • anche non consecutive.
Stante il mancato pagamento di n. 7 rate, la banca ha comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 6 del contratto, dichiarando, altresì, il debitore decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 del c.c.; in virtù di detta disposizione, il creditore può esigere immediatamente la prestazione, quindi il pagamento integrale del residuo mutuato.
La clausola risolutiva espressa comporta, infatti, la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento del debitore mediante semplice dichiarazione in tal senso da parte del creditore, come disposto dall’art. 1456 del c.c..
Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non ha effetto retroattivo tra le parti, non estendendosi alle prestazioni già eseguite (art. 1458 del c.c.).

In altri termini, la risoluzione del contratto di mutuo comporta l’insorgere, a carico del mutuatario inadempiente, dell’obbligo di restituire l’intera somma ricevuta, cadendo, insieme al contratto, anche il meccanismo di rateizzazione ivi previsto; avuto riguardo agli interessi dovuti e al quantum della pretesa restitutoria della banca mutuante, la Suprema Corte ha stabilito che per le semestralità già scadute sia dovuto il capitale e gli interessi corrispettivi, come previsto dal piano di ammortamento, e per quelle a scadere, invece, solo la quota di capitale; sul credito così determinato, dovranno applicarsi gli interessi moratori al tasso già previsto dal contratto, se superiore al tasso legale, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1224, comma 1, c.c. (Cass. SS.UU., 19 maggio 2008, n. 12639).

La comunicazione ricevuta dalla banca, al di là della terminologia utilizzata (“revoca”), costituisce a tutti gli effetti una dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di mutuo, producendone, di conseguenza, i relativi effetti sopra rappresentati.

La risoluzione rientra tra le cause di estinzione del contratto, che ne comporta la perdita di efficacia.
Detto evento, tuttavia, lascia in piedi l’obbligazione restitutoria relativa al residuo della somma mutuata, oltre al pagamento degli interessi al tasso già previsto dal contratto, come disposto dall’art. 1224, comma 1, c.c..
Il titolo dell’obbligazione restitutoria rimane, in ogni caso, il contratto di mutuo sottoscritto, poiché è da quello che scaturisce l’obbligo di rifondere la somma ancora dovuta e gli interessi pattuiti.

La cessionaria, ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, ha acquistato in blocco i crediti della cedente, compreso quello che essa vantava nei suoi confronti; in questo modo, è subentrata nel rapporto tra Lei e la cedente, sostituendosi a quest’ultima nella qualità di creditore.
Il contratto di mutuo, nonostante sia risolto, rimane il titolo sul quale si fonda l’esecuzione, in quanto costituisce il documento probatorio del credito stesso; al contempo, trattandosi di contratto di mutuo ipotecario, pertanto stipulato a mezzo di atto pubblico, costituisce un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 del c.p.c., sul quale legittimamente fondare l’esecuzione.

Per quanto concerne l’ipoteca, questa era stata concessa ed iscritta a garanzia del pagamento del debito; ciò comporta che, fintantoché il debito non sia stato saldato, o non sia intervenuta una transazione in tal senso che ne preveda la cancellazione, l’iscrizione rimane legittima.