(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui sarebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulle differenze tra fatti costitutivi e eccezioni. Detto contrario, il semplice fallace apprezzamento sull'esito della prova, che č censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nei limiti in cui la censura č ammessa, non costituisce violazione dell'onere probatorio.