(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c. in ambito processuale si configura solo quando il giudice ha erroneamente attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo la norma. Non ricorre tale violazione se la contestazione riguarda la valutazione delle prove prodotte e l'asserito mancato o inesatto adempimento dell'onere probatorio da parte della parte interessata.