(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne č gravata secondo le regole dettate da quella norma; un erroneo apprezzamento sull'esito della prova rientra invece nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.