Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20104 del 18 settembre 2009

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisione. (Nella specie la S.C. ha rigettato il motivo prospettato dal ricorrente secondo cui il giudice di merito non si sarebbe potuto esimere, in ogni caso, dall'ammettere il mezzo istruttorio volto a provocare la confessione della controparte).

(massima n. 2)

In tema di prove, non può supplirsi all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, integrando, tra l'altro, l'inosservanza all'ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.

(massima n. 3)

La rinnovazione della notificazione può e deve essere ordinata dal giudice, in primo grado, quando "rileva un vizio che importi nullità" (art. 291, primo comma, c.p.c.), in appello "quando occorre" (art. 350, secondo comma, c.p.c.), e nel procedimento per convalida di sfratto anche se "risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa" (art. 663, primo comma, c.p.c.). È, pertanto, nullo l'ordine di rinnovazione della notificazione emesso sull'erroneo presupposto della nullità di questa, e la sua esecuzione non può avere l'effetto di far decorrere "ex novo" i termini che le parti a pena di decadenza devono osservare per le attività processuali che si ha onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica. L'illegittimità dell'ordine di rinnovazione può, inoltre, essere fatta valere nel successivo giudizio di impugnazione. (Nella specie, alla prima udienza, il presidente della Corte di merito aveva intimato all'appellante di rinnovare al domicilio reale del difensore la notifica dell'appello, ma essendo valida la notificazione, già eseguita, siccome effettuata presso la cancelleria del giudice "a quo" - perché, ex art. 82 R.D. n.37 del 1934, la parte appellata aveva eletto domicilio presso il procuratore che esercitava fuori della circoscrizione del proprio tribunale e non aveva eletto domicilio nel luogo di questo-, la S.C. ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto a seguito della rinnovazione).

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