(massima n. 1)
La violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. č configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole applicabili. Non costituisce invece violazione contestabile in cassazione la valutazione del giudice sulle prove, sindacabile solo entro i limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.