Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1774 del 26 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., č configurabile solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito ad una parte l'onere della prova di un fatto costitutivo o eccezione che secondo le regole di scomposizione delle fattispecie dovrebbe gravare sull'altra parte. La critica alla valutazione delle prove svolta dal giudice di merito č sindacabile in sede di legittimitā solo entro i limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

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