Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 22118 del 31 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui sarebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulle differenze tra fatti costitutivi e eccezioni. Detto contrario, il semplice fallace apprezzamento sull'esito della prova, che č censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nei limiti in cui la censura č ammessa, non costituisce violazione dell'onere probatorio.

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