(massima n. 1)
La violazione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., č configurabile solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito ad una parte l'onere della prova di un fatto costitutivo o eccezione che secondo le regole di scomposizione delle fattispecie dovrebbe gravare sull'altra parte. La critica alla valutazione delle prove svolta dal giudice di merito č sindacabile in sede di legittimitā solo entro i limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.