Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18688 del 8 luglio 2025

(3 massime)

(massima n. 1)

Le controversie concernenti buoni postali fruttiferi rientrano tra quelle derivanti da rapporti giuridici regolati secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., essendo i buoni postali fruttiferi titoli di legittimazione soggetti a uniformità di disciplina e, quindi, a decisione secondo diritto anche nelle cause di valore inferiore a 1.100 Euro.

(massima n. 2)

Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità, nelle controversie di valore inferiore a 1.100 Euro, sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia, come stabilito dall'art. 339 c.p.c. Tuttavia, le controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., sono sempre decidibili secondo diritto e quindi appellabili senza limiti di valore, per garantire uniformità di decisione per tutti i fruitori del servizio.

(massima n. 3)

La violazione delle regole sull'onere della prova, come sancite dall'art. 2697 c.c., costituisce un error in iudicando non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.