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Articolo 58 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 25/08/2021]

Cessione di rapporti giuridici

Dispositivo dell'art. 58 Testo unico bancario

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.

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Consulenze legali
relative all'articolo 58 Testo unico bancario

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. F. chiede
martedė 29/03/2022 - Basilicata
“Spett. Brocardi:
Sarei interessato ad un vostro parere in merito alla lettera che allego, premetto che con XXX spa,vantante di un credito con la quale non ho avuto rapporti dal 2012 e non ricordo di aver rimasto debiti in sospeso.
Dalla lettera si apprede che la stessa abbia ceduto il credito a YYY spa,con la quale
intima al pagamento e messa in mora .
Gentilmente potrebbe darmi spiegazioni di come devo comportarmi e se è il caso di perseguire
legalmente il caso.”
Consulenza legale i 04/04/2022
In termini generali, ai sensi dell’art. 1264 del c.c., la cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

Dalla comunicazione che ci ha inviato, si apprende che YYY spa ha acquistato il credito che XXX spa avrebbe vantato nei Suoi confronti in data 27/09/2021 e ha pubblicato l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale in data 05.10.2021.

In tale data, infatti, YYY spa ha adempiuto agli oneri imposti in occasione della cessione di rapporti giuridici dall’art. 58 del T.U. bancario, il quale dispone, al comma 2, che la banca cessionaria debba dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Al comma 4 è precisato che l’adempimento di detti obblighi pubblicitari produce nei confronti del debitore ceduto gli effetti di cui all’art. 1264 del c.c..
Ciò significa che la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale n. 118/2021 del 05.10.2021 equivale alla notifica della cessione al debitore ceduto; nei suoi confronti, pertanto, gli effetti della cessione si esplicano proprio da tale data.

Per quanto concerne la questione relativa all’eventuale prescrizione del Suo debito originariamente sorto nei confronti di XXX spa, dobbiamo precisare che la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale ha solo la funzione di pubblicità notizia e non è idonea ad interrompere la prescrizione.
La comunicazione da Lei ricevuta, al contrario, trattandosi di una formale costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 del c.c., è da considerarsi un atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 del c.c..

In merito al momento in cui il suo eventuale debito si sarebbe prescritto, posto che ci riferisce che non avrebbe avuto rapporti con XXX spa dal 2012, si deve rammentare che il debito, affinché possa considerarsi effettivamente prescritto, dovrebbe essere sorto in data anteriore all’11.03.2012 e non dovrebbero essere intervenuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione nel corso degli anni.

Se, invece, il rapporto con XXX spa fosse stato un contratto di mutuo da restituirsi a rate, la prescrizione del diritto a richiedere la restituzione dell’intera somma prestata, o di quella eventualmente residua, comincerebbe a decorrere dalla data di scadenza dell’ultima rata, non dalla stipula del mutuo stesso.

Infine, se ritiene di aver saldato tutto quanto fosse stato in sospeso con XXX spa, si consideri che per costante giurisprudenza della Suprema Corte poiché a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, egli potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto. (Cassazione civile, Sez. II, 6 agosto 1999, n. 8485)
Di conseguenza, in tal caso non dovrà fare altro che comunicarlo a YYY spa, producendo la prova degli avvenuti pagamenti o dell’adempimento delle obbligazioni che oggi le vengono richieste, ovvero della chiusura dei rapporti intercorsi con XXX spa.