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Articolo 360 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Dispositivo dell'art. 360 Codice di procedura civile

(1) Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

  1. 1) per motivi attinenti alla giurisdizione (2);
  2. 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza (3);
  3. 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (4) e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (5);
  4. 4) per nullità della sentenza o del procedimento (6);
  5. 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (7).

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3 (8).

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio (9).

Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma(10).

Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge(11).

Note

(1) Articolo così modificato con d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
(2) Il caso ricorre quando il giudice si sia occupato di questioni riservate alla giurisdizione di un giudice diverso o ad un diverso potere dello Stato; oppure quando, per errore, il giudice abbia ritenuto di non poter decidere per difetto di sua giurisdizione; ovvero, ancora, quando abbia violato le norme sulla giurisdizione nei confronti dello straniero.
(3) L'ipotesi si ha solo quando il giudice si sia pronunciato sia sul merito che sulla competenza, con la facoltà di proporre regolamento di competenza ai sensi dell'art. 43 del c.p.c. oppure di proporre ricorso per cassazione. Se il giudice avesse emanato una pronuncia sulla sola competenza, il regolamento di competenza sarebbe stato obbligatorio ex art. 42 del c.p.c..
(4) Tale motivo può essere proposto quando l'errore riguardi l'individuazione o l'interpretazione della norma applicata oppure l'applicazione di una disposizione ad una fattispecie concreta da essa non regolata. L'errore deve aver influito sulla decisione. All'evidenza, non potranno essere impugnate per il motivo in esame le sentenze pronunciate secondo equità.
(5) La violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro è stata introdotta quale motivo di ricorso per cassazione con la riforma del 2006, ponendo un freno al vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia. E' stato quindi concesso alla Cassazione di poter interpretare la normativa utilizzata dal giudice del lavoro, facoltà che in precedenza era riservata esclusivamente al giudice di merito.
(6) Tale motivo ricorre in caso di violazione di norme processuali che regolino la sentenza come atto e la costituzione del giudice, sia in caso di nullità per derivazione della sentenza stessa. Quest'ultima ipotesi si ha quando la nullità di alcuni atti del processo si propaga fino alla sentenza.
(7) Il motivo n. 5 è stato così sostituito con D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143. Il testo precedente recitava: "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".
(8) Il d.lgs. 40/2006 ha disciplinato il c.d. ricorso per saltum (o omisso medio), che si ha quando le parti si accordino al fine di ottenere immediatamente una pronuncia della Suprema Corte senza esperire il rimedio dell'appello, anche se questo sarebbe ammissibile. L'istituto risponde ad esigenze di economia processuale.
Per quanto concerne l'oggetto del ricorso, la giurisprudenza ritiene impugnabili non solo i provvedimenti che hanno la forma della sentenza, ma ogni provvedimento che possa incidere definitivamente sulla situazione giuridica delle parti (v. art. 111 Cost.).
(9) Il riformato terzo comma dell'art. 360 ha razionalizzato il sistema eliminando la possibilità di impugnazione immediata ed autonoma delle sentenze non definitive di appello. Peraltro, queste ultime sono assai rare, quindi la portata della novella ha una dimensione particolarmente contenuta.
(10) Comma inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(11) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
L'ultimo comma dell'art. 360, prima della modifica apportata dalla Riforma Cartabia, così recitava: "Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge".

Ratio Legis

Il ricorso per Cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, potendo le parti far valere solo i motivi espressamente indicati nell'articolo in commento.

Brocardi

Error in iudicando
Iudex ad certam rem datus, si de aliis pronuntiavit quam quod ad eam rem pertinet, nihil egit
Omisso medio
Res facti

Spiegazione dell'art. 360 Codice di procedura civile

Sono impugnabili con ricorso per cassazione:
  • le sentenze emesse in grado di appello;
  • le sentenze emesse in unico grado;
  • i provvedimenti aventi forma differente dalla sentenza, ma che hanno contenuto decisorio (ossia il contenuto tipico della sentenza) e che sono definitivi (ovvero, non soggetti ad altri mezzi di controllo né a riesame in altro processo).
Il ricorso in cassazione costituisce un mezzo di impugnazione in senso stretto ed è esperibile esclusivamente per uno dei motivi di nullità previsti dalla norma in esame e dal successivo art. 362 del c.p.c..

I motivi di nullità per i quali è proponibile il ricorso possono dipendere da:
  1. difetto di giurisdizione: si tratta di tutti i vizi conseguenti alla violazione sulla giurisdizione riconducibili all’art. 37 del c.p.c., purché sulla giurisdizione stessa non si sia formato giudicato interno;
  2. difetto di competenza: il ricorso è consentito allorché la sentenza abbia pronunciato anche sul merito (nell’ipotesi di regolamento facoltativo ex art. 43 del c.p.c.) ovvero abbia pronunciato sul merito un giudice incompetente. Occorre, comunque, che non sia prescritto il regolamento di competenza e che vi sia stata una violazione delle norme sulla competenza.
  3. violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro: mentre la violazione riguarda gli errori di individuazione o interpretazione, la falsa applicazione attiene ad un errore di qualificazione del caso concreto rispetto alla fattispecie effettiva.
Sono norme di diritto: le norme costituzionali, le norme primarie, le leggi regionali, i regolamenti, le norme comunitarie, le norme straniere richiamate, le consuetudini e gli usi richiamati.
Con riferimento specifico ai contratti collettivi, la possibilità di ricorso è adesso prevista a prescindere dal settore di destinazione degli stessi.
Una volta proposto il ricorso per violazione o falsa applicazione, la Corte deve recepire la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata, stabilire la portata precettiva della norma individuata e, contestualmente, stabilire sotto quali norme vanno collocati i fatti presi in esame.
  1. nullità della sentenza o del procedimento: la Corte procede ex novo e con pieni poteri nella ricostruzione dei fatti storici processuali interni al giudizio, mentre per i fatti extraprocessuali non può discostarsi dalle decisioni prese dal giudice di primo grado. Ciò significa che possono essere dedotti con ricorso per cassazione i vizi relativi alla sentenza come atto, quelli attinenti alla costituzione del giudice che la pronuncia, nonché tutti quei vizi che, manifestatesi nel corso del giudizio, abbiano avuto una ripercussione sulla sentenza quale atto conclusivo del medesimo processo (ne sono un esempio le inosservanze inerenti al contenuto della pronunzia rispetto alla domanda, ossia i c.d. vizi di omessa pronuncia, ultrapetizione ed extrapetizione).
Le nullità formali, infatti, sono rilevabili d’ufficio e riguardano i singoli atti del processo; le nullità extraformali, invece, sono rilevabili su istanza di parte e possono riguardare i difetti dei presupposti processuali.
  1. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso, ma che sia decisivo per il giudizio. Al fine di valutare il difetto di motivazione, attinente al giudizio di fatto, la Cassazione non può ricostruire il fatto storico, ma può solo censurare il modo in cui il giudice procedente ha effettuato la ricostruzione.
Nella sua attuale formulazione, la norma fa riferimento al fatto controverso decisivo per il giudizio e non più al punto decisivo della controversia, manifestando così il legislatore l’intenzione di riferirsi al solo fatto costitutivo del diritto, il quale sia stato oggetto di discussione tra le parti, nell’ottica di ridurre in modo significativo l’ambito di applicazione della norma e di evitare sconfinamenti nel giudizio di fatto.
Per controllo sulla motivazione si intende un controllo sulle regole non giuridiche utilizzate dal giudice per ricostruire il fatto, quali la valutazione delle prove libere e delle presunzioni semplici, l’incompleta ricostruzione di un fatto storico complesso, l’errore sull’inserimento di un fatto nell’ambito di una norma avente contenuto elastico.

Il secondo comma della norma introduce, poi, il c.d. ricorso per saltum, prevedendo che, su accordo delle parti, successivo alla pubblicazione della sentenza, le sentenze del tribunale siano immediatamente ricorribili in Cassazione. Per tale ipotesi, tuttavia, quale motivo di impugnazione viene richiamato solo il n. 3 del primo comma, per cui il ricorso per saltum sarebbe giustificato solo dalla violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.
L'accordo diretto all'immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado (c.d. ricorso per saltum) ha natura di negozio giuridico processuale, in cui assume particolare rilevanza la manifestazione di volontà dei dichiaranti; pertanto, qualora non sia concluso dalle parti direttamente o mediante l'intervento dei rispettivi procuratori speciali, il relativo ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile (non rileva l'intervento dei difensori muniti di mera procura ad litem).


Il terzo comma disciplina l’impugnabilità delle sentenze emesse ex art. 279 del c.p.c., comma 2 n. 4, cioè di quelle sentenze con le quali non si definisce il giudizio, ma si decide su questioni di giurisdizione e di competenza, su questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito.
Di tale sentenze il legislatore ne impedisce l’immediata impugnabilità, mentre il ricorso in cassazione diventa proponibile, senza necessità di riserva, soltanto se viene impugnata la sentenza che, anche parzialmente, definisce il giudizio.

Il quarto comma, infine, estende a tutti i provvedimenti contro i quali, ex art. 111 Cost., comma 7, è ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge, i motivi di impugnazione di cui al primo comma, ma anche i limiti alla sua proponibilità indicati al successivo terzo comma.

A seguito della Riforma Cartabia, nel sopprimere l’art.348 ter (in conseguenza del venir meno del “filtro di inammissibilità” in appello come era sinora conosciuto), si è ritenuto opportuno conservare le disposizioni previste dagli ultimi due commi di tale norma volte ad escludere la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5), nei casi di c.d. “doppia conforme”.
Tali disposizioni, tuttavia, per ragioni di coerenza sistematica, sono state spostate in calce alla norma in esame, mediante inserimento di un ulteriore comma tra il terzo e il quarto, al fine di prevedere che quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado, per le medesime ragioni inerenti i medesimi fatti che sono posti alla base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), ad eccezione delle cause per le quali è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero.
Si è volutamente aggiunta la specificazione relativa alle “medesime ragioni inerenti i medesimi fatti” con l’intento di meglio individuare il concetto di “doppia conforme” e restringere i casi di inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del n. 5) alle sole ipotesi in cui effettivamente la sentenza di secondo grado abbia integralmente confermato quella del primo giudice, in quanto nella precedente formulazione la limitazione delle possibilità di tutela delle parti non trovava una ragionevole giustificazione in un reale e sensibile effetto deflattivo.

Massime relative all'art. 360 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 41205/2021

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/10/2018).

Cass. civ. n. 40759/2021

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. ove se ne deduca la nullità per avere il giudice di appello utilizzato la forma di decisione in forma semplificata pur essendo stato investito di una questione nuova non esaminata in primo grado, nella specie, di deferimento di un giuramento decisorio ed abbia erroneamente deciso il gravame, esaminando prima la questione nuova in senso negativo per l'appellante e successivamente l'appello con il criterio di valutazione di cui al comma 1 del cit. art. 348 bis.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. , ritenendo assorbita l'impugnazione della sentenza di primo grado ed ha rinviato davanti la Corte d'Appello per una nuova decisione con le forme ordinarie). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/11/2019).

Cass. civ. n. 37552/2021

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha respinto l'eccezione di inammissibilità di un ricorso avverso una sentenza della Corte dei conti di quattordici pagine, fondato su un solo motivo ed articolato in oltre novanta pagine, in quanto il testo complessivo, benché caratterizzato da una eccessiva e non necessaria lunghezza e da una certa farraginosità dell'esposizione, consentiva di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata). (Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 03/03/2020).

Cass. civ. n. 20553/2021

La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchè rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 12/05/2015).

Cass. civ. n. 6150/2021

In tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 31/07/2012).

Cass. civ. n. 28452/2020

Nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall'art. 360 c.p.c. e, in particolare, non sono denunciabili ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c., non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata per revocazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 26/11/2018).

Cass. civ. n. 28307/2020

Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; per altro verso, che l'interesse all'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato. (In applicazione di tale principio la S.C., cassando la pronuncia gravata, ha ritenuto sussistente in capo all'appellante l'interesse ad impugnare la pronuncia di primo grado che, con statuizione suscettibile di passare in giudicato, gli aveva riconosciuto la posizione di mero detentore dell'immobile controverso, anziché di possessore). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/11/2017).

Cass. civ. n. 27302/2020

Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/02/2015).

Cass. civ. n. 22016/2020

Nel giudizio di legittimità, si applica lo "ius superveniens" di cui il ricorrente non abbia fatto menzione nel ricorso introduttivo, sebbene notificato successivamente all'introduzione della norma, laddove il motivo di ricorso censuri la corretta definizione di un regime giuridico che necessariamente presuppone l'applicazione della norma sopravvenuta. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/03/2012).

Cass. civ. n. 20867/2020

In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/10/2018).

In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/10/2018).

Cass. civ. n. 1609/2020

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. (Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 23/04/2019).

Cass. civ. n. 1163/2020

Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/12/2016).

Cass. civ. n. 156/2020

In ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l'atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione, tenendo conto, peraltro, che le risultanze fattuali vanno apprezzate, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., per come emergenti dalla domanda giudiziale e dalla sua eventuale precisazione, avuto riguardo alla "causa petendi" e al "petitum" sostanziale della stessa, non assumendo rilevanza la successiva attività istruttoria diretta a verificare il fondamento degli elementi dedotti ed allegati. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/01/2018).

Cass. civ. n. 34476/2019

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando l'omesso esame di risultanze probatorie, in realtà tendeva ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti dai quali era originata la condanna disciplinare di un avvocato). (Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 12/06/2019).

Cass. civ. n. 34469/2019

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità. (Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 17/11/2017).

Cass. civ. n. 34209/2019

Il mutamento normativo prodotto da una pronuncia d'illegittimità costituzionale, configurandosi come "ius superveniens", impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta; con l'ulteriore conseguenza che, ove la nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla sentenza d'incostituzionalità (nella specie, n. 228 del 2014, in tema di presunzione legale del maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 228 del 2014, riferite, quanto ai prelevamenti, ai soli titolari di reddito di impresa, e, quanto ai versamenti, a tutti i contribuenti) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello.

Cass. civ. n. 32023/2019

L'omessa pronuncia su un motivo di appello avente ad oggetto il vizio della mancata statuizione da parte del giudice di primo grado sulla domanda di condanna ad un facere infungibile, integra un motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., stante l'ammissibilità di un tale genere di pronuncia, in quanto idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell'esecuzione volontaria da parte dell'obbligato, oltre a consentire l'eventuale e successiva domanda di risarcimento del danno nonché l'adozione delle misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.

Cass. civ. n. 30738/2019

Il motivo di ricorso per cassazione con il quale, reiterandosi l'istanza avanzata nel giudizio di merito, si chieda di dichiarare una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e di rimetterne l'esame alla Corte costituzionale, è inammissibile ove contenga soltanto la generica deduzione dell'illegittimità di una norma e non anche l'indicazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni costituzionali eventualmente individuate.

Cass. civ. n. 28887/2019

L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché il fatto storico non può identificarsi con il difettoso esame dei parametri della liquidazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, sui quali il giudice di merito conduce la valutazione ai fini della liquidazione della stessa.

Cass. civ. n. 28332/2019

In ordine ai motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n.1, c.p.c., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione; l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio presuppone, tuttavia, la specificazione nel ricorso, a pena di inammissibilità del motivo, degli errori imputati alla pronuncia impugnata e dei fatti processuali alla base della censura.

Cass. civ. n. 26087/2019

In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia. (Nel la specie, era stata censurata l'interpretazione data dalla Corte territoriale in ordine alla portata oggettiva della domanda senza tuttavia indicare il pregiudizio in concreto subito da tale supposto errore, considerato che i giudici di merito avevano comunque effettuato l'accertamento circa la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio).

Cass. civ. n. 24658/2019

L'ordinanza con la quale, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia concessa o negata l'esecuzione provvisoria al provvedimento monitorio non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure nel caso in cui il giudice esamini questioni di merito per valutare il "fumus" del credito, trattandosi di statuizione avente natura anticipatoria della decisione, ma priva del carattere della definitività, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione.

Cass. civ. n. 22397/2019

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo. (Nella specie, il professionista aveva impugnato l'esclusione dalla prededuzione del proprio credito professionale deducendo l'omessa valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da lui predisposte per la società poi fallita).

Cass. civ. n. 21243/2019

La nullità del contratto posto a fondamento dell'azione di adempimento è rilevabile d'ufficio, ma non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie in cui, richiesto il pagamento del compenso per l'attività di mediazione espletata, è stata sollevata solo in sede di legittimità l'eccezione relativa alla mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale).

Cass. civ. n. 20181/2019

La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "error in procedendo", è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato.

Cass. civ. n. 17664/2019

È ammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice che, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nell'accogliere l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, ometta di ordinare la restituzione di ciò che è stato corrisposto in forza della pronuncia riformata, benché la relativa domanda fosse stata ritualmente introdotta con l'atto di gravame. Peraltro, ove la condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell'"an" sia nel "quantum" del provvedimento, può essere azionata anche la procedura di correzione dell'errore materiale, dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al "decisum" della controversia e non siano necessarie ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra loro alternativi.

Cass. civ. n. 16938/2019

Il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art. 111 Cost. (v. oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'art. 327 c.p.c.. La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, convertito con la l. n. 114 del 2014.

Cass. civ. n. 16504/2019

Non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un'esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una loro compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto argomentativo. In tal caso, tuttavia, il giudice del gravame deve confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo grado.

Cass. civ. n. 16214/2019

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di ammissione al passivo del credito senza espletamento di attività istruttoria sull'assunto dell'inidoneità probatoria dei documenti offerti, nonostante fosse stata chiesta anche l'ammissione della testimonianza del vettore per dimostrare l'"an" del credito e l'avvenuta consegna della merce).

Cass. civ. n. 15255/2019

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.

Cass. civ. n. 14883/2019

Nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d'appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso.

Cass. civ. n. 14762/2019

In tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti.

Cass. civ. n. 14476/2019

In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì un'astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito, a norma dell'art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l'eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

Cass. civ. n. 13977/2019

Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto affetta da tale vizio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo, senza indicare la documentazione esaminata e la valenza probatoria della stessa ai fini della decisione assunta).

Cass. civ. n. 10815/2019

La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso.

Cass. civ. n. 9985/2019

L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

Cass. civ. n. 8689/2019

Nell'ipotesi in cui una sentenza della corte d'appello venga impugnata sia per revocazione sia per cassazione e la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, mentre la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la pronuncia gravata, l'una e l'altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza della S.C. non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione di quella della corte d'appello dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione, salvo che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso.

Cass. civ. n. 8311/2019

Alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte Costituzionale - la quale ha carattere vincolante perché volta ad identificare gli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonché i presupposti e i limiti del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. - il sindacato della Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione. L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento "abnorme o anomalo" ovvero abbia comportato uno "stravolgimento" delle "norme di riferimento", atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

Cass. civ. n. 6522/2019

In materia di separazione personale consensuale dei coniugi, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero nei confronti di una decisione avente ad oggetto una questione connessa all'omologazione della separazione, riguardante le modalità di trasmissione dell'ipoteca giudiziale al cessionario del credito accertato con provvedimento giudiziario perché, nelle cause di separazione coniugale la legge non attribuisce al Pubblico Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma 1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa. (Nella specie, la S.C. ha reputato inammissibile l'impugnazione proposta dal P.M. in una causa avente ad oggetto l'accertamento della regolare iscrizione di un'ipoteca giudiziale da parte del coniuge separato, cessionario di un credito di cui era titolare il marito).

Cass. civ. n. 6519/2019

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile, perché tendente al riesame in fatto dell'intera vicenda, la critica di omessa accurata valutazione delle capacità genitoriali rivolta contro la decisione di adottabilità del minore, in assenza di quale che sia specifica argomentazione di critica della sentenza impugnata).

Cass. civ. n. 6145/2019

Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Cass. civ. n. 5738/2019

Quando il provvedimento impugnato non possieda i caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, ancorché sia contestata la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, poiché la pronunzia sull'inosservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando presupposti, modi e tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha la medesima natura dell'atto giurisdizionale al quale il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza decisoria e definitiva, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta (o possa essere riaperta) la discussione sul merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro un decreto della corte di appello che aveva ritenuto, a sua volta, inammissibile un'istanza finalizzata a fare dichiarare valida ed efficace la notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di un decreto di liquidazione di un indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile o, in subordine, ad ottenere la rimessione in termini per rinnovare la detta notifica, avendo la stessa Avvocatura distrettuale segnalato all'Ufficio contabilità della corte d'appello interessata che nessun pagamento poteva essere effettuato, atteso che la notifica in questione, ad essa indirizzata, era avvenuta ad un indirizzo PEC non corretto).

Cass. civ. n. 4352/2019

Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.

Cass. civ. n. 3340/2019

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con il quale era stata dedotta in modo del tutto generico la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla valutazione sulla credibilità del richiedente protezione internazionale, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale).

Cass. civ. n. 32773/2018

La negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il "proprium" della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.

Cass. civ. n. 32359/2018

In materia di decadenza dalla potestà genitoriale, qualora i genitori risiedano in Stati diversi, la competenza giurisdizionale deve essere individuata con riferimento al criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda, il cui accertamento si risolve in una "quaestio facti", con valutazione da svolgersi anche in chiave prognostica, che può essere effettuata direttamente dalla Suprema Corte sulla base dei dati emergenti dagli atti processuali, occorrendo valorizzare circostanze quali la frequenza della scuola ed il conseguimento di un ottimo rendimento scolastico in un determinato Stato, l'apprendimento della lingua, l'inserimento nel contesto sociale ed anche la entusiasta volontà del minore di rimanere in un certo luogo, accertata mediante l' ascolto del minore medesimo.

Cass. civ. n. 31920/2018

La pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione, né, ove già iniziato, sospende il relativo giudizio, salvo che la sospensione venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice "a quo", ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.

Cass. civ. n. 29609/2018

L'immediata esperibilità del giudizio per la liquidazione dell'indennità di occupazione ex art. 20, comma 4, l. n. 865 del 1971 (modificato dall'art. 14 della l. n. 10 del 1977), determinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990, che ha eliminato la condizione di azionabilità costituita dalla previa determinazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 della medesima legge, non produce lo spostamento della decorrenza della prescrizione alla data di pubblicazione della citata sentenza, restando fermo il "dies a quo" costituito dal termine di ciascun anno di occupazione, in applicazione del principio secondo il quale la pregressa vigenza di una norma ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, costituisce un mero ostacolo di fatto, e non un impedimento giuridico, all'esercizio del diritto medesimo.

Cass. civ. n. 28174/2018

Il vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - implicando non una valutazione dei fatti, ma una constatazione che l'informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale - esclude che si verta in ipotesi di cd. doppia conforme quanto all'accertamento dei fatti, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., giusta l'art. 348, ultimo comma, c.p.c..

Cass. civ. n. 27415/2018

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Cass. civ. n. 27112/2018

In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.

Cass. civ. n. 26274/2018

Il fatto di cui sia stato omesso l'esame, rilevante ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella formulazione conseguente al d.l. n. 83 del 2012), deve essere stato "oggetto di discussione fra le parti" e, quindi, necessariamente "controverso". Ne consegue che, ove il giudice affermi che un fatto è esistente o provato, perché incontroverso o pacifico (e, quindi, non discusso), tale punto della decisione non può essere censurato in termini di vizio della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., potendosi piuttosto configurare una violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. o degli artt. 115, comma 1 (ove applicabile "ratione temporis"), 167, comma 1, 183 c.p.c. e 2697 c.c..

Cass. civ. n. 23634/2018

L'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 23518/2018

Nel giudizio di legittimità non è ammessa l'applicazione d'ufficio dello "ius superveniens" ove i motivi di ricorso cui lo stesso attiene debbano essere dichiarati inammissibili, atteso che, in detta ipotesi, la disciplina sopravvenuta non potrebbe comunque determinare l'accoglimento del ricorso.

Cass. civ. n. 22598/2018

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..

Cass. civ. n. 20718/2018

In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una questione riguardante l'interpretazione del contratto, non costituendo "fatto decisivo" del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi.

Cass. civ. n. 20565/2018

È inammissibile nel giudizio di Cassazione l'intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito.

Cass. civ. n. 19293/2018

In tema di ricorso per cassazione, la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della CTU e viziata da errore di percezione è censurabile con la revocazione ordinaria se l'errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., se l'errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, è stata ritenuta nulla la sentenza di merito che aveva respinto la domanda volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento senza motivare il disaccordo rispetto alle conclusioni di segno opposto formulate dal perito).

Cass. civ. n. 18822/2018

È censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva. (Nella specie, la S.C. in causa di licenziamento per giusta causa, ha cassato la decisione di merito, che, dopo aver esaminato atomisticamente gli indizi raccolti in istruttoria, anche relativi al giudizio penale, ne ha escluso la valutazione complessiva al fine di ponderarne la valenza probatoria, in quanto privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza).

Cass. civ. n. 18318/2018

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte d'appello abbia respinto l'istanza di rinnovazione di una citazione in appello affetta da nullità per carenza della "vocatio in ius", atteso che un simile provvedimento non è qualificabile come sentenza nella sua sostanza, né è sussumibile nella categoria dei provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi degli artt. 111, comma 7, Cost. e 360, comma 4, c.p.c., essendo privo del carattere della definitività, in quanto revocabile, e di quello della decisorietà, in quanto l'applicazione dell'art. 164, comma 2, c.p.c. compete nella Corte territoriale al giudicante in forma collegiale.

Cass. civ. n. 17720/2018

In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo (e non si verta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non e` deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi e nei limiti dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo.

Cass. civ. n. 17197/2018

L'omissione di una qualsiasi decisione su un capo della domanda che riguarda la richiesta di mezzi istruttori quale il deferimento di giuramento decisorio costituisce vizio di omessa pronuncia, denunciabile in cassazione, in quanto detta richiesta, ove fosse stata presa in esame, avrebbe potuto portare a una decisione diversa da quella adottata.

Cass. civ. n. 16812/2018

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.

Cass. civ. n. 16170/2018

In tema di giudizio di cassazione, qualora il vizio di omessa pronuncia sia erroneamente denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e non in virtù del n. 4 della medesima disposizione normativa, il motivo proposto non è inammissibile, ove prospetti con chiarezza la questione dell'omessa pronuncia quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 15879/2018

La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

Cass. civ. n. 15196/2018

Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C., a fronte di una domanda originaria di indebito oggettivo - proposta dal debitore principale nei confronti del creditore garantito per aver quest'ultimo illegittimamente escusso la garanzia autonoma prestata in suo favore - ha ritenuto inammissibile, per novità, sia una domanda di risarcimento danni contrattuali che una domanda di ingiustificato arricchimento, ancorché proposte in riferimento alla medesima vicenda contrattuale, atteso che la diversità delle rispettive "causae petendi" e dei relativi "petita" poneva nuove questioni di diritto, tali da implicare differenti indagini ed accertamenti di fatto).

Cass. civ. n. 14477/2018

La costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., e l'ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051, comma 3, c.c. possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili.

Cass. civ. n. 13770/2018

Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio per il risarcimento del danno biologico, aveva ridotto la percentuale di invalidità riconosciuta dal primo giudice avvalendosi acriticamente della CTU rinnovata ed omettendo del tutto non solo di sviluppare un'analisi comparativa, ma anche di menzionare le diverse conclusioni cui era giunto l'ausiliare di primo grado).

Cass. civ. n. 13399/2018

Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale, in un giudizio avente ad oggetto la domanda di indennizzo assicurativo in forza di polizza che prevedeva, tra i rischi assicurati, le affezioni conseguenti a morsi e punture di animali, il giudice d'appello, nel valutare l'incidenza del pregresso stato patologico dell'assicurata sull'accertata invalidità permanente, aveva disatteso l'esito della consulenza tecnica d'ufficio svolta in secondo grado - che aveva determinato nella misura del 55%, al netto della rimanente situazione di comorbilità, la misura dell'invalidità contratta per effetto del morso di una zecca - senza indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto di disattendere tali conclusioni).

Cass. civ. n. 13395/2018

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.).

Cass. civ. n. 12096/2018

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che conteneva affermazioni inconciliabili in ordine alla presenza o meno dell'assoggettamento della lavoratrice al vincolo della subordinazione).

Cass. civ. n. 27136/2017

In tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito.

Cass. civ. n. 25259/2017

Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'"error in procedendo"; in tale ipotesi, ove si assuma che l'interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l'omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione avverso l'appello della controparte, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di essere stata investita di un sindacato di legittimità, sulla norma processuale, e non di giudizio di fatto dal ricorso avverso sentenza che aveva considerato come nuova una domanda invece già formulata nell'atto di appello).

Cass. civ. n. 24155/2017

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Cass. civ. n. 23940/2017

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Cass. civ. n. 22341/2017

In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia. (Nella specie, il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi regolatori del giusto processo in relazione all'irritualità della forma con cui l’atto di integrazione del contraddittorio era stato notificato, senza evidenziare in alcun modo quale pregiudizio la violazione denunciata avrebbe arrecato; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha ritenuto la censura inammissibile ex art. 360 bis, n. 2, c.p.c.).

Cass. civ. n. 20964/2017

Il ricorso in Cassazione per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione di una clausola contrattuale comporta l'interpretazione della medesima e la valutazione del comportamento delle parti ed è, perciò, inammissibile, se non è denunciata la violazione delle regole di cui agli articoli 1362 c.c. e seguenti, ovvero un vizio di motivazione della sentenza, censurabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c..

Cass. civ. n. 19759/2017

La parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata. (Nella specie, in un giudizio regolato dall’abrogato d.l.vo n. 5 del 2003, il ricorrente si era limitato a dedurre l'avvenuta lesione del suo diritto di difesa, a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza contenuta nella comparsa di risposta della controparte, senza indicare quale attività processuale gli fosse stata preclusa per effetto della detta istanza).

Cass. civ. n. 19567/2017

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione, censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., può concernere esclusivamente la motivazione del giudizio di fatto, mentre i vizi di motivazione del giudizio di diritto o costituiscono "errores in iudicando", censurabili ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., oppure, qualora riguardino propriamente e soltanto la motivazione, danno luogo, non alla cassazione della sentenza, ma alla correzione della motivazione, a norma dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 19498/2017

Il motivo di ricorso per cassazione con il quale venga denunciato, per la prima volta, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è inammissibile qualora sul punto si sia formato il giudicato esplicito o implicito, ricorrendo quest’ultimo tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito (escluse le sole decisioni che non implichino l'affermazione della giurisdizione) e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la sentenza sotto tale profilo.

Cass. civ. n. 19485/2017

In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

Cass. civ. n. 16502/2017

Nella nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale", restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma la Corte di cassazione può verificare l'estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie.

Cass. civ. n. 15737/2017

Nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.

Cass. civ. n. 14802/2017

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive.

Cass. civ. n. 11204/2017

All'accoglimento dell'istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione che determini la cessazione della materia del contendere consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione.

Cass. civ. n. 10553/2017

La revoca della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto.

Cass. civ. n. 9752/2017

Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso afferente la violazione o la falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., avendo la CTR giustificato la propria affermazione di nullità della notifica della cartella impugnata sull'ulteriore ed autonoma "ratio decidendi" della rilevanza, in caso di assenza del destinatario, della omissione dell'attestazione di ricerca di persone idonee alla ricezione dell'atto, la cui corrispondente censura è stata ritenuta fondata dalla S.C.).

Cass. civ. n. 9105/2017

Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., allorquando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

Cass. civ. n. 9097/2017

Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Cass. civ. n. 8986/2017

La proprietà appartiene alla categoria dei diritti cd. “autodeterminati”, sicché incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo, utilizzabile "ratione temporis", modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), il giudice di appello che, avendo il convenuto in "negatoria servitutis" dedotto l’intervenuto acquisto del diritto di proprietà dapprima per usucapione e poi, in sede di gravame, a titolo derivativo, abbia rigettato tale ultima domanda sull'assunto dell'inesistenza di un atto utile al trasferimento della proprietà in favore dell'attore in riconvenzionale, omettendo tuttavia di esaminare un documento, idoneo all'uopo, ritualmente prodotto sin dal primo grado di giudizio.

Cass. civ. n. 8758/2017

È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l’avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d’appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa).

Cass. civ. n. 7472/2017

Il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, non concretando il vizio di omessa pronuncia il mancato rilievo della non contestazione di taluni fatti da parte della corte d’appello).

Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività.

Cass. civ. n. 6835/2017

L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 5785/2017

In tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo (nella specie, il decorso del termine per la proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.) non è riconducibile al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quanto, piuttosto, a quello ex art. 360, n. 4, c.p.c., ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti - in quest'ultimo caso - di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza.

Cass. civ. n. 5654/2017

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto carente di motivazione la mancata ammissione delle prove testimoniali, articolate in un ricorso di opposizione allo stato passivo fallimentare e letteralmente riprodotte nel ricorso per cassazione, miranti a dimostrare l’“an debeatur” del credito e, quindi, inerenti a circostanze decisive ai fini della richiesta di ammissione al passivo).

Cass. civ. n. 5199/2017

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e non sul merito, qualora esso sia rivolto a censurare non già la pronuncia sulla competenza, ma le ulteriori disposizioni impartite per assicurare il trasferimento del processo al giudice ritenuto competente.

Cass. civ. n. 4605/2017

Il vizio di omessa motivazione della sentenza è configurabile non solo quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando argomenti sulla base di elementi di prova menzionati in modo tale da presupporre che essi siano già conosciuti, perché li fa oggetto di mero richiamo, invece che di una descrizione sufficiente a dar conto della loro rilevanza, posto che anche in tal caso non è ricostruibile l'"iter" logico attraverso cui si è formato il suo convincimento, nè, quindi, è esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello, dissentendo dalla pronuncia impugnata, aveva motivato la decisione assunta con un mero rinvio alle conclusioni rese dal consulente tecnico d’ufficio senza formulare una propria autonoma motivazione che, sulla base degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo, desse sufficiente ragione del proprio convincimento difforme da quello del primo giudice).

Cass. civ. n. 3633/2017

In tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l'una dall'altra, e ciascuna da sola idonea a supportare il relativo “dictum”, la resistenza di una di esse all'impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta.

Cass. civ. n. 3554/2017

In materia di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione di vessatorietà di una clausola contrattuale è inammissibile, per mescolanza non scindibile di vizio motivazionale e violazione di legge, in quanto implicante indissolubilmente sia l’interpretazione, spettante al giudice di merito e riguardante l’accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, che la qualificazione della clausola, comportante la valutazione in termini di squilibrio del rapporto fra diritti ed obblighi.

Cass. civ. n. 2771/2017

La Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale.

Cass. civ. n. 2444/2017

Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante della società di capitali cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, non potendo invocarsi l'ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio, sia perché l'operatività di tale principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio, sia perché la proposizione di quel ricorso richiede apposita procura speciale; parimenti è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dagli ex soci i quali, in presenza di contestazioni, non provino la loro legittimazione "ad causam" e, cioè la loro qualità di successori, - dal lato passivo nel rapporto di imposta, se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione - dimostrazione che può essere fornita, per la prima volta, anche in sede di legittimità ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

Cass. civ. n. 2047/2017

È inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso con il quale si deduca il vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda proposta dalla controparte, in quanto non è configurabile al riguardo una soccombenza del ricorrente, che non può subire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione.

Cass. civ. n. 2033/2017

In materia di ricorso per cassazione, la parte non può mutare - salvo che tale esigenza origini dalla sentenza impugnata - la posizione assunta nel giudizio di appello, attraverso il proprio atto introduttivo o difensivo, per sostenere un motivo di ricorso, giacché, diversamente, si consentirebbe tanto all'appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell'atto di gravame ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che presiede l'esercizio stesso del diritto di impugnazione in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno esposte in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all'appellato, di mutare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell'atto di costituzione.

Cass. civ. n. 656/2017

Qualora una sentenza pronunciata dal giudice di appello venga impugnata sia con ricorso per cassazione che per revocazione e la pronuncia della corte d’appello sulla revocazione sia, a sua volta, impugnata con ricorso per cassazione, il collegio che deve giudicare su quest’ultimo può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al giudizio di cassazione avverso la prima pronuncia di appello, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.

Cass. civ. n. 22507/2016

Il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell'asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c..

Cass. civ. n. 22398/2016

L'iscrizione dell'avvocato stabilito nella sezione speciale dell'albo è subordinata al solo possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, sicché la censura che investa l'esito negativo della corrispondente verifica compiuta dal Consiglio Nazionale Forense, il quale, avvalendosi della documentazione acquisita attraverso l'IMI (International Market Information System), abbia ritenuto inidoneo il titolo esibito dall'istante perché rilasciato da un organismo diverso da quello competente, si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione che, giusta il novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può riguardare un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie ovvero il travisamento di fatti comunque esaminati nella decisione impugnata.

Cass. civ. n. 21691/2016

Il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al c.p. della sentenza concernente l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al c.p. concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto degli artt. 329, comma 2, e 336, comma 1, c.p.c., l'impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente.

In tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico.

Cass. civ. n. 20678/2016

In tema di ricorso per cassazione, la questione della tardività delle allegazioni e dei documenti prodotti in primo grado non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ma deve risultare sollevata in appello, atteso che la nullità del processo di primo grado è soggetta al principio generale, stabilito nell'art. 161 c.p.c, della conversione delle ragioni d'invalidità in motivo d'impugnazione.

Cass. civ. n. 20016/2016

Nel caso di ricorso per cassazione nell'interesse di un minore, la carenza di potere rappresentativo, cui consegue l'inammissibilità dell'impugnazione rilevabile officiosamente, inerendo alla legittimazione processuale, non può essere superata con l'esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall'art. 182, comma 2, c.p.c., attesa l'esclusione, in sede di legittimità, di un'attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito, salva solo la possibilità di provvedervi successivamente, prima dell'udienza, con notifica di apposito elenco alla controparte.

Cass. civ. n. 20004/2016

In caso di ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza resa all'esito del giudizio di rinvio, l'omesso deposito di copia autentica della precedente decisione di annullamento con rinvio resa dalla Corte di cassazione non determina l'improcedibilità del ricorso, atteso che tale sanzione è comminata dall'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. per la diversa ipotesi del mancato deposito della sentenza o della decisione impugnata; peraltro, trattandosi di una pronuncia della stessa Corte ed emessa nell'ambito del medesimo procedimento, è comunque possibile la sua acquisizione d'ufficio.

Cass. civ. n. 19118/2016

In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità di tutti i motivi e, conseguentemente, dell'impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, sicché non può né valutarsi un'eventuale questione di costituzionalità sollevata, né disporsi, nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 15636/2016

Incorre in vizio di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il giudice (nella specie, corte di appello) che abbia escluso, con affermazione sostanzialmente apodittica, la natura privata di una società, ritenendola, viceversa, "società a partecipazione pubblica totale", senza effettuare un esame critico della documentazione prodotta ed in particolare dello statuto della società.

Cass. civ. n. 15363/2016

In tema di spese processuali, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia della mancata distinzione, nella sentenza impugnata, tra diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali applicabili "ratione temporis" alla fattispecie, atteso che, in assenza di deduzioni sui concreti pregiudizi subiti dalla mancata applicazione di tale distinzione, la censura non dimostra l'esistenza di un interesse ad ottenere una riforma della decisione.

Cass. civ. n. 14655/2016

Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta.

Cass. civ. n. 13922/2016

Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio per il risarcimento dei danni cagionati ad un neonato in occasione del parto, aveva disatteso i rilievi tecnici formulati dal CTU, secondo i quali gli interventi praticati durante il travaglio ed il parto non corrispondevano ai protocolli della corretta assistenza, senza indicare le ragioni per cui aveva ritenuto erronei tali rilievi, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con essi).

Cass. civ. n. 12884/2016

Ricorre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo attualmente vigente, all'esito delle modiche apportate dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012), quando venga preclusa alla parte la possibilità di assolvere l'onere probatorio su lei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte di una domanda di risoluzione, per inadempimento dell'affittuario, di un contratto di affitto agrario, aveva per un verso onerato l'affittuario della prova dell'adempimento, negando nel contempo ingresso, con asserzione d'ininfluenza, sia alle prove orali dirette a dimostrare fatti incompatibili con le condotte inadempienti allegate dal concedente e contestate dal convenuto, sia ad una consulenza tecnica d'ufficio percipiente volta a valutare l'effettiva situazione del fondo pretesamente alterata dall'affittuario).

Cass. civ. n. 12879/2016

Il ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata nei confronti di una curatela fallimentare può essere proposto nei confronti della società fallita sul presupposto e a condizione che venga fornita la prova - a pena di inammissibilità dell'impugnazione - che la medesima società sia tornata "in bonis" già nel corso del giudizio in cui è stata resa la sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 11844/2016

Nell'ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.

Cass. civ. n. 10409/2016

In sede di ricorso per cassazione, la determinazione, del giudice di merito, relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, sicché è generico il mero riferimento a prestazioni, che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, con derivante inammissibilità dell'inerente motivo.

Cass. civ. n. 23045/2015

In tema di ricorso per cassazione, é inammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito.

Cass. civ. n. 21439/2015

Nel giudizio di cassazione è precluso l'accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell'omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti.

Cass. civ. n. 21198/2015

La richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto.

Cass. civ. n. 20128/2015

La parte che propone ricorso per cassazione, deducendo l'illegittima liquidazione delle spese processuali distinte in diritti e onorari in violazione del d.m. n. 140 del 2012, ha l'onere di indicare il concreto aggravio economico subìto rispetto a quanto sarebbe risultato dall'applicazione delle suddette disposizioni, atteso che, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata.

Cass. civ. n. 19124/2015

È inammissibile il ricorso per cassazione in cui sia denunciata puramente e semplicemente la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" ai sensi dell'art. 112 c.p.c., senza alcun riferimento alle conseguenze che l'errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Cass. civ. n. 18578/2015

È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui era stato dedotto un vizio relativo alla costituzione del giudice in primo grado, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., non rilevato dalla corte d'appello, che aveva deciso la causa nel merito).

Cass. civ. n. 17974/2015

La legittimazione al ricorso per cassazione, o all'impugnazione in genere, spetta, fatta eccezione per l'opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il tutore della minore che non ha assunto la qualità di parte nel giudizio di appello non era legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di revoca della dichiarazione di adottabilità).

Cass. civ. n. 17037/2015

In tema di ricorso per cassazione, il riferimento - contenuto nell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile "ratione temporis") - al "fatto controverso e decisivo per il giudizio" implicava che la motivazione della "quaestio facti" fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione.

Cass. civ. n. 16227/2015

Il decreto emesso dalla corte d'appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto, ai sensi dell'art. 333 c.c., allo scopo di regolare l'esercizio della potestà genitoriale (ora responsabilità genitoriale), l'affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., e, in quanto adottato per l'esclusiva tutela dell'interesse del minore (e non per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi), neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.

Cass. civ. n. 16164/2015

Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. (Nella specie, la S.C., rilevando un vizio di omessa pronuncia in ordine alla riproposizione in appello della originaria domanda di risarcimento del danno, ha proceduto direttamente all'interpretazione dell'atto di appello erroneamente interpretato dal giudice di merito).

Cass. civ. n. 14324/2015

La censura in sede di legittimità di violazione del principio di immediatezza della contestazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, qualora il motivo di ricorso per l'omesso esame di elementi istruttori non si risolva nella prospettazione di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il fatto storico relativo alla tardività della contestazione potesse essere identificato nella difettosa valutazione di una nota istruttoria relativa al procedimento disciplinare, della quale il giudice di merito aveva omesso di considerare l'asserito carattere interlocutorio, in quanto la stessa non conteneva l'esito degli accertamenti confluiti poi nella contestazione).

Cass. civ. n. 13928/2015

Nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 13086/2015

Nel caso in cui si discuta della corretta interpretazione di norme di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato solo alla plausibilità della giustificazione, sicché, come desumibile dall'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., il giudizio di diritto può risultare incensurabile anche se mal giustificato, perché la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione, ma solo a correzione quando il dispositivo sia conforme al diritto.

Cass. civ. n. 11456/2015

Dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 360, terzo comma, n. 3), cod. proc. civ., come sostituito, a far data dal 2 marzo 2006, dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è inammissibile il ricorso per cassazione immediato avverso la sentenza che abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di merito, senza definire, nemmeno parzialmente, il giudizio.

Cass. civ. n. 10749/2015

In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l'ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso osservando che le informazioni contenute nella relazione di CTU in ordine alla tipologia di fondamenta ritenute più idonee alla realizzazione di alcuni alloggi appaltati dallo IACP, diverse rispetto a quelle imposte dal capitolato "inter partes", non erano decisive ai fini dell'accoglimento delle censure formulate dalla ditta appaltatrice).

Cass. civ. n. 10534/2015

I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione.

Cass. civ. n. 10172/2015

In materia di ricorso per cassazione, il motivo con cui il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame.

Cass. civ. n. 8968/2015

È inammissibile, per carenza di definitività del provvedimento impugnato, avente natura meramente interlocutoria, il ricorso straordinario per cassazione proposto, ex art. 111, settimo comma, Cost., avverso l'ordinanza con cui il tribunale, disattendendo la relativa istanza di revoca, abbia confermato il diniego di declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ., disponendo altresì il rinvio ad un'udienza successiva, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..

Cass. civ. n. 8826/2015

L'autorizzazione del consiglio d'amministrazione di un ente (nella specie, un consorzio) affinché il presidente agisca o resista in giudizio non può intervenire, con effetto retroattivo, nel corso del giudizio di cassazione ove i giudici di merito abbiano rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla validità dell'atto compiuto in sua assenza.

Cass. civ. n. 8705/2015

Nel giudizio pendente tra privati per il rilascio di un'area oggetto di un contratto di locazione, il convenuto non è legittimato ad eccepire la demanialità dell'area stessa, trattandosi di eccezione "de iure tertii", a meno che non alleghi un titolo proprio che tragga origine dalla pretesa demanialità, quale un diritto di uso civico ammissibile, o una concessione, ovvero un diritto soggettivo consequenziale all'esistenza del diritto pubblico sull'area; l'improponibilità di tale eccezione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche nel giudizio di cassazione, anche se la questione non abbia formato oggetto di espressa pronuncia da parte dei giudici di merito.

Cass. civ. n. 8074/2015

In ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l'atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione (nella specie, il contratto di locazione la cui qualificazione come accordo sostitutivo del provvedimento di occupazione temporanea avrebbe devoluto la controversia al giudice amministrativo).

Cass. civ. n. 6903/2015

Il ricorso per cassazione del debitore avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi è inammissibile per difetto d'interesse qualora l'esecuzione presso terzi sia stata dichiarata improcedibile in conseguenza della dichiarazione negativa del terzo e non sia stato instaurato giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, atteso che, non potendo il debitore ottenere un risultato più favorevole, l'annullamento della sentenza impugnata non è necessario per eliminare un pregiudizio del suo diritto di difesa.

Cass. civ. n. 3715/2015

Nel caso di sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, la circostanza che il tribunale, adito quale giudice d'appello, abbia mancato di rilevare l'inammissibilità del gravame, giacché proposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non esclude che, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, lo stesso debba necessariamente dedurre l'inosservanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia, pena la sua inammissibilità ex artt. 339, terzo comma, e 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 2532/2015

In tema di liquidazione degli onorari agli avvocati, il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dei minimi tariffari per aver omesso il giudice d'appello di specificare, pur in presenza della richiesta di riconoscimento di poste dettagliate, il sistema di calcolo e la tariffa adottati, deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l'apprezzamento della decisività della censura.

Cass. civ. n. 2498/2015

L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché il fatto storico non può identificarsi con il difettoso esame dei parametri della liquidazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n.183, sui quali il giudice di merito conduce la valutazione ai fini della liquidazione della stessa.

Cass. civ. n. 2465/2015

In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

Cass. civ. n. 1414/2015

La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento.

Cass. civ. n. 452/2015

Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la conferma, da parte del giudice d'appello, della inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto di diniego del rimborso, equivalesse, implicitamente, a ritenere l'atto stesso come legittimamente emesso).

Cass. civ. n. 174/2015

L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nell'interpretazione delle norme giuridiche mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale, sul presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva trattandosi attività consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, sicché non può mai costituire limite all'attività esegetica di un altro giudice. Ne consegue che un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattività, non è assimilabile allo "ius superveniens" ed è suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito, il quale può applicare l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene idoneo a definire in modo corretto la controversia, senza essere tenuto a motivare le ragioni che lo hanno indotto a seguire lo stesso.

Cass. civ. n. 66/2015

La mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha statuito che erroneamente la corte territoriale - con riguardo da una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive avanzata da un'addetta al "call center" - non aveva ammesso la prova testimoniale sulla natura subordinata del rapporto di lavoro, ritenendo i relativi capitoli vertenti su circostanze oggetto di prova documentale, ovvero inidonei alla prova e generici nonostante l'indicazione delle mansioni espletate, del numero di ore lavorate e delle circostanze della cessazione del rapporto, senza esaminare i documenti ed esercitare i poteri istruttori ex art. 421 cod. proc. civ.).

Cass. civ. n. 26906/2014

La deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è ammissibile, salvo che comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla diversa disciplina per la riconoscibilità in capo al ricorrente del diritto controverso. (Nella specie, il ricorrente, nel corso del giudizio di merito aveva invocato la legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il riconoscimento del diritto di prelazione su un immobile di edilizia residenziale pubblica adibito ad attività commerciale, mentre, in sede di legittimità, aveva, per la prima volta, dedotto l'applicabilità dell'art. 1, commi 2 bis, 15 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che riconduce il diritto di prelazione del locatario di siffatti immobili alla sussistenza di una serie di presupposti di fatto, mai esaminati nei gradi precedenti per il diverso "thema decidendum" e "thema probandum").

Cass. civ. n. 26307/2014

Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione ("id est": del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, poiché il ricorrente é tenuto, in ogni caso, a prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata e ad indicare, a pena d'inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., i motivi per i quali chiede la cassazione.

Cass. civ. n. 26292/2014

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., concerne esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche che, invece, in quanto prospettabili come vizio relativo ad una disposizione di natura processuale (quale, nella specie, la declaratoria di inammissibilità dell'appello), ricade sotto il profilo dell'errore di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 25761/2014

La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile "ratione temporis", si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), mentre nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della Commissione tributaria regionale che, nell'accogliere l'appello dell'Agenzia delle entrate, aveva comunque esaminato i fatti - circostanze e tempi dell'iscrizione a ruolo del tributo e della notifica della cartella di pagamento - posti a fondamento dell'eccezione sollevata dal contribuente, seguendo in maniera sommaria, ma inequivocabile, un percorso logico incompatibile con il suo accoglimento).

Cass. civ. n. 25756/2014

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.

Cass. civ. n. 25714/2014

La differenza fra l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. consiste nel fatto che, nel primo caso, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l'omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione.

Cass. civ. n. 25343/2014

Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa del giudice di merito circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento (benché eventualmente ricompreso, da un punto di vista formale, in una sentenza) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale, e, d'altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio. Tuttavia, si deve presumere che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulla questione di legittimità costituzionale non si presentino come fine a se stesse, ma abbiano funzione strumentale in relazione all'obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con la sentenza impugnata, e che, quindi, l'impugnazione investa sostanzialmente, sia pure in forma ellittica, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica la cui costituzionalità è contestata.

Cass. civ. n. 25332/2014

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.

Cass. civ. n. 23778/2014

Nella liquidazione del danno biologico, la mancata applicazione delle "tabelle di Milano" può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, quando la decisione impugnata sia stata pronunciata prima del 7 giugno 2011 (data di pubblicazione della sentenza della S.C. n. 12408, che ha indicato le dette tabelle come parametro equitativo preferibile), solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito e la parte interessata abbia depositato copia delle suddette tabelle al più tardi in grado di appello.

Cass. civ. n. 23558/2014

Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale (nella specie, la ravvisata inammissibilità dell'atto di appello), con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate.

Cass. civ. n. 23445/2014

In sede di legittimità, attesa l'identità dell'oggetto della controversia ed in applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ., il ricorso per revocazione, proposto contro la sentenza con cui la Corte di cassazione abbia rigettato un precedente ricorso avverso una sentenza d'appello, ed il ricorso per cassazione esperito avverso la sentenza con cui la medesima corte di appello abbia dichiarato inammissibile la domanda di revocazione di quella sua stessa pronuncia impugnata anche in sede di legittimità, vanno riuniti.

In ipotesi di contestuale ricorso per cassazione e di domanda di revocazione avverso la sentenza della corte di appello che dichiari inammissibile per tardività un appello, rispettivamente per erronea applicazione di norma processuale sui termini e per errore revocatorio, le due impugnazioni conservano autonomia anche se fondate entrambe sull'erroneità del computo dei termini posto a base della declaratoria di inammissibilità. Ne consegue che la definizione del ricorso per cassazione non preclude né pregiudica in alcun modo la disamina della domanda di revocazione.

Cass. civ. n. 22590/2014

Quando col ricorso per cassazione si censuri la valutazione del giudice di merito circa la ritualità o meno della proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, il giudice di legittimità deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, senza essere investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, che resta riservato ai soli vizi implicanti la nullità della sentenza o del procedimento.

Cass. civ. n. 22517/2014

Le nullità della sentenza derivanti non dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità delle sottoscrizioni del mandato relativo all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., con riferimento al giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 22380/2014

In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.

Cass. civ. n. 21418/2014

È inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione il motivo di ricorso che censuri una pronuncia per violazione delle regole in ordine alla tempestività dell'eccezione di incapacità di testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ., qualora la testimonianza assunta non sia stata decisiva ai fini della risoluzione della controversia.

Cass. civ. n. 21397/2014

Quando venga denunciata, col ricorso per cassazione, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., assumendosi l'erronea qualificazione della domanda, il giudice di legittimità non deve limitarsi a valutare la sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investita del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. (Nella specie, la S.C., cassando la decisione impugnata - che aveva ritenuto prescritto, ex art. 1495, terzo comma, cod. civ., il credito azionato - ha precisato, previo esame della citazione introduttiva recante un'istanza risarcitoria assolutamente generica, che, in difetto di una inequivoca scelta del danneggiato in favore della domanda contrattuale, dovesse considerarsi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale).

Cass. civ. n. 21257/2014

Dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, l'omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Cass. civ. n. 18587/2014

La nullità di un atto di acquisizioni probatorie non incide sulla sentenza che da esso prescinda e non comporta, in ogni caso, la nullità (derivata) della stessa, atteso che i rapporti tra atto istruttorio nullo e sentenza non possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest'ultima, quanto, piuttosto, di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza, la quale, in quanto fondata sulla prova nulla (che quindi non può essere utilizzata) o sulla esclusione di una prova con provvedimento nullo, è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta, atteso che l'atto istruttorio, puramente eventuale, non fa parte dell'indefettibile serie procedimentale che conduce alla sentenza ed il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni (in fatto) compiute dal giudice, sindacabili in sede di legittimità esclusivamente nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 16300/2014

In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve escludersi la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà della motivazione.

Cass. civ. n. 15990/2014

Sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 156 e 360 n. 4 cod. proc. civ., nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo.

Cass. civ. n. 15825/2014

L'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso il diniego della tutela inibitoria richiesta, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 140, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto codice del consumo), dall'associazione dei consumatori e degli utenti a tutela degli interessi collettivi di costoro, non è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. trattandosi di provvedimento reso all'esito di un procedimento cautelare che, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non statuisce su di esse con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato.

Cass. civ. n. 15367/2014

Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi.

Cass. civ. n. 15032/2014

Nel giudizio di cassazione, è ammissibile il motivo di ricorso, che denunci la violazione del diritto comunitario, conseguente ad una sentenza della Corte di Giustizia successiva alla decisione di "prime cure", ma anteriore a quella d'appello, sebbene non dedotta nel precedente grado, in quanto non esistono preclusioni alla rilevabilità, anche d'ufficio e per la prima volta, in sede di legittimità della questione relativa alla compatibilità della norma interna con quella comunitaria sopravvenuta, che opera in modo analogo allo "ius superveniens", essendo tenuto il giudice di ultima istanza a tale controllo.

Cass. civ. n. 14505/2014

L'ordinanza con la quale il giudice, senza nulla statuire sulle spese, dispone l'archiviazione di un'istanza di istruzione preventiva in corso di causa, rilevando la già avvenuta decisione del relativo giudizio di merito, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento, reso a seguito di procedimento di natura interinale, privo di definitività.

Cass. civ. n. 13960/2014

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Ne consegue l'inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 13491/2014

La domanda di determinazione, in via equitativa, del danno da perdita di chance non può essere proposta per la prima volta in cassazione, trattandosi di danno potenziale, non assimilabile ad un danno futuro, e, dunque, non ricompreso, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 13482/2014

L'omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso codice di rito; pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo.

Cass. civ. n. 12948/2014

In applicazione del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza con la quale la corte d'appello abbia negato l'intervenuta estinzione del giudizio, trattandosi di pronuncia che, per la mancanza di statuizioni sul merito, non è idonea a definire neppure parzialmente il giudizio.

Cass. civ. n. 12928/2014

In tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili.

Cass. civ. n. 12701/2014

A seguito della modifica introdotta dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la disciplina del concorso fra l'istanza di revocazione della sentenza d'appello e il ricorso per cassazione è caratterizzata, in linea generale, dall'insussistenza di un effetto sospensivo automatico, conseguente all'istanza di revocazione, del termine per proporre il ricorso per cassazione. Ciò comporta che, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione da parte del giudice della revocazione, il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione non coincide con la data di presentazione dell'istanza medesima, ma con quella di emanazione del provvedimento previsto dall'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., senza che ciò pregiudichi il diritto dell'istante di agire in giudizio, atteso che egli dispone comunque per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione, qualunque sia l'esito dell'istanza di sospensione, mentre gli effetti della scelta di attendere la decisione sull'istanza di sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere.

Cass. civ. n. 11870/2014

In tema di impugnazioni, l'ordinanza istruttoria ha natura tipicamente ordinatoria, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria ed insuscettibile, pertanto, di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 11716/2014

Il principio della vincolatività, sia per il giudice di rinvio sia per la stessa Corte di cassazione, che sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio, del principio di diritto enunciato in sede rescindente presuppone l'omogeneità delle situazioni devolute reiteratamente al giudizio di legittimità e non opera con riguardo ad un "thema decidendum" non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto, estintivo o modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal "decisum" del giudizio rescindente.

Cass. civ. n. 10133/2014

Avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è ammesso appello, ma solo l'opposizione innanzi allo stesso giudice, per cui l'ordinanza non può essere impugnata con ricorso "per saltum" in cassazione, previsto dall'art. 360, secondo comma, cod. proc. civ. solo in relazione ad una "sentenza appellabile".

Cass. civ. n. 8053/2014

L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Cass. civ. n. 7983/2014

L'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformato dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l'abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) l'"omesso esame" non può intendersi che "omessa motivazione", perché l'accertamento se l'esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l'omissione e non più l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell'estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione.

Cass. civ. n. 6733/2014

Con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado.

Cass. civ. n. 6335/2014

La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Cass. civ. n. 6332/2014

Le norme poste dal codice civile in materia d'onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori attengono al diritto sostanziale, sicché la loro violazione integra un "error in iudicando", e non "in procedendo"; da ciò consegue l'ammissibilità dell'esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità al fine di verificare lo svolgimento del giudizio in conformità al rito.

Cass. civ. n. 6330/2014

L'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso incidentale con il quale si denunciava l'illegittima rimessione in termini che aveva consentito la proposizione di una chiamata in garanzia nei confronti del ricorrente incidentale, senza prospettare in che modo la regola processuale disattesa avesse concretamente leso il diritto di difendersi e contraddire).

Cass. civ. n. 5133/2014

L'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti — ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformato dall'art. 54, primo comma, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito alla legge 7 agosto 2012, n. 134 — afferisce, nella prospettiva della novella che mira a ridurre drasticamente l'area del sindacato di legittimità intorno ai "fatti", a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l'esito del giudizio.

Cass. civ. n. 4980/2014

Qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l'asserito omesso esame di un documento (nella specie, di due raccomandate, interruttive della prescrizione), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione del contenuto dell'atto nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa.

Cass. civ. n. 4447/2014

Le "tabelle" del Tribunale di Milano assumono rilievo, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona. Ne consegue che la loro erronea applicazione da parte del giudice dà luogo ad una violazione di legge, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 3), cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 4439/2014

L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

Cass. civ. n. 3872/2014

Nel suo giudizio sui vizi della sentenza impugnata la Corte di cassazione è vincolata dalla prospettazione della parte. Ne consegue che, ove il giudice d'appello rilevi d'ufficio una eccezione ormai preclusa, se il ricorrente per cassazione si dolga non di tale vizio processuale, ossia dell'irrituale rilievo ufficioso del giudice, ma della correttezza nel merito della decisione, il ricorso è inammissibile, a nulla rilevando la effettiva sussistenza dell'"error in procedendo".

Cass. civ. n. 3708/2014

La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

Cass. civ. n. 3594/2014

In tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame ben può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello.

Cass. civ. n. 3437/2014

La Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, a condizione che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto.

Cass. civ. n. 3355/2014

Nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Cass. civ. n. 3200/2014

E inammissibile il ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost., avverso la sentenza resa dal Consiglio di Stato in relazione alla richiesta di revocazione di una decisione dallo stesso pronunciata, in quanto il ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, Cost., e il ricorso per revocazione costituiscono rimedi concorrenti, esperibili solo contro la decisione di merito, traducendosi, una diversa soluzione, in una indebita protrazione dei termini per l'impugnazione straordinaria.

Cass. civ. n. 2630/2014

L'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata - ed era compresa nel "thema decidendum" - tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l'erroneità di quella medesima motivazione. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Cass. civ. n. 91/2014

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, né porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito.

Cass. civ. n. 28712/2013

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione volto a censurare l'impugnata sentenza per l'errore consistito nel non aver considerato, ai fini del calcolo del residuo compenso dovuto dal cliente ad un avvocato, l'esatto ammontare della somma versata a titolo di acconto non avendone detratto gli importi spettanti a titolo di i.v.a. e c.a.p., trattandosi di errore materiale e non di giudizio, come tale rimediabile non in sede di legittimità, ma con il procedimento di correzione a norma degli artt. 287 e segg. cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 24148/2013

Qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.

Cass. civ. n. 24092/2013

Nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia nel regime precedente alla modifica introdotta dall'art. 54 del 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

Cass. civ. n. 22812/2013

Intervenuta in sede di appello condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., la proposizione, nel giudizio di legittimità, di ulteriore domanda ai sensi della medesima disposizione deve riferirsi specificamente ai danni patiti per tale grado di giudizio, da allegarsi con sufficiente analiticità ed autonomia rispetto a quelli già risarciti con la precedente condanna.

Cass. civ. n. 22097/2013

È inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità, stante il giudicato implicito formatosi sulla pronuncia di merito, ove la questione non sia stata sollevata nei gradi anteriori di giudizio. (Nella specie, la Suprema Corte ha osservato che comunque, in materia di edilizia economica e popolare, sull'esclusione del socio per morosità decide il giudice ordinario e non la Commissione Regionale di Vigilanza di cui all'art. 131 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, vertendosi in tema di diritti soggettivi e non del perseguimento di interessi pubblici, caratterizzato da potere discrezionale e da interessi legittimi).

Cass. civ. n. 21951/2013

La revoca della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto.

Cass. civ. n. 21670/2013

Il ricorso per cassazione proposto dai genitori quali esercenti la potestà sul figlio, quando lo stesso sia già divenuto maggiorenne, con riguardo a giudizio per i danni da questo subiti in un infortunio scolastico, rimanendo inammissibile in relazione a tale qualità, può tuttavia ritenersi proposto dai genitori anche in proprio, ove quella specificazione risulti frutto di errore materiale, desumibile, nella specie, dalla partecipazione in proprio dei medesimi genitori ai precedenti gradi del processo, nonché dal contenuto sostanziale della pretesa risarcitoria azionata, senza che possa intendersi come rinuncia alla domanda in proprio sin dall'inizio formulata nemmeno la circostanza che la procura speciale per la fase di legittimità sia stata conferita nella sola medesima qualità di genitori.

Cass. civ. n. 21609/2013

È inammissibile il motivo di ricorso con il quale si eccepisca la violazione delle regole prescritte per la notificazione a persone irreperibili, quando la deduzione proviene da parte diversa dal notificando, poiché la disciplina dell'art. 143 c.p.c. è dettata nell'interesse esclusivo del destinatario della notifica e la sua errata applicazione non può essere eccepita da terzi.

Cass. civ. n. 21603/2013

La scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge. (Così statuendo, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso incidentale con cui era stata denunciata, sotto il profilo della violazione di norme di diritto, l'omessa disposizione di indagini patrimoniali e sul tenore di vita del ricorrente principale, se del caso anche tramite polizia tributaria, rogatoria internazionale ed ordine di esibizione documentale, al fine di accertarne le effettive condizioni economiche per la quantificazione dell'assegno divorzile dovuto all'ex coniuge).

Cass. civ. n. 21600/2013

Non è prospettabile nel giudizio di legittimità, allorquando la corrispondente questione non sia stata esaminata in sede di gravame, né denunciata come dedotta nelle precedenti fasi del giudizio, una causa di nullità contrattuale diversa da quella originariamente invocata, essendone, altresì, precluso, in tal caso, il rilievo di ufficio, dal momento che il potere del giudice deve coordinarsi con i principi desumibili dagli artt. 99 e 112 c.p.c., sicché, in siffatta ipotesi, la pronuncia resta circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, ponendosi la nullità dell'atto come elemento costitutivo della domanda. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto precluso l'esame del motivo di ricorso concernente l'asserita illiceità della causa del contratto "my way" intercorso tra le parti, del quale la nullità era stata dedotta, nei gradi di merito, solo in ragione della violazione degli artt. 1469 ter e 1469 quater c.c., applicabili "ratione temporis", nonché per l'inadempimento della banca convenuta ai doveri di informazione a suo carico quale soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento finanziario).

Cass. civ. n. 21196/2013

Nel caso di proposizione di una domanda di condanna, in via alternativa, nei confronti di più soggetti, una volta annullata in appello la condanna di primo grado resa contro uno solo dei convenuti - il quale resta così assolto dalla pretesa - e dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale dell'originario attore, non sopravvive alcun interesse a ricorrere per cassazione in capo all'altro convenuto, non toccato da alcuna pronuncia sfavorevole.

Cass. civ. n. 20073/2013

In applicazione del terzo comma dell'art. 360 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza d'appello che abbia affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, e rimesso la causa a quest'ultimo, trattandosi di pronuncia che, decidendo sulla questione pregiudiziale insorta, non è idonea a definire, neppure parzialmente, il giudizio. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.).

Cass. civ. n. 18136/2013

È inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, formulato avverso la sentenza della corte territoriale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., con il quale il ricorrente riproponga questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, atteso che il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri.

Cass. civ. n. 17555/2013

Il ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione di legge in relazione ad un intero corpo di norme (nella specie, gli artt. 147 e ss. del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775) è inammissibile, precludendo al collegio di individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata.

Cass. civ. n. 17056/2013

È inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta, in sede di legittimità, dalla Agenzia delle Entrate che, soccombente nel merito in primo grado, abbia appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 329, secondo comma, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione, sollevata sul presupposto della declaratoria di illegittimità costituzionale, disposta con sentenza della Corte cost. n. 130 del 2008, dell'art. 2 del d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative alle sanzioni irrogate dagli uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di disposizioni non aventi natura fiscale).

Cass. civ. n. 17041/2013

Non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio.

Cass. civ. n. 15317/2013

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi.

Cass. civ. n. 15263/2013

È inammissibile il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello di rigetto del gravame proposto avverso il decreto di sequestro ex art. 156, sesto comma, c.c., trattandosi di provvedimento di natura cautelare e non decisoria, né tale natura muta per il fatto che il provvedimento sia stato concesso su quote di società semplice.

Cass. civ. n. 15107/2013

Mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., configurabile soltanto nell'ipotesi in il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la censura che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 c.p.c.) può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360.

Cass. civ. n. 12514/2013

In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la mancata valutazione, nella sentenza impugnata, di una prova documentale offerta investe un errore processuale, da denunciarsi, pertanto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e non, invece, inammissibilmente, sotto il profilo del vizio di motivazione di cui al n. 5 della medesima disposizione.

Cass. civ. n. 11344/2013

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese in data antecedente al deposito della sentenza impugnata, senza che possa riconoscersi alcun effetto sanante alla costituzione tardivamente operata dai rispettivi soci, la quale rimane a sua volta inammissibile ove la posizione della società (nella specie, volta a dedurre l'illegittimità dell'aggiudicazione ad un terzo di un contratto a seguito di un pubblico incanto, in violazione della prelazione spettante alla società stessa) non sia suscettibile di trasferimento in favore dei soci, pur valendo essa come efficace intervento nel giudizio di legittimità ai fini dell'integrità del rapporto processuale validamente instaurato dal ricorrente nei confronti di altri intimati.

Cass. civ. n. 9793/2013

E ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.

È ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.

Cass. civ. n. 9690/2013

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362 cod. proc. civ., non è necessaria la specifica indicazione delle norme violate o erroneamente applicate dal giudice, essendo sufficiente la deduzione, nella parte motiva, dei principi relativi al riparto di giurisdizione di cui si denunci il malgoverno.

Cass. civ. n. 9054/2013

In tema di interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata, ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 8596/2013

Poiché la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva), determina l'immediata estinzione della società di capitali, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, deve ritenersi inammissibile - per carenza di capacità processuale ex art. 75, terzo comma, cod. proc. civ. - il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex art. 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no l'evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della società.

Cass. civ. n. 8315/2013

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stata contestata la valutazione che la commissione tributaria regionale aveva fatto in ordine alla concludenza di una prova presuntiva).

Cass. civ. n. 7931/2013

Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. era stata investita con un ricorso rimasto carente di specifiche censure avverso la ritenuta fittizietà della sede di una società risultante da una fusione transfrontaliera - costituente solo una delle tre, autonome ragioni poste a sostegno della impugnata decisione di fallimento - di cui si era, invece, lasciata la valutazione al "prudente apprezzamento della Corte).

Cass. civ. n. 3563/2013

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'interesse processuale all'impugnazione deve essere concreto e non teorico e deve essere provato dal ricorrente, sicché - con riguardo alla censura che investa la rivalutazione monetaria dei crediti risarcitori - il ricorrente ha l'onere di indicare quale rivalutazione avrebbe dovuto essere riconosciuta dal giudice di merito, così dimostrando che quella da esso liquidata sia quantitativamente inferiore, in questo modo facendo risaltare il proprio interesse all'impugnazione.

Cass. civ. n. 3268/2013

L'art. 360, comma terzo, c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.l.vo n. 40 del 2006, ostativo al ricorso immediato per cassazione avverso le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire neppure parzialmente il giudizio, è applicabile all'ipotesi di litispendenza comunitaria, nel quadro delle regole dettate dagli artt. 19, 22, lett. b) e 24 del regolamento del Consiglio CE 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; infatti, da tale sistema normativo emerge che tanto l'accertamento della giurisdizione, quanto la declinatoria del giudice successivamente adito e la verifica dell'accettazione della decisione da parte del contumace sono passaggi processuali rimessi al regime nazionale e non consentono l'ipotizzabilità di una deroga al differimento della ricorribilità per cassazione, nemmeno sotto il profilo della ragionevole durata del processo di accertamento, in difetto di norme che espressamente vi facciano riferimento. (Nella specie, il tribunale, adito dalla moglie per ottenere la separazione dal marito, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello spagnolo, adito dal marito per lo scioglimento del matrimonio, mentre la corte d'appello, affermando la giurisdizione del giudice italiano in ragione della non riconoscibilità della sentenza spagnola di divorzio, aveva rimesso le parti innanzi al primo giudice per il merito).

Cass. civ. n. 1717/2013

L'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze che non definiscono, neppure parzialmente, il giudizio di merito concerne anche le decisioni sulla giurisdizione del giudice italiano rispetto al giudice straniero, non sussistendo nel diritto internazionale privato norme ostative all'applicazione del terzo comma dell'art. 360 c.p.c., come sostituito dall'art. 2 del d.l.vo n. 40 del 2006, e sussistendo, invece, anche in tale ambito, le esigenze di collegamento tra impugnazione per cassazione e interesse sul merito della controversia, sottese alla previsione d'inammissibilità. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della corte di appello, che, affermata la giurisdizione del giudice italiano, aveva rimesso la causa al tribunale, il quale, viceversa, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice straniero).

Cass. civ. n. 714/2013

Il soccombente non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso la mancata ammissione di una prova richiesta dalla controparte (nella specie, giuramento decisorio).

Cass. civ. n. 300/2013

La violazione del giudicato esterno (nella specie, giudicato penale) non può essere dedotta come motivo di ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo in grado di appello (nella specie, Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia), trattandosi di doglianza che attiene ad un "error in iudicando" e non al superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa.

Cass. civ. n. 151/2013

Non è ammissibile l'impugnazione dell'ordinanza con la quale la Corte di cassazione abbia disposto la cancellazione di una causa dal ruolo generale dei ricorsi civili e l'iscrizione nel ruolo generale dei ricorsi penali, atteso che le pronunce della Corte, in qualsiasi forma emesse, non sono ulteriormente impugnabili per errori di diritto o di procedura e che un eventuale vizio revocatorio sarebbe rilevante unicamente nei provvedimenti decisori menzionati dall'art. 391 bis c.p.c., non anche nel provvedimento di che trattasi, meramente ordinatorio.

Cass. civ. n. 123/2013

Nel caso di sentenza d'appello resa nei confronti di società di persone, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da singoli soci in proprio, in quanto la società, anche se sprovvista di personalità giuridica formale, è pur sempre un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale autonomia e, quindi, di una propria capacità processuale, sicché l'impugnazione deve intendersi formulata da soggetto non legittimato in quel giudizio a meno che il ricorrente non deduca il sopravvenire di alcun fatto estintivo della società.

Cass. civ. n. 23836/2012

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, non ha rilevanza preclusiva l'errore della parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, poi travolta da un mutamento interpretativo, sicché il ricorso non può essere dichiarato inammissibile o improcedibile per inosservanza di forme e termini il cui rispetto non era prescritto al momento dell'impugnazione, essendo stato imposto dall'"overruling". Il mezzo per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dalla rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c. (applicabile "ratione temporis"), non ostando il difetto dell'istanza di parte, atteso che la causa non imputabile è conosciuta dalla Corte di cassazione, che, con la sua stessa giurisprudenza, ha dato indicazioni sul rito, "ex post" rivelatesi inattendibili. (Principio affermato circa il ricorso per cassazione proposto dal consulente tecnico dell'autorità giudiziaria penale nelle forme del rito penale anteriormente alla sentenza n. 19161 del 2009, con la quale le Sezioni Unite, innovando la giurisprudenza della S.C., hanno stabilito la natura civile del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso, pur se emesso in sede penale).

Cass. civ. n. 18026/2012

La sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d'essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione. Ne consegue che, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l'onere di dimostrare che quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, in difetto, che manchi la prova dell'interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo né la Corte di cassazione, né un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un'altra causa che non risulti più effettivamente in corso.

Cass. civ. n. 17653/2012

Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio afferente all'individuazione del soggetto passivamente legittimato a stare in giudizio, sostanziandosi l'attività della parte in una deviazione dal modello legale dell'adempimento ex art. 163, secondo comma, n. 2 e 164 c.p.c., il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, in quanto il vizio dell'atto di citazione e della relativa notifica richiama un fatto processuale, qual è il difetto di attività del giudice o delle parti, che refluisce nella nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c..

Cass. civ. n. 15207/2012

In tema di ricorso per cassazione, le decisioni della Commissione dell'Unione Europea in materia di recupero di aiuti di Stato sono idonee ad assurgere a diretto parametro del sindacato di legittimità ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., quando siano dotate dei caratteri di precisione e chiarezza, poiché esse - nel vincolare lo Stato membro tanto alla pronuncia di incompatibilità dell'aiuto di Stato, quanto alla esecuzione dell'obbligo di recupero dei vantaggi illegalmente erogati alle imprese - incidono anche sul piano normativo dell'ordinamento statuale, in quanto richiedono l'adozione degli interventi normativi indispensabili e la disapplicazione delle norme statuali incompatibili con il ripristino dello "status quo ante". (Principio affermato in relazione alla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, che ha dichiarato aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune l'esenzione triennale dalla imposta sui redditi disposta dall'art. 66, comma 14, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società di gestione dei pubblici servizi costituite a norma dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142).

Cass. civ. n. 15071/2012

Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all'applicazione dell'art. 342 c.p.c. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, restando fermo che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è legittimamente dichiarata solo allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali (nella specie, circa la misura del risarcimento liquidato per l'occupazione acquisitiva di una porzione di terreno), l'eventuale difetto di determinazione di altri motivi, malamente formulati nel medesimo atto (nella specie, circa il diniego di risarcimento per la perdita di valore della porzione residua non acquisita), legittima la declaratoria d'inammissibilità dell'appello per questi motivi soltanto e non dell'appello nella sua interezza.

Cass. civ. n. 12664/2012

Anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione "errores in procedendo", in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha affermato che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la genericità, e non può limitarsi a rinviare all'atto medesimo).

Il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e "per relationem", al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (Nella specie, relativa ad un giudizio tributario, la Corte, in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva riformato quella di primo grado richiamando il contenuto dell'avviso di accertamento e dell'atto di appello, ai quali prestava adesione, nonché il contenuto della sentenza di primo grado, della quali disconosceva la fondatezza in ordine agli argomenti svolti, senza riferire le parti essenziali di detti atti e di esplicitare il ragionamento critico volto a giustificare l'adesione ed il rifiuto alle opposte ragioni di diritto espresse).

Cass. civ. n. 10136/2012

In applicazione del terzo comma dell'art. 360 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza d'appello che abbia affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, e rimesso la causa a quest'ultimo, trattandosi di pronuncia che, decidendo sulla questione pregiudiziale insorta, non è idonea a definire, neppure parzialmente, il giudizio.

Cass. civ. n. 9113/2012

Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, in una controversia relativa ad un atto di classamento catastale, aveva valorizzato l'ubicazione dell'immobile, ignorando o facendo oggetto di superficiale disamina altri elementi rilevanti a tal fine, quali il tessuto urbano di inserimento, il piano di ubicazione ed i servizi strutturati di godimento, lo stato di conservazione dell'unità immobiliare e dell'edificio di cui questa faceva parte).

Cass. civ. n. 8817/2012

La mancata riproposizione nel ricorso per cassazione delle argomentazioni esposte nell'atto di appello in relazione a motivi dichiarati assorbiti dal giudice di secondo grado non determina la definitività delle statuizioni del giudice di primo grado, in quanto sono inammissibili in sede di legittimità censure che non siano dirette contro la sentenza di appello, ma riguardino questioni sulle quali questa non si è pronunciata ritenendole assorbite, atteso che le stesse, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, possono essere nuovamente riproposte al giudice di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in ragione della definitività della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale la quale aveva escluso la configurabilità di un aiuto di Stato indebito, in quanto, essendo stata riformata detta decisione per intervenuto condono, l'Agenzia delle Entrate si era limitata ad impugnare la pronuncia di appello deducendo l'inapplicabilità del condono, senza riproporre le censure alla decisione di primo grado).

Cass. civ. n. 7772/2012

Il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurando un'ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c..

Cass. civ. n. 4787/2012

Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti.

Cass. civ. n. 4193/2012

Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione è inammissibile qualora il ricorrente alleghi che il giudice di merito, nel pronunciarsi al riguardo, abbia commesso un errore ex art. 395, n. 4, c.p.c., atteso che il potere di correggere il vizio revocatorio compete allo stesso giudice che vi è incorso; questa competenza funzionale non è derogata in ragione del potere delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di apprezzare le risultanze istruttorie quale giudice del fatto nelle questioni di giurisdizione, poiché il vizio revocatorio suppone l'indiscutibile oggettività della circostanza erroneamente percepita, senza alcuna possibilità di apprezzamento istruttorio. (Nella specie, applicando il principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un ex dipendente pubblico avverso la decisione del giudice territoriale, cui egli rimproverava di aver negato la giurisdizione ordinaria per l'errata percezione della data di cessazione dal servizio, risultante dai documenti di causa).

Cass. civ. n. 3712/2012

È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunci genericamente la mancata interruzione del processo di primo grado in conseguenza dapprima dell'adozione e poi della revoca dell'amministrazione di sostegno in favore di una parte del giudizio, nel momento in cui tali eventi furono comunicati in udienza o notificati alle altre parti, pur a fronte dell'oggettiva estensione dei poteri rappresentativi attribuiti nel caso dal giudice tutelare all'amministratore (e della speculare riduzione dell'autonomia di gestione del beneficiario), dovendo il ricorrente prospettare quali lesioni siano, in concreto, derivate ai suoi diritti e alle sue facoltà processuali da detta mancata interruzione. Trattandosi, infatti, di violazione non rientrante tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice, e convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale.

Cass. civ. n. 3566/2012

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza del tribunale adito ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, in relazione al rifiuto di permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di provvedimento reclamabile innanzi alla corte d'appello. (Nella specie, il tribunale in composizione monocratica, aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di rilascio di permesso di soggiorno per ragioni familiari, sul rilievo, incidentalmente ritenuto errato dalla S.C., del difetto di legittimazione passiva del questore in luogo del Ministero dell'Interno).

Cass. civ. n. 3370/2012

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c., sussiste qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l'insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali. (Nella specie, relativa ad una controversia avente ad oggetto la contestazione di omessa contabilizzazione di ricavi ed indebita detrazione IVA, in conseguenza di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, la S.C. ha annullato la decisione impugnata, che aveva escluso la natura soggettivamente fittizia della vendita di autoveicoli, omettendo di motivare sulle seguenti circostanze, risultanti dal processo verbale di constatazione: la contribuente era priva delle strutture essenziali per lo svolgimento dell'attività commerciale; le apparenti cedenti avevano tutte le caratteristiche tipiche delle società cartiere e non avevano versato l'IVA inerente alle transazioni nella maggior parte dei casi; gli acquisti della merce risultavano effettuati sul venduto; i pagamenti apparivano effettuati dopo la rivendita a terzi; i veicoli venivano immatricolati dalla stessa contribuente con uso di false dichiarazioni).

Cass. civ. n. 2986/2012

È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo. Né tali principi contrastano con l'art. 13 CEDU, il quale, nello stabilire che ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione siano violati ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, non implica affatto che gli Stati debbano sempre ed in ogni caso accordare la tutela giurisdizionale fino al livello del rimedio di legittimità, la cui funzione ordinamentale non consiste nel tutelare l'"ius litigatoris", attribuendo al singolo ulteriori opportunità di verifica delle condizioni di fondatezza della sua pretesa, ma di garantire l'"ius constitutionis", cioè la nomofilachia e con essa l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale.

Cass. civ. n. 2107/2012

L'omesso esame di tesi giuridiche prospettate da una delle parti, non riferendosi all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione, non può mai risolversi in un vizio di motivazione deducibile autonomamente come motivo di ricorso per cassazione, ma può soltanto sostenere una censura di violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto. (La S.C., in virtù del principio enunciato, ha escluso la sussistenza del vizio individuato dal ricorrente nella pronuncia di una sentenza del 2007, con la quale la medesima S.C. aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso altra sentenza del 2004 sul presupposto che l'asserito errore posto alla base del ragionamento fosse di natura valutativa e non percettiva).

Cass. civ. n. 1770/2012

Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, l'indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che lo ha stipulato ed alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove congruamente e logicamente motivato. Tuttavia, ove la domanda di annullamento abbia ad oggetto un contratto di compravendita, implica vizio di motivazione della sentenza il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente.

Cass. civ. n. 1652/2012

Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).

Cass. civ. n. 164/2012

Il principio secondo cui la violazione dell'obbligo del giudice di decidere nei limiti della domanda, configurando un vizio "in procedendo", determina l'estensione del sindacato della Corte di cassazione al fatto, con il conseguente esame diretto degli atti processuali, si applica anche al caso in cui la censura riguardi la violazione, ad opera del giudice di pace, del disposto dell'art. 320, comma terzo, c.p.c., nella parte in cui stabilisce un sistema di preclusioni che limita alla sola prima udienza il completamento dell'attività assertiva, mediante la definitiva precisazione dei fatti posti a fondamento della domanda.

Cass. civ. n. 30652/2011

Nell'ipotesi in cui venga proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., denunciandosi, dalla parte rimasta contumace in secondo grado, l'omissione dell'avvertimento a comparire, di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., nell'atto di citazione di appello notificato al difensore dell'appellato costituito in primo grado, e dunque a soggetto che deve essere a perfetta conoscenza degli obblighi e delle facoltà inerenti la difesa in appello, l'addotto "error in procedendo" non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata e la conseguente rinnovazione della citazione d'appello disposta dal giudice di rinvio, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito per effetto di detta omissione, e perciò non consenta di ricondurre il censurato vizio processuale alla violazione dei principi del giusto processo.

Cass. civ. n. 27197/2011

Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Cass. civ. n. 23568/2011

Il difetto di legittimazione attiva o passiva, da valutarsi in base allo schema normativo astratto al quale si riconduce il diritto fatto valere in giudizio, è questione che, pur risultando decisiva per l'esistenza della titolarità di tale diritto (e, dunque, afferendo in senso lato al "merito"), è rilevabile anche in sede di legittimità alla duplice condizione che non si sia formata sulla sua esistenza cosa giudicata interna (per essere stato il punto ad essa relativo oggetto di discussione e poi di decisione rimasta priva di impugnazione) e che la questione emerga sulla base dei fatti legittimamente prospettati davanti alla Corte di cassazione e, dunque, nel rispetto dei limiti entro i quali deve svolgersi l'attività deduttiva della parti negli atti introduttivi del giudizio di cassazione.

Cass. civ. n. 23420/2011

L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, cosicché, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum", ai sensi dell'art. 437 c.p.c., è necessario, in ottemperanza del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli dal corretto svolgersi dell'iter processuale, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli del ricorso d'appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate.

Cass. civ. n. 19443/2011

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

Cass. civ. n. 16582/2011

La parte, cui sia stato notificato l'atto di impugnazione della decisione di primo grado nel termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., che intenda invocare l'applicabilità del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. e l'avvenuto superamento dello stesso, ove non abbia eccepito, nelle difese esperite nel giudizio di appello, l'avvenuta notifica della sentenza impugnata, nè abbia prodotto, in tale sede, la copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notificazione, non può dedurre, per la prima volta, nel giudizio di cassazione l'intempestività dell'appello e l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rispondendo tale soluzione al principio generale secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (art. 157, terzo comma, c.p.c.), nonché al principio costituzionale del processo "giusto" e di "ragionevole durata" ed ai principi di economicità e di inutile dispendio di attività processuale.

Cass. civ. n. 15949/2011

In tema di impugnazioni, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale; non, dunque, rispetto a provvedimenti di carattere strumentale ed interinale, operanti per il tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tali inidonei a conseguire efficacia di giudicato. Ne consegue che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza che deferisce d'ufficio il giuramento suppletorio (o rigetta l'istanza di revoca del deferimento), in quanto provvedimento attinente all'istruzione del giudizio di merito privo dei caratteri della decisorietà e definitività, essendo suscettibile di essere revocato anche con la sentenza che definisce il giudizio.

Cass. civ. n. 15156/2011

Ove il convincimento del giudice di merito si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione deve evidenziare l'inadeguatezza, l'incongruenza e l'illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, e di eventuali altri elementi di cui dimostri la decisività, onde consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del vizio di motivazione sul "decisum", non potendo limitarsi, in particolare, ad inficiare uno solo degli elementi della complessiva valutazione. (Nella specie, relativa ad una azione risarcitoria promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva sottolineato l'efficienza causale dell'esposizione a fibre d'amianto, alla quale il lavoratore era stato soggetto in quanto addetto ai lavori di scoibentazione dei tubi di riscaldamento e che era comprovata dalla presenza di una cospicua quantità di fibre nei polmoni, il cui nesso eziologico non era rimasto interrotto, in applicazione dell'art. 41 c.p., dal tabagismo del dipendente medesimo).

Cass. civ. n. 7921/2011

Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Cass. civ. n. 7744/2011

Nelle controversie in materia di lavoro, in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, ove il giudice del gravame rilevi un vizio nella sentenza impugnata (nella specie, uno scostamento tra dispositivo e motivazione, con inserimento del nominativo di uno dei ricorrenti, rimasto pretermesso, e precisazione del limite temporale della quantificazione delle somme) non può rimettere la causa al primo giudice ma deve trattenerla per l'ulteriore decisione nel merito. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione per carenza d'interesse qualora detto giudice, pur non avendo dichiarato la nullità della sentenza di primo grado prospettata in sede di gravame, abbia pronunciato nel merito. (Nella specie, la Corte d'appello, pur ritenendo che il dedotto vizio non incidesse sul contenuto sostanziale della decisione e, quindi, non determinasse la nullità della sentenza, ha ugualmente proceduto all'esame delle richieste dei ricorrenti, proposte in via incidentale condizionata, confermando nel merito la statuizione del primo giudice; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso i dedotti vizi della sentenza di primo grado).

Cass. civ. n. 7097/2011

La questione di giurisdizione può essere sempre posta, anche nel giudizio di cassazione, purché almeno una delle parti l'abbia sollevata tempestivamente nel giudizio di appello, con ciò impedendo la formazione del giudicato sul punto. In presenza di tale condizione, la questione di giurisdizione può essere posta anche dalla stessa parte che ha adito un giudice e ne ha successivamente contestato la giurisdizione in base all'interesse che deriva dalla soccombenza nel merito; in questo caso, però, il giudice può condannare tale parte alla rifusione delle spese del giudizio di impugnazione anche se la stessa sia risultata vincitrice in punto di giurisdizione, potendo ravvisarsi in simile comportamento la violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 del codice di procedura civile.

Cass. civ. n. 4617/2011

L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito. Ne consegue che, nel caso di pubblicazione su un quotidiano della foto segnaletica di una persona arrestata per furto, laddove il tribunale abbia qualificato la domanda dell'interessato finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni come azione risarcitoria ordinaria a seguito di diffamazione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., piuttosto che come ricorso inquadrabile nello schema dell'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi di tale ultimo articolo, in luogo dell'appello.

Cass. civ. n. 2805/2011

Il motivo di ricorso con cui - ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. così come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui ci si era limitati a denunciare la mancata motivazione da parte del giudice in ordine alle argomentazioni esposte dal ricorrente nel giudizio di appello, senza, però, individuare i fatti specifici, controversi o decisivi in relazione ai quali si assumeva fosse carente la motivazione medesima).

Cass. civ. n. 2427/2011

Il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso; ne consegue che le questioni suddette devono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorché siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio (essendosi il contraddittorio incentrato sul merito della controversia) e su esse non si sia pronunciato il giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che si fosse, comunque, formato giudicato implicito sulla questione relativa alla tempestiva costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo, sollevata con memoria ex art. 378 c.p.c. soltanto nel giudizio di cassazione e sulla scorta della dedotta immediata applicazione del principio enunciato dalla sentenza n. 19246 del 2010 delle Sezioni Unite in ordine ai termini di costituzione dell'opponente, ex art. 645 c.p.c.).

Cass. civ. n. 189/2011

La natura della controversia di lavoro è idonea ad influire solo sul rito applicabile e non sulla competenza. Ne consegue che, ove il giudice di merito abbia valutato, in ordine all'attività svolta da un agente di commercio, la prevalenza dell'apporto personale rispetto all'esistenza di una struttura imprenditoriale, riconducendo la controversia nell'ambito dell'art. 409, n. 3, c.p.c., è inammissibile il motivo di ricorso con cui si eccepisca l'incompetenza per materia del giudice adito, traducendosi nella richiesta di una diversa valutazione in fatto contrapposta a quella operata nella sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 186/2011

Nelle controversie riguardanti l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196), trova applicazione l'art. 152, comma 13, del medesimo, in base al quale la sentenza del tribunale che definisce nel merito tale controversia non è appellabile, bensì immediatamente ricorribile per cassazione; né assume rilievo che il giudice di primo grado, dopo aver correttamente qualificato la domanda, non si sia conformato allo speciale rito di cui al citato art. 152, perché ciò che vale ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione è che sia stata posta una domanda concernente la protezione dei dati personali e che il giudice abbia ritenuto esatta tale qualificazione.

Cass. civ. n. 25139/2010

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seg. c.c. e per vizi di motivazione quando, indipendentemente dall'applicabilità "ratione temporis" dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, non si versa in ipotesi di violazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Nondimeno, il dovere della S.C. di fedeltà ai propri precedenti opera anche in relazione a questo tipo di controllo, allorché, in relazione alla stessa vicenda (nella specie, di sospensione dal lavoro con collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria di dipendenti della FIAT S.p.a.), siano stati già scrutinati motivi di ricorso di contenuto sostanzialmente uguale contro sentenze sorrette da identica o analoga motivazione.

Cass. civ. n. 24445/2010

L'omessa pronuncia, qualora cada su una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda n on consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.).

Cass. civ. n. 23635/2010

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente "ratio decidendi" della medesima.

Cass. civ. n. 23296/2010

Costituisce vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, l'omessa indicazione da parte del giudice degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e logicità del suo ragionamento, e ciò anche quando vengono in rilievo decisioni su questioni giuridiche condizionate strettamente da un accertamento e da una valutazione di circostanze fattuali. (Nella specie, il giudice di merito aveva fatto applicazione del disposto di cui all'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo all'effetto liberatorio del pagamento delle prestazioni previdenziali effettuato in buona fede ad un ente diverso da quello creditore per un programmista-regista televisivo, impegnato anche in programmi di informazione televisiva, senza considerare che l'attività era stata svolta in epoca antecedente all'entrata in vigore della norma e senza chiarire perché avesse, invece, ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 1189 cod. civ, la cui applicazione imponeva un attento ed esaustivo esame di elementi di diritto e di fatto).

Cass. civ. n. 18104/2010

Non è ricorribile per cassazione, la sentenza d'appello non definitiva la quale, respingendo l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, non definisca, neppure parzialmente, il giudizio e ne disponga ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 4, c.p.c. la prosecuzione nel merito, in virtù di quanto stabilito nell'art. 360, terzo comma, c.p.c. norma che, nel testo sostituito dall'art. 2, primo comma, del d.l.vo n. 40 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), distingue tra le "sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", assoggettandole all'impugnazione per cassazione necessariamente differita, e le sentenze non definitive su domanda o parziali, assoggettandole invece all'impugnazione per cassazione immediata ovvero, in alternativa, all'impugnazione differita con onere di formulazione della riserva di ricorso.

Cass. civ. n. 16040/2010

Il ricorso per cassazione proposto nelle forme dell'impugnazione ordinaria avverso sentenza di primo grado, inammissibile quale ricorso ordinario (in relazione al tipo di sentenza) nonché quale istanza di regolamento preventivo (per essere intervenuta, anche solo relativamente alla giurisdizione, sentenza sottoposta al rimedio dell'appello), è suscettibile di conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione ove ne presenti i requisiti formali e sussistano i relativi presupposti, che ricorrono allorchè il ricorso risulti ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente, e non al suo procuratore, e sia riferibile a sentenze declinatorie della "potestas iudicandi" non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda.

Cass. civ. n. 15352/2010

Poiché la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, chi intende proporre ricorso per cassazione nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l'asserita sua qualità di erede di detta parte. La mancanza di tale prova è rilevabile d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 14700/2010

Nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poiché quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili, rispetto alle quali, in sede d'impugnazione, i motivi di gravame non si comunicano dall'uno all'altro dei coobbligati. Pertanto così come, rigettato l'appello di uno dei condebitori, questi non può avvalersi, opponendola al creditore, della riforma della sentenza di primo grado pronunciata in accoglimento di uno o più motivi di gravame dedotti da altro condebitore, egualmente - qualora siano rigettati gli appelli di tutti i condebitori - ciascuno di questi non può dedurre quali motivi di ricorso per Cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti dagli altri condebitori, poiché, in sede di legittimità, tali questioni sarebbero nuove rispetto a lui e, quindi, inammissibili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nuova la questione di giurisdizione sollevata per la prima volta col ricorso per cassazione, a nulla rilevando che tale questione fosse stata sollevata nei gradi precedenti da altro coobbligato soccombente).

Cass. civ. n. 11642/2010

Nel giudizio di cassazione, la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e, come nei casi dello "ius superveniens" e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative questioni possono essere conosciute anche d'ufficio, salvo che siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

Cass. civ. n. 10066/2010

Qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato - al di là della qualificazione come "violazione di legge" - un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall'art. 395 c.p.c.; nè l'impugnabilità in cassazione dell'eventuale sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (art. 403, secondo comma, c.p.c.) può essere idonea a trasformare un errore revocatorio in errore di diritto.

Cass. civ. n. 9748/2010

La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire "ex actis" alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione.

Cass. civ. n. 8254/2010

In tema di ricorso per cassazione per violazione dei contratti e accordi collettivi nazionali del pubblico impiego contrattualizzato (ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.l.vo 165 del 2001), sono inammissibili le censure relative al vizio di motivazione nell'interpretazione della clausola controversa, stante l'irrilevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato.

Cass. civ. n. 7394/2010

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. (Principio enunciato dalla S.C. in tema di impugnazione del licenziamento, in riferimento alla denuncia dell'erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa).

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. (Nella specie la S.C., in controversia concernente l'impugnativa di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha ritenuto che non fosse configurabile la censura per vizio di motivazione della decisione nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie dalle quali sarebbe emerso che il datore di lavoro avrebbe dovuto adibire il lavoratore licenziato a differenti mansioni nell'ambito dell'azienda).

Cass. civ. n. 6748/2010

È inammissibile la denuncia, con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo (nella specie collettivo integrativo di amministrazione del 3 luglio 2000), posto che detta disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, comma 8, del d.l.vo n. 165 del 2001. Ne consegue che l'interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione.

Cass. civ. n. 4340/2010

In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l'annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorché nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata. Ne deriva che, ove la parte proponga ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza impugnata per non aver avuto la possibilità di replicare, con apposita memoria, alla comparsa conclusionale dell'avversario, a causa della morte del proprio procuratore, essa ha l'onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre per contrastare quelle della controparte ovvero le istanze, le modifiche o le deduzioni che si sarebbero volute presentare, nonché il pregiudizio derivato da siffatta carenza di attività processuale.

Cass. civ. n. 917/2010

Quando il ricorrente in cassazione deduce un "error in procedendo" asseritamente compiuto dal giudice di appello e chiede, in via esclusiva, che, in dipendenza del suo accertamento da parte della Corte di cassazione, la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio perché il processo di appello non poteva proseguire (nella specie, per il verificarsi di una causa di estinzione), il giudice di legittimità, ove ravvisi l'insussistenza del vizio processuale idoneo a determinare la pronuncia richiesta, non può, nel caso in cui verifichi che il denunciato errore avrebbe giustificato la cassazione con rinvio della sentenza, provvedere in tal senso, incorrendo, altrimenti, nella violazione dei limiti entro i quali è stata investito dall'impugnazione, qualora il ricorrente non abbia formulato, neanche in via subordinata, la richiesta di cassazione con rinvio (come nel caso esaminato), così mostrando disinteresse ed acquiescenza rispetto a tale prospettiva.

Cass. civ. n. 651/2010

Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata, a meno che tale legittimazione non sia riconosciuta dagli interessati, perché la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., di altri soggetti alla parte originaria, è un fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei loro confronti, che deve essere provato ai sensi dell'art. 2697 c.c. dalla parte che lo esercita.

Cass. civ. n. 488/2010

L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo di censura (postulando, tra l'altro, la specificità della relativa deduzione), essendo, quindi, circoscritto al passaggio dello sviluppo processuale in cui il vizio denunciato si colloca onde la Corte possa verificare la fondatezza del motivo di ricorso. Pertanto, denunciata, con ricorso per cassazione, la violazione del termine non minore di venticinque giorni tra la data di notificazione dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione (ai sensi dell'art. 435, terzo comma, c.p.c.) - vizio processuale che non comporta alcuna nullità ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione dell'appellato - la Corte, in difetto di specifica deduzione del ricorrente, è dispensata dall'esame diretto in ordine all'eventuale intempestiva notificazione dell'atto di appello (pur tempestivamente proposto mediante deposito del ricorso in cancelleria) e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nel termine contestualmente stabilito (in funzione della declaratoria di improcedibilità dell'appello che ne conseguirebbe), in quanto l'eventuale intempestività della notificazione attiene ad un segmento processuale che precede quello nel quale si colloca il vizio specificamente denunciato con il ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 26987/2009

Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale debba essere specificamente approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., non può essere compiuto per la prima volta nel giudizio di cassazione, perché la valutazione circa la natura vessatoria della clausola è un giudizio di fatto, che può essere formulato soltanto interpretando la clausola nel contesto complessivo del contratto, per stabilirne significato e portata. Ove, peraltro, detta valutazione risulti già acquisita agli atti del processo, la nullità per mancata specifica approvazione per iscritto può essere eccepita o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ivi compresa la fase di legittimità innanzi alla Corte di cassazione.

Cass. civ. n. 24221/2009

Qualora, con il ricorso per cassazione, venga censurata la mancata ammissione, da parte del giudice di merito, di un'istanza probatoria senza adeguata motivazione (nella specie, istanza di esibizione), la parte non può limitarsi ad indicare di aver fatto una tempestiva richiesta poi respinta, ma deve dimostrare - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso - che detta istanza avrebbe potuto avere rilievo decisivo ai fini della soluzione di un punto parimenti decisivo della controversia.

Cass. civ. n. 21193/2009

Ai sensi dell'art. 8 della legge 10 luglio 1930 n. 1078, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, deve proporsi nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della medesima, tale dovendosi considerare, a norma dell'art. 2 della citata legge, la notificazione a mezzo del servizio postale del dispositivo della sentenza a cura della cancelleria, mentre la notifica della stessa ad istanza delle parti non è idonea a modificare la sequenza cronologica voluta dalla legge; siffatta disciplina, non abrogata dal vigente codice di procedura civile, non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché la diversità trova giustificazione nelle peculiarità del procedimento in materia di usi civici ed è comunque consentita un'adeguata possibilità di difesa.

Cass. civ. n. 12990/2009

Il difetto di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione, rileva non solo se riguarda un fatto principale, ma anche quando riguarda un fatto secondario, dal quale si possa argomentare per concludere in ordine al fatto principale costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo del diritto controverso, tenuto conto sia del nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (il quale fa riferimento al "fatto controverso e decisivo per il giudizio") sia dell'art. 111, comma 2, Cost. (che ha costituzionalizzato il principio del contraddittorio), da cui deriva il dovere del giudice (che può essere assolto anche con una pronuncia implicita) di prendere posizione su qualsiasi fatto che sia stato oggetto di specifica controversia tra le parti, indipendentemente dalla sua natura principale o secondaria. Infatti, quando ne è controversa l'esistenza, qualsiasi fatto viene in discussione come oggetto di prova e di giudizio, con la conseguenza che: 1) il disconoscimento della natura principale (costitutiva, impeditiva, modificativa o estintiva) del fatto controverso costituisce errore di qualificazione giuridica, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; 2) l'omessa considerazione di un fatto controverso che sia effettivamente principale può dar luogo a omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; 3) l'omessa considerazione di un fatto controverso che effettivamente non sia principale può dar luogo soltanto ad un vizio di motivazione, potendo essere considerata sempre implicita la pronuncia che lo riguarda.

Cass. civ. n. 9988/2009

In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice.

Cass. civ. n. 6348/2009

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, non risulti essere stato parte del giudizio di merito, ove non sia stato dedotto e/o provato il rituale conferimento della rappresentanza sostanziale e processuale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio perché attinente alla regolare costituzione del contraddittorio. Né può ritenersi che la costituzione nel giudizio di legittimità del "soggetto-terzo nel processo" che eccepisca il proprio difetto di legittimazione passiva possa avere efficacia sanante della nullità dell'impugnazione, non potendosi attribuire al comportamento di quest'ultimo - in assenza di riscontri probatori sulla intervenuta successione tra i soggetti, il cui onere incombe sulla parte ricorrente - la valenza di "ficta confessio" o della non contestazione, tanto da assimilare (inammissibilmente), quanto agli effetti sananti, la costituzione dell'intimato nel giudizio di cassazione a quella del convenuto (e dell'appellato) nel giudizio di merito.

Cass. civ. n. 4850/2009

Quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. In tal caso, le doglianze di parte, che siano solo dirette al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne, anche per derivazione dal ragionamento del consulente, la logicità, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione.

Cass. civ. n. 4468/2009

Il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell'asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 4254/2009

L'accertamento della sussistenza e della misura dello stato invalidante è un accertamento di fatto, la cui valutazione è demandata al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e sufficiente; ne consegue che eventuali errori del consulente tecnico di cui si sia avvalso il giudice sono suscettibili di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza che li recepisce, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate, e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte.

Cass. civ. n. 4056/2009

È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci l'errore del giudice di merito per avere ignorato un documento acquisito agli atti del processo e menzionato dalle parti, non corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ.; l'errore in questione, risolvendosi in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento ma in contrasto con le risultanze degli atti del processo, può essere invece denunciato con il mezzo della revocazione, ai sensi dell'articolo 395, n. 4, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 3341/2009

Con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito - competente alla liquidazione delle spese anche per la fase del giudizio di cassazione - nel giudizio di legittimità può essere chiesta alla Corte di cassazione anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.; tuttavia, affinché sia rispettato il principio del contraddittorio, tale richiesta è esaminabile a condizione che l'interessato produca, nei termini di cui all'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto.

Cass. civ. n. 2192/2009

È inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse il ricorso per cassazione proposto dai coobbligati solidali nel caso in cui il credito, oggetto della pretesa azionata, sia stato estinto da un condebitore, atteso il pieno effetto liberatorio prodottosi nei loro confronti; con la conseguenza che è preclusa l'opponibilità al creditore delle eccezioni spettanti al debitore principale, ammissibili, semmai, nei soli confronti del condebitore pagante, laddove questi agisca in regresso, facendo valere il suo diritto alla surrogazione legale.

Cass. civ. n. 1635/2009

Integra il vizio di motivazione della sentenza l'errore di logica giuridica che rende la motivazione stessa incongrua o incoerente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel riconoscere ad un lavoratore la superiore qualifica di operaio di V livello, aveva ritenuto sussistente, nell'attività del lavoratore, l'elemento della "autonomia operativa" previsto come necessario dalla contrattazione collettiva per l'inquadramento in detta qualifica, laddove però le risultanze testimoniali contrastavano siffatta ricostruzione, giacché ponevano in evidenza che il lavoratore non aveva mai direttamente impartito direttive ad altri operai, ma semmai espresso il proprio parere sugli interventi da eseguire, sulla cui effettuazione decideva comunque il capo operaio).

Cass. civ. n. 1571/2009

Il decreto della corte d'appello, che abbia deciso sul reclamo proposto avverso il provvedimento del tribunale reso ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechi condanna alle spese del procedimento, la quale, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito dipendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame viene emessa, riveste i caratteri della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.

Cass. civ. n. 28727/2008

L'estinzione del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione con rinvio di una sentenza non definitiva sull'"an debeatur", travolge anche la sentenza definitiva sul "quantum", ancorché rispetto ad essa si sia formato il giudicato formale, che è solo apparente perché condizionato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente logico - giuridico. Ne consegue che, ove la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, abbia tempestivamente ed adeguatamente documentato la vicenda estintiva, deve escludersi che residui un interesse ad impugnare per cassazione la sentenza sul "quantum" per farne valere gli eventuali vizi di legittimità, attesa l'automaticità della caducazione che non richiede una pronuncia della Cassazione. (Nella specie, relativa al pagamento delle retribuzione dovute a seguito di licenziamento asseritamente illegittimo, il cui giudizio sull'"an" era stato cassato con rinvio per difetto di motivazione, la S.C. ha dichiarato inammissibile i motivi del ricorso, diretti a porre nel nulla la sentenza sul "quantum" a seguito dell'estinzione del giudizio di rinvio relativo all'"an" della pretesa, in quanto privi dei necessari riscontri in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, rilevando, peraltro, che, in applicazione del principio enunciato in massima, il ricorso era comunque inammissibile per difetto di interesse).

Cass. civ. n. 27452/2008

Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione ad causam è affetto da nullità, la quale è, peraltro, sanabile, con effetto ex tunc dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l'inammissibilità per tardività del gravame, anche se il controricorso risulti notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso a causa della nullità della notifica del ricorso. (Nella specie, relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF, il ricorso per cassazione era stato proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, tacitamente estromesso dal giudizio di appello a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti delle quali il giudizio era proseguito. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che la nullità del ricorso era stata sanata dalla costituzione del soggetto legittimato passivamente ).

Cass. civ. n. 27348/2008

È inammissibile la questione di giurisdizione proposta in sede di legittimità, qualora il giudice di primo grado si sia espressamente pronunciato su di essa, unitamente al merito, e tale statuizione sulla giurisdizione non abbia formato oggetto di impugnazione, determinando sul punto la formazione del giudicato interno. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso per motivi di giurisdizione, rilevando che la statuizione espressa del T.A.R., sulla giurisdizione del giudice amministrativo, non aveva formato oggetto di appello davanti al Consiglio di Stato).

Cass. civ. n. 27145/2008

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.G. presso la corte di appello avverso il decreto della medesima corte che accoglie l'istanza del tutore e del curatore speciale di persona in stato vegetativo permanente diretta ad ottenere l'autorizzazione a disporre l'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale realizzato mediante alimentazione con sondino nasogastrico (nella specie, in sede di rinvio, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. ), dal momento che il potere di impugnazione spetta al P.M. presso il giudice a quo solo contro le sentenze emesse nelle cause previste dall'art. 72, commi 3 e 4, c.p.c. nonché in quelle che egli stesso avrebbe potuto proporre (art. 69 c.p.c. ), non invece nelle cause in cui deve intervenire a pena di nullità, pur se relative allo stato e alla capacità delle persone, tenuto conto che il potere di impugnazione «nell'interesse della legge » spetta solo al P.G. presso la S.C., ai sensi dell'art. 363 c.p.c. ; né tale limitazione del potere di impugnazione del P.M. presso il giudice a quo può ingenerare alcun dubbio di legittimità costituzionale, con riguardo ai profili di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, essendo ragionevole il non identico trattamento di fattispecie connotate da un prevalente interesse pubblico (come quelle cui fa rinvio l'art. 69 c.p.c. ), solo in ragione del quale si giustifica l'attribuzione di più incisivi poteri anche impugnatori al P.M., rispetto a quelle nelle quali viene in rilievo un diritto personalissimo del soggetto di spessore costituzionale (qual è il diritto di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi, anche terminale, della vita ) al cui esercizio è coerente che il P.M. non possa contrapporsi fino al punto di impugnare una decisione di accoglimento della domanda di tutela del titolare.

Cass. civ. n. 27009/2008

Sebbene nel giudizio di legittimità sia di norma contraddittoria la contestuale denuncia, in un unico motivo, del vizio sia di omessa pronuncia che di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, tale contraddittorietà tuttavia viene meno (e con essa l'inammissibilità del motivo di ricorso ) là dove non possa ragionevolmente stabilirsi se la sentenza impugnata abbia o meno esaminato la censura mossa dalla parte, e di conseguenza non possa stabilirsi se l'abbia rigettata con una motivazione carente, ovvero l'abbia del tutto trascurata.

Cass. civ. n. 26426/2008

Il difetto di motivazione su questioni di fatto rientra nella violazione di legge, che legittima la proposizione di ricorso per cassazione ex art. 111, comma settimo, Cost., quando si traduca nella radicale carenza della motivazione, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente ), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé. (Nella specie la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza sull'opposizione agli atti esecutivi proposta per asserita irregolarità della notifica a mani del portiere dello stabile, ex art. 139, terzo comma, c.p.c. ).

Cass. civ. n. 26019/2008

Il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 della Costituzione, allorchè si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio - in quanto tale ammissibilità consente di evitare che la vicenda si protragga oltre il giudicato, attraverso la successiva proposizione dell'actio nullitatis o del rimedio impugnatorio straordinario ex art. 404 cod. proc. civ. da parte del litisconsorte pretermesso - ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di "potestas iudicandi" - come il difetto di legitimatio ad causam o dei presupposti dell'azione, la decadenza sostanziale dall'azione per il decorso di termini previsti dalla legge, la carenza di domanda amministrativa di prestazione previdenziale, od il divieto di frazionamento delle domande, in materia di previdenza ed assistenza sociale (per il quale la legge prevede la declaratoria di improcedibilità in ogni stato e grado del procedimento) -; in tutte queste ipotesi, infatti, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poiché si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio. Tale compatibilità con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo va, invece, esclusa in tutte quelle ipotesi in cui la nullità sia connessa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello; ciò tanto più nel processo del lavoro, in cui il sistema normativo che fondava l'originario riparto fra giudice ordinario ed amministrativo sul presupposto di una giurisdizione esclusiva sull'atto amministrativo, ne ha poi ricondotto il fondamento al rapporto giuridico dedotto, facendo venir meno la ratio giustificatrice di un intenso potere di controllo sulla giurisdizione, da esercitare "sine die"(In applicazione del su esteso principio, le Sezioni Unite della Corte hanno dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., sollevata dall'I.N.P.D.A.P. per la prima volta nel giudizio di legittimità, in fattispecie relativa alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita di un docente universitario).

Cass. civ. n. 20373/2008

In sede di legittimità occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in considerazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto.

Cass. civ. n. 18844/2008

Venuta meno una parte e subentrati gli eredi nel corso del giudizio di appello, la controversia è da considerare scindibile in più cause e, qualora solo alcuni degli eredi propongano tempestivo ricorso per cassazione, l'atto depositato dagli altri qualificandolo come “atto di intervento adesivo dipendente” – non avente tale natura poiché proveniente da soggetti aventi la qualità di parte e, quindi, legittimati ad impugnare autonomamente la sentenza d'appello – costituisce un ricorso per cassazione, motivato per relationem a quello proposto tempestivamente dai litisconsorzi, ed è inammissibile se depositato tardivamente (nella specie in prossimità dell'udienza di discussione).

Cass. civ. n. 16630/2008

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. contro i provvedimenti adottati con forma diversa dalla sentenza è consentito a condizione che essi abbiano natura sostanziale di una sentenza, nel senso che, oltre ad incidere su diritti soggettivi di natura sostanziale delle parti, abbiano attitudine al passaggio in giudicato formale e sostanziale. Ne consegue che non è impugnabile con detto ricorso l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni di cui all'art. 665 c.p.c., che non definisce la causa, perché nel giudizio sul rilascio dell'immobile possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell'ordinanza. Né a diversa conclusione può pervenirsi nel caso (come quello di specie ) in cui si contesti la mancata ammissione della parte al godimento del beneficio della purgazione della mora, a norma dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, poiché la relativa richiesta è espressione di una facoltà strumentale del conduttore o dell'intimato e non di un diritto soggettivo e contro detto diniego vanno utilizzati i rimedi ordinari, compresi, se lo consente la fattispecie, quelli delle opposizioni esecutive.

Cass. civ. n. 10444/2008

È inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte in cui, pur denunciandosi formalmente un asserito difetto di giurisdizione dell'AGA, non venga, in realtà, proposta una questione di giurisdizione, bensì una questione di merito. (Fattispecie in cui il ricorso mirava ad infirmare l'argomentazione svolta dal giudice amministrativo in ordine al carattere transattivo di un accordo intervenuto tra le parti sull'ammontare dell'indennità di espropriazione ).

Cass. civ. n. 6055/2008

Quando le contrapposte ragioni di credito delle parti trovino origine in un'unica relazione negoziale, si è in presenza di una compensazione in senso improprio, e le parti possono sollecitare in corso di causa l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di una domanda riconvenzionale, e senza che operino i limiti alla compensabilità, i quali postulano l'autonomia dei rapporti; tuttavia, detto accertamento non può essere richiesto per la prima volta in sede di legittimità, in quanto il ricorso per cassazione può investire solo questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello.

Cass. civ. n. 976/2008

È ammissibile il ricorso per cassazione, che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione, poiché nessuna prescrizione è rinvenibile nelle norme processuali che ostacoli tale la duplice denunzia, a nulla rilevando l'art. 366 bis c.p.c., inserito dall'art. 6, D.L.vo 2 febbraio 2006 n. 40, il quale esige che nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 360 c.p.c. il motivo sia illustrato con un quesito di diritto e, nel caso previsto dal n. 5, che l'illustrazione contenga la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume che sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione; non anche che il quesito di diritto e gli elementi necessari alla illustrazione del vizio di motivazione siano prospettati in motivi distinti.

Cass. civ. n. 26965/2007

La violazione del principio di cui all'art. 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove è censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., solo se il giudice di merito valuta una prova e in genere una risultanza probatoria non già secondo il suo prudente apprezzamento, ma sulla scorta di altri e diversi valori, oppure attribuisca ad essa un valore legale tipico che il legislatore preveda per una diversa risultanza probatoria.

Cass. civ. n. 24756/2007

In tema di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa, spettando comunque al giudice di legittimità il controllo sulla logicità della motivazione della decisione del giudice di merito. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata in quanto, a fronte di una domanda prospettata in termini di responsabilità contrattuale, aveva affermato, senza adeguata motivazione, che era stata formulata una domanda ex art. 2043 c.c.).

Cass. civ. n. 23495/2007

In tema di provvedimenti del giudice civile, poiché le pronunce si distinguono in base alla regola della prevalenza della sostanza sulla forma, è ammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento, — avente natura di sentenza ancorché sottoscritto solo dal presidente, come invece prescritto per le ordinanze — con cui il tribunale, in composizione collegiale, invece di dichiararlo inammissibile, abbia esaminato nel merito il reclamo avverso la decisione del tribunale in composizione monocratica, la cui pronuncia, avendo provveduto sull'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti davanti a sè per la trattazione della causa di merito e regolando le spese processuali, integra, indipendentemente dalla definizione data dal giudice, una sentenza contro la quale è esperibile il rimedio dell'appello.

Cass. civ. n. 22348/2007

Posto che il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (“id est”: del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d'inammissibilità ex art. 366, n. 4, c.p.c., i motivi per i quali chiede la cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con la quale, rispetto alla denuncia di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, il ricorrente non aveva spiegato i motivi del perché ritenesse inapplicabile alla fattispecie controversa la norma applicata dal giudice di merito, né aveva illustrato le ragioni per cui la norma stessa sarebbe stata male interpretata dal medesimo giudice, posto che la questione di diritto risolta dalla sentenza impugnata era nel senso che, in caso di affitto di azienda, erano a carico dell'affittuario le spese per rendere possibile l'esercizio dell'impresa alla stregua di norme sopravvenute che impongano requisiti diversi da quelli esistenti al momento della conclusione del contratto e ciò in virtù del richiamo dell'art. 2562 c.c. all'art. 2561 c.c., secondo cui l'usufruttuario d'azienda la deve gestire in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti).

Cass. civ. n. 22342/2007

Il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio, abbia formulato una domanda o un'eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi.

Cass. civ. n. 22330/2007

Con l'impugnazione in sede di legittimità della sentenza d'appello non può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte appellante incidentale, qualora la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi.

Cass. civ. n. 19271/2007

Quando il giudice d'appello pronuncia sentenza, con la quale in via pregiudiziale risolva questioni inerenti l'ammissibilità dell'appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con l'appello, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti avanti al giudice dichiarato competente, la decisione è una sentenza che decide sul «merito» e sulla competenza. Ne consegue che, se la parte rimasta soccombente sia sulla questione di «merito» inerente l'ammissibilità dell'appello, sia su quella di competenza intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile è soltanto il ricorso per cassazione ordinario (con il quale la Corte di cassazione sarà investita quanto alla questione di competenza) ai sensi del n. 2 dell'art. 360, mentre se la parte intende impugnare la decisione solo sulla competenza e non quanto alla ritenuta ammissibilità dell'appello, il mezzo di impugnazione è il regolamento facoltativo di competenza. Ne consegue che ove la parte abbia proposto cumulativamente ricorso per cassazione ordinario sulla decisione relativa all'ammissibilità dell'appello (nella specie sia sotto il profilo che la sentenza di primo grado non sarebbe stata appellabile perché resa in causa equitativa, sia sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi di appello) e una subordinata istanza di regolamento di competenza in riferimento alla decisione sulla competenza, quest'ultima istanza è da considerare assorbita dal ricorso ordinario (nella fattispecie – concernente la decisione con cui il tribunale giudice d'appello aveva annullato la sentenza di primo grado, con cui il giudice di pace aveva accolto la domanda di restituzione di quote di premio assicurativo corrisposte in forza di intesa restrittiva della concorrenza, dichiarando la competenza della corte d'appello ai sensi dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990 – la Suprema Corte ha, peraltro, anche rilevato che non risultava nemmeno dedotta una censura sulla competenza e, nel rigettare il ricorso ha fissato per la riassunzione dinanzi alla Corte d'appello termine ai sensi dell'art. 50 c.p.c.).

Cass. civ. n. 19164/2007

Nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. (Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, rilevando che nel giudizio d'appello in materia di opposizione allo stato passivo la questione dibattuta concerneva l'individuazione della durata – biennale ovvero quinquennale – della prescrizione del credito di lavoro connesso all'arruolamento marittimo, mentre la questione sollevata in sede di legittimità era relativa alla sussistenza di una rinuncia tacita alla prescrizione, deducibile da pagamenti parziali seguiti all'emissione di un titolo di credito emesso dal fallito).

Cass. civ. n. 17822/2007

Nella violazione di legge deducibile, in base all'art. 111 della Costituzione, come motivo di ricorso per cassazione contro le decisioni, in unico grado od in appello, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, può ricomprendersi il solo vizio di motivazione (sotto i profili dell'inesistenza, della contraddittorietà o della mera apparenza) risultante dal testo dei provvedimenti impugnati, mentre non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti la quale comporta un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito.

Cass. civ. n. 17477/2007

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico — formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico — giuridico posto a base della decisione. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, con adeguata motivazione, aveva escluso la legittimazione passiva della società convenuta sulla domanda volta a farne dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, la responsabilità per danno da prodotto difettoso, a causa dello scoppio di uno pneumatico asseritamente difettoso, avendo ritenuto che lo pneumatico fosse stato prodotto da società diversa ed autonoma rispetto a quella convenuta in giudizio e, comunque, avendo ravvisato il caso fortuito, siccome tale evento si era verificato per un fatto del tutto imprevedibile ed inevitabile, una volta accertata la conformità degli pneumatici alle prescrizioni del codice della strada).

Cass. civ. n. 17072/2007

In virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio della sentenza di primo grado — per la quale si deduce la mancanza di motivazione — non rilevato dal giudice di appello.

Cass. civ. n. 17057/2007

La denuncia di un errore di fatto, consistente nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5, ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. (Nella specie, relativa a controversia in tema di separazione personale, era denunciato l'errore del giudice di merito nell'aver fatto risalire al 1999 anziché al 2000 la scrittura con cui le parti avevano sancito la cessazione della convivenza).

Cass. civ. n. 14832/2007

In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, c.p.c. deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Ne consegue che risulta inammissibile il motivo di ricorso con il quale la parte lamenti «l'iniquità della decisione» perché assunta, in violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, sulla base di «una serie di argomentazioni capziose, ovvero di stretta interpretazione della legge».

Cass. civ. n. 13068/2007

È inammissibile in sede di legittimità il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e, pertanto, non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse.

Cass. civ. n. 13067/2007

Le nuove disposizioni in materia di processo di cassazione introdotte dal D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, si applicano, ai sensi dell'art. 27, comma secondo, dello stesso D.L.vo, esclusivamente ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo testo normativo, fissata al 2 marzo 2006, senza che possa assumere rilevanza al riguardo, quando si tratti di ricorso formulato avverso una sentenza precedentemente pubblicata, che lo stesso sia stato notificato successivamente alla suddetta data, nel qual caso rimangono applicabili le disposizioni previgenti. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 10374/2007

La possibilità di denunziare in cassazione la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi del lavoro pubblico, di cui all'art. 40 del D.L.vo n. 165 del 2001, prevista in generale dall'art. 63, quinto comma, dell'art. 63 dello stesso D.L.vo, risulta statuita espressamente dall'art. 64 del medesimo testo normativo per le controversie (come nella specie) in tema di accertamento sull'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti collettivi. A tal fine, pur potendo il giudice di legittimità procedere alla diretta interpretazione di siffatti contratti collettivi, dalla natura negoziale degli stessi deriva che tale interpretazione deve essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti c.c. e non sulla base degli artt. 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale (la cui asserita errata applicazione da parte del giudice del merito pure era stata denunciata dall'Amministrazione ricorrente nella fattispecie). Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in proposito è, peraltro, necessario che in esso siano motivatamente specificati i suddetti canoni ermeneutici in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui giudice del merito si sia da essi discostato, con la conseguenza che la parte ricorrente è tenuta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare in quest'ultimo il testo della fonte pattizia denunciata al fine di consentirne il controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative.

Cass. civ. n. 8087/2007

Le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, relative al merito della domanda azionata, devono ritenersi – qualora effettuate nella riconosciuta carenza di potere giurisdizionale – estranee all'unica ratio decidendi della sentenza, e, perciò, svolte ad abundantiam con argomentazioni meramente ipotetiche e virtuali, che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare in sede di legittimità, con la conseguenza che gli eventuali motivi proposti al riguardo devono essere dichiarati inammissibili.

Cass. civ. n. 7981/2007

È nullo, nel suo valore sostanziale, l'atto introduttivo del giudizio per cassazione allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius invece che nei confronti dell'erede, sia proposto e notificato (mediante il rilascio di copia nel domicilio eletto dal procuratore) alla parte deceduta e del cui decesso il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, restando una tale nullità, tuttavia, sanata dalla costituzione in giudizio dell'erede, avvenuta prima del passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.

Cass. civ. n. 7104/2007

Qualora nel giudizio di cassazione venga dedotto un motivo attinente alla giurisdizione, ove venga meno l'interesse della parte alla pronunzia sul merito della pretesa in ordine alla quale era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito, il difetto di tale requisito di ammissibilità dell'impugnazione preclude l'esame del motivo in questione che deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 4797/2007

È affetta da vizio di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitato a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, giacché il potere di detto giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni – tra le quali evidentemente non si annovera il maggior credito che egli eventualmente tenda a conferire al consulente d'ufficio quale proprio ausiliare – per le quali sia addivenuto ad una conclusione anziché ad un'altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la quale, in un giudizio risarcitorio per lesioni conseguenti ad assunta responsabilità sanitaria, la corte di appello aveva confermato la statuizione di rigetto della domanda adottata in primo grado, rilevando, in modo apodittico e senza un preciso riscontro dei plurimi rilievi formulati dal consulente di parte anche in appello a seguito di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, la piena attendibilità delle risultanze di quest'ultima, in quanto ritenute fondate su elementi di valutazione assolutamente condivisibili e conformi ai dati riscontrati ed esaustivamente motivati con osservazioni pertinenti e logiche, corrispondenti anche ai risultati peritali d'ufficio scaturiti in primo grado, con conseguente insussistenza delle decisive incongruenze denunciate dall'appellante).

Cass. civ. n. 3723/2007

La questione di giurisdizione, per sua natura, trascende l'interesse particolare dei contendenti, anche nell'ipotesi in cui la questione sia sottoposta alle Sezioni Unite mediante ricorso per conflitto di giurisdizione tra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo, onde i poteri cognitivi della Cassazione, nell'esame di essa, debbono estendersi agli accertamenti di fatto, come desumibili dagli atti del giudizio.

Cass. civ. n. 1514/2007

L'elusione del giudicato esterno, risolvendosi in una violazione dell'art. 2909 c.c. (denunciabile ex art. 360 n. 3 c.p.c.), investe il giudice di legittimità della cognizione degli estremi legali per l'efficacia del giudicato stesso nel processo in corso e non anche del suo contenuto sostanziale, se non nei limiti di eventuali vizi di motivazione dell'interpretazione datane dal giudice a quo. La preclusione di tale giudicato opera nel caso di giudizi identici (per identità di soggetti, causa petendi e petitum), ricavando tale identità non solo dalla motivazione, ma anche dal contenuto attribuito dalla sentenza alla domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non sussistere la preclusione di giudicato fra il giudizio instaurato per conseguire il pagamento dell'indennità dovuta per il protrarsi dell'occupazione dell'immobile locato e quello instaurato per il pagamento delle somme versate in più rispetto al canone legalmente determinato).

Cass. civ. n. 12/2007

Il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata non è prospettabile come motivo di ricorso per cassazione inerente una questione riguardante la giurisdizione, atteso che la risoluzione di detta questione deriva esclusivamente dell'effettivo contenuto della decisione e delle norme che regolano tale presupposto del processo.

Cass. civ. n. 26627/2006

L'interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevando la correttezza dell'interpretazione del giudicato riconducibile ad una precedente sentenza che, nel definire un procedimento di impugnazione del licenziamento, non aveva confermato integralmente il provvedimento cautelare con il quale era stata ordinata la reintegrazione e condannata la società datrice di lavoro alla corresponsione della normale retribuzione mensile, limitandosi a disporre la reintegra ed accordare un risarcimento nella misura di cinque mensilità, con la conseguente caducazione dello stesso provvedimento cautelare per la parte non confermata, il quale, perciò, non avrebbe potuto fondare la successiva richiesta del decreto ingiuntivo da parte del lavoratore per le retribuzioni relative al periodo successivo all'emissione del menzionato provvedimento cautelare).

Cass. civ. n. 26319/2006

La questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione: la relativa questione è infatti deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione.

Cass. civ. n. 16993/2006

L'accordo diretto all'immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado costituisce un negozio giuridico processuale, quantomeno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto è quello di rendere non appellabile la sentenza oggetto dell'accordo; pertanto, qualora detto accordo non sia stato concluso dalle parti, o dai loro difensori muniti di procura speciale (non risultando sufficiente allo scopo l'intervento dei difensori muniti di mera procura ad litem), il ricorso per cassazione, proposto per saltum deve essere dichiarato inammissibile. (Nella specie, le S.U., investite con un ricorso per un motivo attinente alla giurisdizione, in difetto della conclusione di un valido accordo hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza del tribunale che aveva deciso nel merito della ritenuta legittimità di un licenziamento disciplinare come ordinario giudice di primo grado e non già come giudice dell'impugnazione di lodo emesso da un Collegio di disciplina).

Cass. civ. n. 16876/2006

Quando il motivo di ricorso per cassazione si chiuda con la formulazione di un quesito di diritto, la Corte non è vincolata da quella formulazione qualora essa non corrisponda, anche in parte, al vero contenuto del motivo ed alla sua argomentazione, da sola sufficiente ad indicare e delimitare il tema della disputa. Infatti, l'interpretazione degli atti processuali spetta al giudice, con i soli limiti, imposti dall'art. 112 c.p.c., del divieto di ultrapetizione ed extrapetizione nonché di omissione, anche parziale, della pronuncia (principio affermato in relazione ad un ricorso proposto anteriormente all'entrata in vigore del nuovo art. 366 bis c.p.c., introdotto per effetto dell'art. 6, comma primo, del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, ma nel quale il ricorrente aveva ritenuto di formulare il quesito di diritto).

Cass. civ. n. 15698/2006

La questione relativa all'appellabilità o meno di una sentenza di primo grado sulla quale il giudice d'appello non si sia pronunciato, afferendo la materia del regime di impugnazione delle decisioni al potere di rilevazione d'ufficio, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione e, come tale, è deducibile dalla parte con apposito motivo di ricorso. Qualora il giudice d'appello si sia su di essa pronunciato, la questione è esaminabile dalla Corte di cassazione esclusivamente se ne sia investita con apposito motivo di ricorso, ostandovi altrimenti il giudicato interno.

Cass. civ. n. 14331/2006

In mancanza di un provvedimento decisorio esplicitante le ragioni per le quali il giudice ritenga di far ricorso all'uso dei poteri istruttori ovvero di non farvi ricorso, nonostante la formale ed esplicita richiesta di una delle parti, non è consentita una censura che, seppur sollevabile precedentemente, sia stata avanzata per la prima volta in sede di legittimità e con la quale si denunzi il mancato esercizio dei poteri d'ufficio, censura che finirebbe, con il giudizio di rinvio, per prolungare la durata del processo. Tale soluzione trova conforto nel principio, costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma secondo, Cost.) e nella ricaduta, in termini processuali, scaturente dall'inerzia e mancata sollecitazione della parte interessata all'esercizio dei poteri ufficiosi – pur dopo che l'esaurimento dell'istruttoria abbia fatto permanere un quadro probatorio incerto – e ciò anche in ossequio applicativo del principio della tempestività dell'allegazione della sopravvenienza, comportante l'osservanza, a pena di decadenza, dell'onere di far valere nel primo atto difensivo eccezioni o deduzioni volte a contrastare le avverse domande, dovendosi avere riguardo al sistema di preclusioni e decadenze proprio delle controversie di lavoro e, sia pure in misura minore, anche del procedimento ordinario, dopo le riforme del 1990-1995.

Cass. civ. n. 13972/2006

Qualora sia eccepita la carenza di legittimazione processuale della parte ricorrente, per essere stata la società che ha proposto il ricorso incorporata da altra società di capitali, deve affermarsi che il ricorso per cassazione è stato proposto dallo stesso soggetto indicato nella sentenza gravata, che le norme sull'interruzione non si applicano al giudizio di legittimità regolato dall'impulso di ufficio, che, in ogni caso, vale il principio generale, relativo al giudizio di merito, per il quale nel caso di morte, trasformazione o cambiamento di stato di uno dei soggetti del rapporto processuale dopo la costituzione del procuratore, le cause di interruzione non hanno effetto e l'interruzione non si verifica se dette cause non siano dichiarate dal procuratore costituito.

Cass. civ. n. 13940/2006

Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali, il parere del secondo consulente tecnico d'ufficio, in contrasto con il parere del primo consulente e acriticamente recepito dalla sentenza, è adeguatamente censurato solo ove si ponga in luce che gli accertamenti e la valutazione del primo consulente, potenzialmente idonei a condurre a diversa decisione, non siano stati esaminati e valutati nell'ambito della seconda consulenza, né con la sentenza.

Cass. civ. n. 13690/2006

L'eccezione di difetto di giurisdizione per essere stata deferita agli arbitri una controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, proposta (non già in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ma) come motivo di ricorso avverso la sentenza della corte di appello che abbia pronunciato sull'impugnazione del lodo non può essere dichiarata inammissibile in quanto concernente una questione di merito attinente all'esistenza ed alla validità del compromesso, ma deve essere esaminata e decisa, atteso che in siffatta ipotesi un problema di giurisdizione resta comunque ineludibile nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale: ed invero la corte di appello investita dell'impugnazione è giudice della propria giurisdizione in relazione all'eventuale passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, postulando la decisione positiva sul punto l'affermazione della compromettibilità della controversia ad arbitri, per non essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Cass. civ. n. 12004/2006

In tema di contenzioso tributario, non è denunciabile con il ricorso per cassazione l'indicazione, nella narrativa e nell'intestazione della sentenza di appello, di anni d'imposta non coincidenti o coincidenti solo in parte con quelli ai quali si riferisce l'impugnazione originaria, trattandosi di mero errore materiale, emendabile da parte dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento, con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.

Cass. civ. n. 11938/2006

In materia di impugnazioni civili, la prospettazione di motivi non consentiti (nella specie, vizio di motivazione dedotto con ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost.), pur rendendo inammissibile la censura, comporta il rigetto, e non già l'inammissibilità, del ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 10547/2006

Nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione — e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse — impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità. (Fattispecie di ritenuta applicabilità, nel giudizio di cassazione relativo a causa concernente la pretesa decadenza del contribuente dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 a favore della piccola proprietà contadina, dello ius superveniens costituito dall'art. 11 del D.L.vo 18 maggio 2001, n. 228, che, con disposizione retroattiva, ha ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza dai benefici in materia di formazione e arrotondamento della proprietà coltivatrice).

Nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione – e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità. (Fattispecie di ritenuta applicabilità, nel giudizio di cassazione relativo a causa concernente la pretesa decadenza del contribuente dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 a favore della piccola proprietà contadina, dello ius superveniens costituito dall'art. 11 del D.L.vo 18 maggio 2001, n. 228, che, con disposizione retroattiva, ha ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza dai benefici in materia di formazione e arrotondamento della proprietà coltivatrice).

Cass. civ. n. 10437/2006

In sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c., tra le quali quella relativa alla nullità della sentenza, che va riferita esclusivamente alla nullità che inficia direttamente il provvedimento in sè e non già anche a quella che sia effetto di altra nullità che riguardi il procedimento. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile l'eccezione, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, di nullità della procura rilasciata in fase monitoria comportante, ad avviso della parte, la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza impugnata, posto che il suo esame implica accertamenti di fatto e valutazioni da eseguire in fase di merito. (Fattispecie relativa, per l'appunto, ad una procura ad litem asseritamente viziata per omessa indicazione della necessaria delibera della giunta di una Camera di commercio in ordine al conferimento dell'incarico difensivo da parte del Presidente dell'ente).

Cass. civ. n. 9129/2006

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'applicabilità degli artt. 3 e 5 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472 ai processi in corso, prevista dall'art. 25, comma secondo, del medesimo D.L.vo, se impone al giudice presso il quale pende la controversia di attuare le nuove disposizioni, non esclude il dovere della parte di allegare e, se necessario, provare la sussistenza dei fatti costitutivi e/o eventualmente modificativi, ovvero estintivi, necessari per la concreta applicazione di dette norme, non potendo il giudice introdurre nella controversia, di sua iniziativa, elementi di fatto diversi da quelli allegati e provati dalle parti. Ne consegue che anche eventuali contestazioni relative alla colpevolezza non possono essere sollevate nel giudizio di cassazione senza che siano state preventivamente proposte nel giudizio di merito (nella fattispecie, svoltosi dopo l'entrata in vigore delle norme suddette).

Cass. civ. n. 8106/2006

Non è sufficiente, perché la motivazione di una sentenza sia definita «contraddittoria» che un'espressione contenuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato. Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria allorché dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in una ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice.

Cass. civ. n. 7882/2006

In tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Fattispecie relativa a ricorso in cui, a fronte della evocazione, nella rubrica del motivo di gravame, dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme, il contenuto della contestazione concerneva anche la incongruità della motivazione).

Cass. civ. n. 5450/2006

Ove si lamenti che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che la notifica dell'atto di appello fosse stata ricevuta dalla germana del procuratore della parte, e non da persona a questi totalmente estranea e priva di alcun collegamento con lo stesso, ritenendo di conseguenza la regolarità della notificazione dell'atto di appello e la conseguente ritualità e procedibilità dell'impugnazione, si verte in un'ipotesi di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato dall'art. 395 c.p.c., rimanendo esclusa la possibilità di avvalersi del ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 5383/2006

Quando, nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto l'affidamento di figlio minore ad uno degli ex coniugi a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopravvenga la maggiore età del figlio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione.

Cass. civ. n. 4766/2006

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., non equivale alla revisione del «ragionamento decisorio» ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Né, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse d'ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso sub specie di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Cass. civ. n. 4660/2006

La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad un giudizio riguardante la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, ha rilevato l'inammissibilità della relativa censura prospettata dai ricorrenti circa la mancata ammissione della c.t.u., avendo i giudici del merito dimostrato, con adeguata e logica motivazione, la superfluità di un accertamento tecnico circa la «dinamica» del sinistro, ritenendo più che sufficienti gli elementi acquisiti in atti, soprattutto rilevandosi che, nel caso in esame, non si trattava tanto di valutare una questione per la quale era necessario il possesso di particolari cognizioni tecniche, ma di esporre un apprezzamento giuridico sulla responsabilità dei conducenti di due veicoli che erano venuti in collisione tra di loro, alla luce di circostanze obiettivamente emergenti).

Cass. civ. n. 3656/2006

Gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito, suscettibili di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo di legittimità delle decisioni impugnate. (Nella fattispecie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale era stata chiesta la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, la quale riportava una data errata della notificazione dell'atto di precetto).

Cass. civ. n. 3075/2006

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale ovvero per omesso esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando la prova non ammessa ovvero non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.

Cass. civ. n. 1326/2006

Il motivo di ricorso per cassazione, con il quale venga dedotta la sussistenza di una clausola contrattuale, che non abbia dato luogo a un punto controverso del giudizio, ma sia stata semplicemente negata senza alcuna motivazione, sulla base di una semplice ricognizione degli atti negoziali, è inammissibile in quanto integra un vizio revocatorio ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., come tale deducibile con la revocazione.

Cass. civ. n. 1221/2006

Nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. Tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali.

Cass. civ. n. 309/2006

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto, con unico atto, avverso una pluralità di sentenze (nella fattispecie, in materia tributaria), emesse tra le medesime parti dallo stesso collegio giudicante ed aventi identità di struttura argomentativa, nonché di motivazione e di dispositivo.

Cass. civ. n. 27391/2005

Allorquando la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado in base ad una diversa motivazione, non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità le ragioni della pronuncia di primo grado e i relativi motivi di ricorso sono inammissibili sia sotto il profilo del difetto di interesse, che per mancanza di specificità, attesa la non riferibilità della censura alla sentenza d'appello impugnata.

Cass. civ. n. 18782/2005

Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto ed il secondo l'applicazione della norma stessa al caso concreto una volta correttamente individuata ed interpretata. In relazione al primo momento il vizio (violazione di legge) investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata. Con riferimento al secondo momento il vizio (falsa applicazione di legge) consiste o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Estranea a questo secondo momento è la censura di vizio di motivazione, che concerne l'erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa.

Cass. civ. n. 18446/2005

Mentre l'affermazione del giudice di merito circa l'esistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità con il ricorso per cassazione allorquando sia stata posta a base della decisione in forza di una inesatta nozione del notorio, cioè erroneamente intendendo il fatto come conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo, viceversa allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice di merito non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può solo formare oggetto di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4 c.p.c., ove ne ricorrano gli estremi e non invece di ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 16659/2005

Nell'ipotesi di riproposizione della medesima domanda davanti ad altro giudice, configurandosi un caso nel quale il processo non può trovare svolgimento, qualora la preclusione non sia stata rilevata in sede di merito e la relativa questione venga denunciata in sede di legittimità, sussiste un error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza inficiata da tale vizio, ex art. 382 c.p.c.

Cass. civ. n. 14537/2005

Quando nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili di un matrimonio intervenga il decesso di uno dei coniugi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 14304/2005

Per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, onde la «ratio decidendi» venga a trovarsi priva di base, ovvero che si tratti di un documento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione, e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata.

Cass. civ. n. 13649/2005

Non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise – sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza – in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte. (Nella specie,in cui era stata dedotta l'inammissibilità dell'appello in quanto privo di specifici motivi, la S.C. ha rilevato che i giudici, nell'esaminare e nel valutare nel merito le ragioni poste a base dell'impugnazione, avevano implicitamente ritenuto infondata l'eccezione al riguardo formulata dall'appellato).

Cass. civ. n. 11322/2005

Il successore a titolo particolare, fermo restando che il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie, può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un'espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito.

Cass. civ. n. 10959/2005

Il giudice civile e il giudice penale, essendo entrambi magistrati ordinari, esercitano l'identico potere giurisdizionale, sicché una violazione delle norme relative alla ripartizione degli affari civili e penali non pone un problema di difetto di giurisdizione. (Nella specie il ricorrente si doleva che la ricusazione di un giudice penale con funzioni di giudice per le indagini preliminari fosse stata decisa da una sezione civile della corte d'appello, anziché da una sezione penale dello stesso organo; enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale si lamentava il difetto di giurisdizione).

Cass. civ. n. 10598/2005

Esclusa nel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregressi fasi di merito, nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso. (Nella specie, trattavasi del deposito di una memoria illustrativa del ricorso – qualificata dalla Corte di cassazione come intervento – da parte di una banca, la quale era subentrata, in quanto conferitaria dell'azienda bancaria di altro istituto di credito, parte del giudizio e ricorrente per cassazione, nel contenzioso attivo e passivo relativo ai rapporti bancari correnti del dante causa, tra cui quello oggetto di controversia).

Cass. civ. n. 8297/2005

Non è affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva omesso di motivare in ordine alle osservazioni fatte, dal difensore della parte e non da un tecnico, ad una consulenza volta a ricostruire la gestione economica di un'azienda agricola).

Cass. civ. n. 7443/2005

Il cosiddetto codice etico dei magistrati ordinari, adottato dall'Associazione nazionale magistrati ai sensi dell'art. 58 bis D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, costituisce atto di autonomia privata non assimilabile alla normativa legislativa o regolamentare; pertanto l'interpretazione delle sue norme costituisce il risultato di un accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo con riferimento alla sufficienza ed alla non contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

Cass. civ. n. 7440/2005

La cessazione dal servizio, per collocamento a riposo del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunzia che applica la sanzione disciplinare, comporta, la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la decisione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con esclusione della possibilità di qualsiasi altra pronuncia.

Cass. civ. n. 7086/2005

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Pertanto, la denunzia in sede di legittimità dell'omesso esame del documento deve contenere l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.

Cass. civ. n. 5888/2005

Ove lo ius superveniens entri in vigore dopo la proposizione del ricorso per cassazione e l'applicazione della nuova disciplina comporti accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità, la decisione di merito deve essere cassata con rinvio determinando l'assorbimento dei motivi svolti nel presupposto dell'applicabilità della previgente disciplina. (Nella specie, concernente l'art. 31, comma ventiduesimo, della legge n. 289 del 2002, in tema di assunzione di personale straordinario da parte di enti territoriali in deroga alla normativa ordinaria, la Corte ha ritenuto che la citata disposizione, entrata in vigore prima della proposizione del ricorso per cassazione, benchè non richiamata nel ricorso, andava integrata, e correlata, con l'art. 39, comma primo ter del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 2003, disposizione posteriore alla data di proposizione del ricorso per cassazione, trovando applicazione lo ius superveniens costituito da un unicum integrato dalle due norme citate).

Cass. civ. n. 4741/2005

Nel caso di pronuncia contestuale della motivazione e del dispositivo nel rito ordinario, la situazione per cui la sentenza manifesti chiaramente o addirittura espressamente nella motivazione l'intenzione del giudice di accogliere la domanda di condanna, e nel dispositivo si limiti invece ad una statuizione meramente dichiarativa, non determina nemmeno astrattamente alcun problema di nullità della sentenza nella sua complessiva efficacia decisoria alla stregua del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., in quanto non si concreta in un contrasto insanabile fra le due parti della sentenza, la motivazione ed il dispositivo, tale da indurre l'impossibilità di ricostruire in alcun modo il dictum della decisione stessa, bensì soltanto una potenziale incertezza, inducendo l'interprete a domandarsi se la sentenza nel suo complesso, cioè come combinazione della motivazione e del dispositivo, possa essere considerata, oltre che come statuizione di accertamento (presente sia nella motivazione sia nel dispositivo), anche come statuizione di condanna. Tale possibile incertezza può peraltro essere superata in due modi, uno solo dei quali può determinare l'approdo all'individuazione di un vizio di nullità parziale della sentenza. Il primo modo tiene conto della diversa funzione delle parti della sentenza costituite dal dispositivo e dalla motivazione ed in particolare del fatto che quest'ultima, dovendo contenere «l'esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione» (art. 132, n. 4, c.p.c.; secondo l'art. 118 att. «delle ragioni giuridiche della decisione»), costituisce la parte della sentenza che, dovendo rivelare le ragioni giuridiche della decisione, non può che rivelare anche il dictum formalmente espresso dal dispositivo, atteso che è impossibile che si possano esporre le ragioni di una decisione senza indicare appunto la decisione, cioè il loro punto di arrivo e le relative conseguenze. Ne discende che, in quanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, l'incertezza interpretativa emergente per la mancata riproduzione nel dispositivo di una parte della decisione non può che essere sciolta nel senso della prevalenza della motivazione. Il secondo modo di soluzione comporterebbe il riconoscere una prevalenza del dispositivo, nel senso che il contenuto della decisione dovrebbe essere soltanto quello in esso trasfuso, con la conseguenza che la sentenza sarebbe affetta da un'omissione di pronuncia, (art. 112 c.p.c.) e sotto tale profilo sarebbe nulla in parte qua e la relativa nullità sarebbe deducibile ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. esclusivamente dalla parte che aveva domandato la decisione oggetto dell'omessa pronuncia.

Cass. civ. n. 3442/2005

Nel caso in cui la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice a quo in accoglimento di un'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c., l'interesse alla decisione del ricorso per cassazione da parte della Corte di cassazione si deve ritenere venuto meno, senza che in contrario possa rilevare che la sentenza di accoglimento dell'opposizione di terzo sia a sua volta impugnabile per cassazione, essendo questa una mera eventualità, mentre la carenza di interesse del ricorrente ad ottenere la decisione del ricorso per cassazione appare immediata ed attuale. Ne consegue che il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato inammissibile come in ogni caso nel quale, nel corso del giudizio di legittimità si determini una situazione di cessazione della materia del contendere.

Cass. civ. n. 1823/2005

Nei confronti dell'errore di fatto in cui il giudice sia incorso per una mera svista materiale nella lettura o nella trascrizione di una data risultante incontrovertibilmente dagli atti di causa, l'unico rimedio esperibile è la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre è inammissibile l'ordinario rimedio del ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa alla erronea indicazione della data di un decreto di espropriazione, acquisito agli atti di causa).

Cass. civ. n. 1427/2005

L'apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, quando sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare travisamento del fatto denunciabile soltanto con istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti.

Cass. civ. n. 24219/2004

In tema di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune i vizi di motivazione censurabili in sede di legittimità devono consistere nella obiettiva deficienza o nella contraddittorietà del ragionamento sul quale si fonda l'interpretazione accolta, non essendo possibile il riesame e la conseguente autonoma valutazione del merito della controversia, ma soltanto il controllo sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica dell'apprezzamento dei fatti compiuti dal giudice. (Principio affermato con riferimento alla interpretazione della delibera di recepimento da parte dell'INAIL dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali di cui al D.P.R. n. 316 del 1990).

Cass. civ. n. 22979/2004

La nozione di punto decisivo della controversia, di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all'individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perchè su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 si risolverebbe nell'investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell'iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito.

Cass. civ. n. 21870/2004

Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione poiché, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c.

Cass. civ. n. 19416/2004

La Corte di cassazione, allorchè è chiamata a decidere su un vizio in procedendo ha poteri di diretto esame e valutazione degli atti e delle risultanze delle fasi processuali di merito; tuttavia il suo potere di accertamento relativo al fatto processuale può dispiegarsi con ampiezza solo ove il giudice di merito, istituzionalmente deputato ad accertare i fatti, non abbia statuito sul punto, mentre invece, ove la relativa statuizione in fatto sia stata da quel giudice in concreto assunta, la stessa va impugnata davanti alla Corte di cassazione con un mezzo appropriato, quale la denuncia di vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali del giudice di merito e del giudice di legittimità.

Cass. civ. n. 18530/2004

La delibera del Consiglio di Amministrazione di un ente (nella specie, Banca di Credito Cooperativo), richiesta dallo statuto in relazione ad ogni ordine e grado di giudizio affinché il presidente possa legittimamente agire o resistere in giudizio, concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente medesimo, sicché va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto senza la detta autorizzazione.

Cass. civ. n. 17835/2004

È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto, con unico atto, avverso una pluralità di sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, concernenti soggetti anch'essi parzialmente diversi, ancorchè le sentenze siano motivate con identiche argomentazioni (nella fattispecie, si trattava di un unico ricorso, proposto da due diversi soggetti, avverso due sentenze – in materia tributaria – pronunciate lo stesso giorno dallo stesso collegio giudicante, relative a due controversie separatamente promosse dai ricorrenti medesimi).

Cass. civ. n. 16984/2004

In base al nuovo testo dell'art. 114 Cost., lo statuto comunale, ove deliberante in materie poste al riparo dalla preferenza della legge, statale o regionale, ovvero del regolamento governativo, è fonte del diritto; ne consegue che la violazione o falsa applicazione dello statuto comunale da parte del giudice di merito è denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 3), c.p.c.

Cass. civ. n. 16037/2004

In relazione alle norme che si dicono «elastiche» perché, al fine di sanzionare sotto il profilo disciplinare fatti omissivi o commissivi posti in essere da soggetti appartenenti a determinate categorie o tenuti ad osservare determinati comportamenti nei confronti di altri soggetti, rimandano, quanto alla definizione della illiceità della condotta, a modelli o clausole di contenuto generale per l'impossibilità di identificare in via preventiva ed astratta tutti i possibili comportamenti materiali costituenti l'illecito, il collegamento della previsione normativa astratta al caso concreto impone accertamenti di fatto che si compenetrano strettamente con valutazioni di natura giuridica. Ne consegue, tenuto conto del tradizionale criterio distintivo tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità, che l'applicazione delle norme elastiche non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c. nei casi in cui gli standards valutativi sulla cui base è stata definita la controversia finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, ed infine anche nei casi in cui i suddetti standards valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente.(Principio affermato in relazione all'interpretazione del concetto di giusta causa del licenziamento con riguardo al dipendente di una banca al quale era stato contestato di non aver provveduto al custodia di alcuni certificati di conformità di autovetture trasmessi da società di factoring, che erano andati smarriti).

Cass. civ. n. 15854/2004

In tema di legittimazione processuale, nel giudizio di cassazione non può dichiararsi il difetto di capacità processuale di una delle parti, se esso non risulti dagli atti e se la controparte abbia svolto le proprie difese nelle precedenti fasi del processo senza eccepire nulla al riguardo. Pertanto, il soggetto il quale ha agito nel giudizio di appello in veste di legale rappresentante di una società indicando la carica ricoperta non è tenuto a fornire alcuna prova al riguardo nel successivo giudizio di legittimità, ove non può trovare ingresso l'eccezione relativa alla mancata dimostrazione della fonte del potere di rappresentanza, atteso che non è consentito chiedere alla Corte di cassazione un apprezzamento di nuovi elementi e profili probatori a favore o contro il conferimento in concreto della legitimatio ad processum a chi agisca in rappresentanza di altri, in contrasto con le presunzioni consolidatesi nel corso del procedimento e con le conclusioni probatorie del giudizio di merito, correttamente ispirate al costante ed univoco comportamento processuale delle parti.

Cass. civ. n. 15796/2004

Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di secondo grado con riguardo alla valutazione di situazioni di incapacità al lavoro non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente d'ufficio di primo grado, poiché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali; in ogni caso la contestazione di una decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da una analitica disamina – non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 15603/2004

L'accertamento del giudice di secondo grado sull'esistenza di un giudicato interno non può essere rimosso se non per effetto di espressa impugnazione, restando altrimenti preclusa ogni questione al riguardo. (Nella specie, la sentenza d'appello, avendo qualificato come licenziamento l'atto risolutivo del rapporto comunicato a dipendente postale in relazione a clausola collettiva prevedente la risoluzione automatica al raggiungimento della massima anzianità contributiva, aveva fatto applicazione della disciplina di cui all'art. 18 statuto dei lavoratori; la S.C., in base al principio di cui in massima, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della società Poste Italiane, che aveva criticato l'applicazione di tale disciplina, in luogo di quella comune in materia di responsabilità contrattuale, senza censurare l'accertamento sull'esistenza del giudicato in ordine alla qualificazione dell'atto risolutivo).

Cass. civ. n. 15540/2004

La parte che propone l'impugnazione non può prescindere dal mutamento di stato della controparte intervenuto anteriormente alla proposizione dell'impugnazione medesima, salvo che provi di averlo ignorato senza sua colpa. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui controparte dell'impugnate sia una società che dopo la sentenza di appello sia stata incorporata da altra società, il ricorso per cassazione proposto e notificato nei confronti dell'originaria controparte societaria (anzichè nei confronti della società incorporante ad essa succeduta) è ammissibile qualora dagli atti del giudizio di cassazione risulti che il ricorrente ignorava senza colpa che fosse intervenuta la fusione societaria. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che non sussistesse colpa della ricorrente Amministrazione finanziaria centrale in presenza di atto di fusione per incorporazione stipulato il 16 novembre 2001 e comunicato agli uffici delle entrate il 21 e 28 dicembre 2001, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato alla società incorporata, presso il suo difensore nel giudizio a quo il 25 febbraio 2002).

Cass. civ. n. 15499/2004

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall'art. 65 ord. giud.); viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Cass. civ. n. 15341/2004

Il giudicato, essendo destinato a fissare la «regola» del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche. Ne consegue che, da un lato, il giudice può essere interpretato direttamente dalla Corte di Cassazione, e, dall'altro, l'erronea interpretazione che ne sia data dal giudice di merito può essere denunciata con ricorso per Cassazione sotto il profilo della violazione di norme di diritto.

Cass. civ. n. 13969/2004

Quando il giudice di merito dichiari il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e la statuizione sul punto non formi oggetto di specifica impugnazione, la pronuncia sulla giurisdizione deve ritenersi assistita dall'efficacia di giudicato, ma quando il ricorso per cassazione investa profili relativi alla regolarità della instaurazione del rapporto processuale, quale la ritualità della opposizione a decreto ingiuntivo, dal rilievo della esistenza del giudicato sulla giurisdizione non può discendere la inammissibilità del ricorso, giacché l'eventuale accoglimento delle censure comporterebbe, per l'effetto espansivo di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., la caducazione anche della statuizione in punto di giurisdizione; ne consegue che le censure relative alla rilevata inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo devono essere esaminate con priorità, per il loro carattere di pregiudizialità rispetto alla questione di giurisdizione.

Cass. civ. n. 13747/2004

L'art. 360 n. 5 c.p.c. conferisce alla Corte di Cassazione il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale principio, tuttavia, non impone affatto che l'obbligo di motivazione debba estrinsecarsi in maniera standardizzata con l'indicazione della specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione operata dal giudice, potendo egli attestare di aver compiuto le predette operazioni con una formula sintetica, ovvero richiamando, a sostegno del suo convincimento, l'elaborato peritale. La parte, pertanto, può attivare il controllo di legittimità solo se adempiendo al suo onere di riscontro dell'esistenza di una relazione di coerenza fra convincimento del giudice e fonti probatorie denunci, in maniera specifica, le ragioni dell'inesistenza di tale coerenza. In assenza di tale denuncia non può imputarsi alcun difetto di motivazione al giudice di merito che abbia fatto ricorso alla formula sintetica secondo cui «i fatti sono emersi dall'istruttoria documentale e testimoniale» giacchè, in assenza di tali indicazioni, la denuncia non si appaleserebbe sorretta da una concreta lesione subita dalla parte, ma solo diretta a caducare la decisione per ragioni meramente formali.

Cass. civ. n. 12761/2004

Qualora il ricorso per cassazione venga proposto da un soggetto diverso da quello nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza impugnata, la documentazione diretta a provare la legittimazione del ricorrente all'impugnazione deve essere depositata in cancelleria e il deposito deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti, ancorché queste non abbiano resistito in giudizio con controricorso, in quanto la mancata notifica al ricorrente del controricorso preclude all'intimato la possibilità di presentare memorie, ma non quella di partecipare alla discussione orale e di esercitare in tale sede le proprie difese, anche in relazione alla documentazione predetta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso giacché il ricorrente – soggetto diverso da quello nei confronti del quale era stata pronunciata la sentenza impugnata – aveva ritualmente depositato la documentazione concernente la propria legittimazione e provveduto a notificare il relativo elenco, non solo alle parti che avevano resistito con controricorso, ma anche agli intimati non costituitisi nel giudizio di legittimità).

Cass. civ. n. 12529/2004

Non costituisce domanda nuova in cassazione la deduzione come motivo di ricorso da parte dell'I.N.P.S. della mancata applicazione da parte del giudice di rinvio — investito a seguito di precedente cassazione con rinvio per effetto di riassunzione da parte dell'erede del pensionato frattanto deceduto — della modifica operata sull'art. 1, comma 263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (che ha comportato l'estensione del recupero dell'indebito agli eredi del pensionato, nel caso di dolo del medesimo), ancorchè l'I.N.P.S. avanti al giudice di rinvio abbia chiesto il riconoscimento della ripetibilità dell'indebito secondo la precedente formulazione del suddetto comma 263, giacchè l'individuazione della norma applicabile è compito del giudice ed il giudice di rinvio avrebbe dovuto pertanto applicare la nuova formulazione. (Nell'affermare tale principio la Suprema Corte, essendo stato già accertato il dolo del pensionato, ha cassato l'impugnata sentenza decidendo nel merito e dichiarando la repetibilità dell'indebito contro l'erede del pensionato).

Cass. civ. n. 12365/2004

La soluzione di questioni di giurisdizione, mirando all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere sulla domanda, è necessariamente prodromica e strumentale rispetto a tale decisione, sicché, non potendo avere valenza astratta e teorica, resta inconferente a fronte dell'esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito; pertanto, intervenuta la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere, è inammissibile l'impugnazione di tale pronuncia per difetto di giurisdizione, ove la parte non contesti l'esistenza dell'intervenuta soddisfazione della pretesa (nella specie, essendosi limitata a dolersi dell'erronea valutazione della soccombenza «virtuale» al fine del regolamento delle spese nonché dell'erronea apposizione della clausola di esecutorietà).

Cass. civ. n. 11462/2004

In tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi di motivazione deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella contrapposizione fra la valutazione delle prove fatta dal primo giudice e la valutazione enunciata nella sentenza impugnata, sollecitando ciò, inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in sede di legittimità e non recando, invece, siffatta deduzione l'indicazione specifica dei vizi logici e giuridici della motivazione.

Cass. civ. n. 10902/2004

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ricorrere in cassazione o resistere al ricorso proposto da altri avverso la sentenza pronunciata nei riguardi del suo dante causa, anche se non sia intervenuto, né sia stato chiamato, nel giudizio di merito, ed anche se l'intervento o la chiamata in causa siano stati impediti dal fatto che la successione si è verificata durante il termine per ricorrere o controricorrere.

Cass. civ. n. 10156/2004

Per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidenti venga a trovarsi priva di base.

Cass. civ. n. 10134/2004

Le affermazioni «ulteriori» contenute nella motivazione della sentenza, consistenti in argomentazioni rafforzative di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo vanno considerate di regola superflue, qualora la argomentazione principale sia sufficiente a reggere la pronuncia adottata. Tuttavia l'affermazione d'infondatezza della domanda, contenuta nella sentenza che ne abbia pregiudizialmente dichiarato l'inammissibilità, ove formulata nei limiti delle domande ed eccezioni hic et inde proposte, può non integrare una motivazione ad abundantiam improduttiva di effetti giuridici, e, qualora sia inserita dal giudice perché idonea a sorreggere la decisione nell'ipotesi di erroneità di quella contenuta nel dispositivo, può costituire un'ulteriore autonoma statuizione. Ne consegue che per la parte soccombente sorge l'interesse e l'onere all'impugnazione al fine di evitare la formazione del giudicato sull'anzidetta statuizione, al pari di quanto avviene nel caso di pronunzia di accoglimento fondata su distinte rationes decidendi. (Nella specie il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda sul rilievo della carenza di legittimazione attiva per esser stato il mandato ad litem al difensore rilasciato dall'amministratore della società attrice in liquidazione anziché dal suo liquidatore, ma aveva anche accertato, in motivazione, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta; la sentenza di secondo grado, confermata dalla S.C., aveva a sua volta dichiarato inammissibile l'appello perché rivolto solo contro la prima delle due argomentazioni).

Cass. civ. n. 9869/2004

Nel giudizio in materia di accertamento dell'inabilità da infortunio sul lavoro, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte.

Cass. civ. n. 9243/2004

Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, ritenendolo privo di specificità, e ne abbia evidenziato anche, per mera completezza di esposizione, la eventuale infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, e non può, in particolare, limitarsi ad impugnare le sole affermazioni relative all'infondatezza nel merito della sua domanda od eccezione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle suddette affermazioni.

Cass. civ. n. 8720/2004

Il mancato rispetto, da parte del giudice, dell'ordine logico in cui si pongono le questioni insorte nel processo può rilevare come motivo di impugnazione della sentenza solo nella eventualità che abbia determinato una contraddittorietà della motivazione. (Nella specie avverso una domanda risarcitoria erano stati eccepiti il giudicato e la prescrizione dei diritti vantati e il giudice di secondo grado aveva esaminato per prima quest'ultima eccezione, decidendo nel senso della sua fondatezza, sul presupposto dell'esclusione della formazione di un giudicato; la S.C nel confermare la sentenza di merito ha osservato che l'accoglimento della eccezione rendeva superfluo l'esame della questione attinente il giudicato, in quanto assorbita).

Cass. civ. n. 7464/2004

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, c.p.c., avverso il decreto ex art. 28 Stat. lav., divenuto irrevocabile per mancata opposizione, che abbia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, posto che il provvedimento (positivo o negativo) in materia di repressione di comportamenti antisindacali non può ritenersi pronunciato in unico grado, essendo suscettibile di opposizione dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, la cui sentenza è poi soggetta ad appello, nè il medesimo ricorso può convertirsi in ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ostandovi appunto la esperibilità degli indicati rimedi specifici (opposizione, prima, e appello, poi), o in regolamento preventivo di giurisdizione, precluso dall'irrevocabilità del provvedimento e dalla non attualità del giudizio di merito.

Cass. civ. n. 6858/2004

La violazione dei doveri decisori di cui all'art. 112 c.p.c. è ravvisabile soltanto qualora sia mancata da parte del giudice la statuizione sulla domanda o eccezione proposta in giudizio, mentre rientra nel vizio previsto dall'art. 350, n. 5, c.p.c. il silenzio del medesimo giudice in ordine ad una ovvero ad alcune delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o eccezione.

Cass. civ. n. 6448/2004

Il contrasto della decisione di merito, impugnata con ricorso per cassazione, con altre pronunce rese dal medesimo giudice a quo non integra, di per sè, alcun vizio di violazione di legge, atteso che i contrasti giurisprudenziali, entro certi limiti, rientrano nella fisiologia della giurisdizione e, semmai, testimoniano soltanto l'esistenza di un dibattito interpretativo in ordine ad una determinata questione giuridica. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare detta difformità, senza offrire alla riflessione del giudice di legittimità alcun argomento che attenga alla corretta interpretazione della norma.

Cass. civ. n. 4927/2004

Nelle controversie in materia di previdenza o assistenza obbligatoria, relative a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza.

Cass. civ. n. 2427/2004

Il vizio di motivazione contraddittoria, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo in caso di contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Detto vizio, pertanto, non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi non già più proposizioni contenute nella sentenza impugnata, tra loro inconciliabili, ma le valutazioni contrastanti compiute dal giudice di primo grado e da quello di seconde cure. Diversamente argomentando, dovrebbe, infatti, pervenirsi alla conclusione che sono indiscriminatamente viziate per contraddittorietà della motivazione tutte le sentenze di appello che abbiano valutato le risultanze di causa in modo difforme rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice.

Cass. civ. n. 1356/2004

L'interpretazione dei limiti e del contenuto del giudicato cosiddetto esterno, formatosi tra le stesse parti in giudizio diverso da quello in cui non è invocata l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice del merito, e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo per vizi attinenti ad insufficiente o non corretta motivazione.

Cass. civ. n. 1317/2004

In materia di procedimento civile, il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma è preordinato all'annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme sulla giurisdizione o sulla competenza o processuali o sostanziali, ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, e che le parti procedano a denunziare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi, bensì volte esclusivamente ad acriticamente contrapporre, senza sviluppare alcuna argomentazione in diritto, soluzioni diverse da quelle desumibili dalla sentenza impugnata. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha considerato inammissibile il motivo di ricorso concernente la dedotta violazione dell'art. 1158 c.c., in riferimento all'art. 2967 c.c. nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, formulato con la mera espressione della doglianza dell'essersi il tribunale limitato a recepire quanto affermato dal pretore, senza tenere «conto dell'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria ed erroneamente valutando le deposizioni testimoniali dalle quali il detto elemento sarebbe, invece, risultato provato»).

In tema di ricorso per cassazione, la denunzia di omessa motivazione, formulata congiuntamente con la denunzia di motivazione insufficiente o contraddittoria, è affetta da insanabile contrasto logico, non potendo il primo di tali vizi coesistere con gli altri, in quanto, come desumibile dalla formulazione alternativa e non congiuntiva delle ipotesi in questione contemplate nell'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., una motivazione mancante non può essere insufficiente o contraddittoria, mentre l'insufficienza e la contraddittorietà presuppongono che una motivazione, della quale appunto ci si duole, risulti comunque formulata.

Cass. civ. n. 18956/2003

La censura, mediante ricorso per cassazione, della mancata rilevazione da parte del giudice del merito della «cessazione della materia del contendere», riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio, configurando denuncia di un error in procedendo, legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti e costituisce questione che ha carattere pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione, senza che possa ritenersi carente il collegamento della controversia con la competenza delle Sezioni Unite, in quanto l'espressione «motivi attinenti alla giurisdizione» – contenuta nell'art. 360, n. 1, c.p.c., e richiamata dall'art. 374, c.p.c. – comprende anche l'ipotesi in cui il problema del riparto di giurisdizione sorge in relazione alla soluzione di questioni di diversa natura (Nella specie, concernente la domanda proposta da un dipendente comunale nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dall'amministrazione per il ritardato pagamento delle somme dovutegli a titolo di riliquidazione dell'assegno di anzianità, sulla quale la sentenza di merito aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, le Sezioni Unite, in applicazione del succitato principio di diritto, hanno dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto, come prospettato dal ricorrente in sede di appello, il Comune, anteriormente alla decisione di primo grado, aveva adempiuto l'obbligazione dedotta in giudizio).

Cass. civ. n. 18486/2003

La questione di legittimità costituzionale dichiarata manifestamente infondata in appello può essere riproposta con ricorso per cassazione purché, insieme, siano riproposte questioni sostanziali che la rendano rilevante, potendo peraltro la proposizione di una questione sostanziale essere anche implicita, allorché attraverso la eliminazione della norma denunciata si tenda ad ottenere una decisione più favorevole di quella impugnata.

Cass. civ. n. 13423/2003

In tema di giudicato esterno che – presentando sostanziale identità con quello interno – costituisce la legge del caso concreto, il giudice di legittimità è investito di cognizione piena, posto che l'interpretazione e la valutazione delle relative statuizioni danno luogo a una quaestio iuris e non facti.

Cass. civ. n. 13366/2003

Qualora una parte assuma che la sentenza impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è viziata a causa della erronea interpretazione di un fatto da parte del giudice di merito, che ha fondato la sua decisione sulla esistenza di un fatto risultante chiaramente inesistente dagli atti o documenti processuali, il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto trattasi di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato dall'art. 395 c.p.c. (Nel caso di specie, il giudice di merito, nella lettura di un documento processuale costituito da un modulo proveniente dall'Inail, aveva ritenuto barrata una casella – mentre il ricorrente affermava che la stessa non fosse barrata – e da tale alterata lettura del documento aveva desunto l'esistenza di un rifiuto dell'ente di erogare le prestazioni per inabilità temporanea in favore del lavoratore.

Cass. civ. n. 12468/2003

Nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra — da un lato — la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e — dall'altro — il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. È in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in Cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al «punto decisivo»).

Cass. civ. n. 12129/2003

Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata sia motivata mediante rinvio alla sentenza di primo grado, il vizio di omessa o insufficiente motivazione – deducibile in sede di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – sussiste solo se, con il rinvio, sia stato omesso l'esame di uno specifico elemento di segno contrario alla prima decisione, potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione, e non anche per effetto della sola tecnica del rinvio, essendo la sentenza di primo grado richiamata dal secondo giudice divenuta parte integrante della propria decisione.

Cass. civ. n. 11936/2003

Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

Cass. civ. n. 11883/2003

Il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche; in questo secondo caso, che invece ricade nella previsione dell'art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di motivazione in diritto non può avere rilievo di per sé, in quanto esso, se il giudice del merito ha deciso correttamente le questioni di diritto sottoposte al suo esame, supportando la sua decisione con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie, o senza dare alcuna motivazione, può dar luogo alla correzione della motivazione da parte della Corte di cassazione.

Cass. civ. n. 11056/2003

Il vizio di contraddittorietà della motivazione, deducibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve investire una pluralità di enunciati posti a fondamento della decisione e rinvenibili nella motivazione (o da questa ricavabili implicitamente), ponendone in luce la reciproca incompatibilità, mentre non può concernere il rapporto tra provvedimenti istruttori e decisione, atteso che questi ultimi non possono pregiudicare la decisione della causa (fattispecie in cui la parte aveva dedotto la contraddittorietà tra la decisione che aveva fatto proprio il parere del consulente di primo grado e l'ordinanza che aveva disposto il rinnovo della consulenza in secondo grado).

Cass. civ. n. 10842/2003

Le disposizioni dei codici deontologici predisposti dagli ordini (o dai collegi) professionali, se non recepite direttamente dal legislatore, non hanno né la natura né le caratteristiche di norme di legge, come tali assoggettabili al criterio interpretativo di cui all'art. 12 delle preleggi ma sono espressione di poteri di autorganizzazione degli ordini (o dei collegi), sì da ripetere la loro autorità, oltre che da consuetudini professionali, anche da norme che i suddetti ordini (o collegi) emanano per fissare gli obblighi di correttezza cui i propri iscritti devono attenersi e per regolare la propria funzione disciplinare. Ne discende che le suddette disposizioni vanno interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché con il ricorso per cassazione è denunciabile, ex art. 360, numero 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dei suddetti canoni, con la specifica indicazione di quelli tra essi in concreto disattesi, nonché, ex art. 360, numero 5, c.p.c., il vizio di motivazione, peraltro non riscontrabile allorquando si intenda far prevalere sulla logica e coerente interpretazione seguita nel giudizio di merito una diversa opzione ermeneutica patrocinata dalla parte ricorrente.

Cass. civ. n. 8210/2003

Poiché, con riguardo ai contratti collettivi di lavoro di pubblico impiego privatizzato, l'art. 68, comma quinto, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni (ora art. 63 del D.L.vo n. 165 del 2001) stabilisce che sulle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, la Corte di cassazione può procedere alla diretta interpretazione di tali contratti.

Cass. civ. n. 7948/2003

In materia di diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale la tutela del soggetto che intenda esaminare ed estrarre copia di determinati documenti amministrativi è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 25, comma quinto), è inammissibile la doglianza di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo incentrata sull'assunto della non assoggettabilità, alla detta normativa, dell'ente al quale la richiesta è stata inutilmente presentata, in quanto non compreso tra quelli menzionati dall'art. 23 legge cit.; in tal caso ponendosi, non già una questione di giurisdizione in senso tecnico, ma una questione di merito relativa all'esistenza o meno del diritto di accesso azionato davanti al giudice amministrativo.

Cass. civ. n. 7258/2003

La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di una domanda nuova in appello (purché la questione non sia stata presa in esame e non vi sia stata un'esplicita pronuncia al riguardo da parte del giudice di appello), cassando senza rinvio la decisione del giudice di merito che abbia mancato di riscontrarla.

Cass. civ. n. 7207/2003

In tema di ricorso per cassazione, il sopravvenire di nuove disposizioni di legge, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso, determina una ingiustizia oggettiva della decisione, sufficiente a giustificarne la cassazione, quando sia specificamente dedotta come motivo di impugnazione e il mutamento normativo attenga a questioni già dibattute nelle fasi di merito e la cui soluzione non sia coperta da giudicato.

Cass. civ. n. 6784/2003

I limiti istituzionali del giudizio di cassazione (segnati dal suo oggetto, costituito da vizi specifici della decisione del giudice inferiore e non direttamente dalla materia controversa, nella sua interezza, espressi in una attività che si caratterizza in funzione della rimozione della decisione viziata e non già della sostituzione immediata di questa) implicano che, in quel giudizio, non possa rientrare una questione sulla quale il predetto giudice non si sia pronunciato, onde, se la decisione di tale giudice non deve essere cassata per un vizio che concerne la soluzione data ad una questione preliminare a quella da lui non affrontata e la pronuncia su quest'ultima questione non deve perciò essere rimessa al giudice di rinvio, il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del motivo del ricorso per cassazione relativo a siffatta decisione comporta inevitabilmente la conferma dell'impugnata sentenza, senza possibilità alcuna di addivenire all'esame del motivo o dei motivi che involgano ogni ulteriore questione diversa da quella risolta in sede di merito.

Cass. civ. n. 5158/2003

Nel giudizio di cassazione possono intervenire soltanto i soggetti che hanno preso parte al processo nelle precedenti fasi di merito: è pertanto inammissibile il ricorso proposto ad adiuvandum da un soggetto che non ha partecipato al giudizio nel quale è stata emessa la sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 5150/2003

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

Cass. civ. n. 4467/2003

Il ricorso per cassazione è esperibile, secondo i principi generali che regolano tale mezzo di impugnazione, avverso i provvedimenti abnormi unicamente quando questi hanno carattere decisorio, sono idonei a incidere su diritti, nonché a determinare il formarsi del giudicato. Pertanto, non sono impugnabili con tale mezzo, ancorché abnormi, i provvedimenti istruttori, in quanto meramente strumentali rispetto alla decisione della causa, revocabili e modificabili dal giudice che li ha emessi, e inidonei a determinare il formarsi del giudicato (nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla procura della Repubblica presso il tribunale nei confronti del provvedimento con il quale il giudice, nel corso di un procedimento di interdizione, «onerava» il pubblico ministero di disporre l'accompagnamento in tribunale dell'interdicendo, internato in ospedale psichiatrico giudiziario; la Corte ha altresì osservato, in particolare, che il ricorso per cassazione non è utilizzabile per risolvere i conflitti fra giudice e P.M., in quanto quest'ultimo, nell'ambito del processo civile, assimilato alle parti svolge, nell'interesse pubblico, la sua funzione in piena autonomia, in conformità delle norme procedurali che ne regolano l'intervento e le azioni.

Cass. civ. n. 4382/2003

L'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, eseguita dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione si risolve nell'apprezzamento di un «fatto», come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che in sede di esecuzione la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come «giudicato esterno» (in quando decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere (se non fosse stata già decisa), bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell'esecuzione, senza che vi sia possibilità di contrasto tra giudicati, né violazione del principio del ne bis in idem.

Cass. civ. n. 3784/2003

L'eccezione di illegittimità costituzionale è sempre proponibile, anche per la prima volta, in sede di legittimità (e quivi anche essere sollevata d'ufficio), purché abbia una portata strumentale rispetto all'accoglimento o al rigetto del ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 2801/2003

Nelle controversie in materia di invalidità o inabilità, sussiste difetto di motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione, se il giudice di merito, non cogliendo il contrasto tra diverse consulenze tecniche disposte d'ufficio che abbiano preso in considerazione le stesse patologie, aderisca all'una o all'altra senza evidenziare le ragioni del privilegio così accordato, ovvero, pur confrontando le diverse conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca acriticamente taluna, senza esporre congruamente le ragioni di esclusione delle altre.

Cass. civ. n. 1729/2003

L'accoglimento della domanda di garanzia proposta, nei confronti di altro debitore evocato in giudizio, dal convenuto, soccombente rispetto alla domanda dell'attore di condanna al pagamento, non elimina l'interesse del convenuto medesimo ad impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine ad ogni pretesa fatta valere con la domanda attorea.

Cass. civ. n. 1185/2003

È inammissibile il motivo del ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace, in causa di valore inferiore a lire due milioni, con il quale si denunzi non la debenza o meno delle spese – cioè la violazione dell'art. 91 c.p.c., norma processuale alla cui osservanza è tenuto anche il giudice di pace —, ma la quantificazione delle spese stesse. In particolare, sono norme di carattere sostanziale, che il giudice di pace non è tenuto ad osservare allorchè pronunzia in controversie di valore inferiore a lire due milioni, le disposizioni – contenute in leggi o in altre fonti del diritto (come le deliberazioni del Consiglio nazionale forense che stabiliscono i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali) – relative al quantum delle spese che devono essere liquidate in favore della parte vincitrice (ed a carico di quella soccombente).

Cass. civ. n. 15522/2002

È ammissibile il ricorso per Cassazione proposto con un unico atto avverso sentenze diverse, pronunciate, tra le stesse parti ed in ordine allo stesso contenzioso, dal medesimo organo giurisdizionale, quale giudice dell'appello e giudice della successiva istanza di revocazione.

Cass. civ. n. 14680/2002

La legittimazione a proporre il ricorso per cassazione o a resistervi spetta per il solo fatto di avere assunto la qualità di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (nella specie la società resistente, evocata nei due gradi del giudizio di merito nella qualità di impresa assicuratrice cessionaria, ex art. 4 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, convertito in legge 24 novembre 1978, n. 738, di altro assicuratore, senza aver eccepito nulla in proposito, lamentava in sede di legittimità il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata chiamata nella detta qualità, anziché in quella di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada).

Cass. civ. n. 14303/2002

Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'art. 112 c.p.c., a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; in tal caso, infatti, deducendosi un vizio in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, in potere-dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali.

Cass. civ. n. 13543/2002

In tema di interpretazione del contratto o di un atto unilaterale ex art. 1324 c.c., il sindacato di legittimità deve essere condotto non sulla ricostruzione della volontà delle parti, o dell'unica parte — che costituisce un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità — ma soltanto sulla individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di riscontrare errore di diritto o vizi del ragionamento. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una lettera con la quale il datore di lavoro aveva comunicato ad una propria dipendente il licenziamento, intimato in precedenza in forma orale, con la medesima decorrenza di quest'ultimo, ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse inteso compiere un negozio nuovo e diverso dal precedente, idoneo a rinnovarlo).

Cass. civ. n. 12259/2002

In sede di legittimità occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel caso in cui venga invece in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito fosse incorso in una violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto aveva sostituito alla domanda effettivamente proposta dalla parte e volta ad ottenere la declaratoria di nullità di una delibera condominiale di ripartizione di oneri condominiali, proponibile nei confronti del solo amministratore del condominio, con un'altra domanda, non effettivamente formulata, di impugnazione di una delibera di approvazione delle tabelle millesimali, che avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i condomini).

Cass. civ. n. 12235/2002

Il potere del giudice del merito di deferire il giuramento suppletorio ha natura eminentemente discrezionale, e il suo mancato esercizio, pur in presenza di espressa richiesta di parte, non può formare oggetto di sindacato alcuno in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'omissione di motivazione.

Cass. civ. n. 11367/2002

Qualora una questione abbia formato oggetto di decisione del giudice di primo grado e tale decisione non sia stata impugnata, né sotto il profilo della violazione delle norme del processo, né sotto quella della violazione delle norme di diritto, ed il giudice dell'impugnazione, altrimenti adito non abbia rilevato d'ufficio il fatto che si era formato un giudicato interno per cui l'appello avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, adita con ricorso, rilevare d'ufficio il giudicato, cassando senza rinvio la sentenza di secondo grado, perché il processo non poteva essere proseguito (nella specie, la Suprema Corte, nell'enunciare detto principio, ha cassato senza rinvio la sentenza del giudice di appello che si era pronunciato in ordine ad una domanda di restituzione di una somma di denaro su di un'impugnazione fondata su un unico fondamento, mentre la domanda era stata accolta in primo grado per due ragioni, non avvedendosi che l'appello era inammissibile per giudicato interno).

Cass. civ. n. 10696/2002

In ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto e pertanto hanno il potere di procedere direttamente all'apprezzamento delle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza sia dalle deduzioni delle parti che dalle valutazioni del giudice del merito.

Cass. civ. n. 7450/2002

Dal principio secondo cui la pronuncia di «cessazione della materia del contendere» costituisce, nel processo civile contenzioso, una fattispecie di estinzione del giudizio, si desume che la denuncia, mediante ricorso per cassazione, della sua omessa emanazione in presenza delle condizioni richieste è da qualificare come denuncia di error in procedendo che legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti e a cassare senza rinvio la sentenza che risulti affetta dal suddetto vizio, perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire determinato dalla cessazione della materia del contendere.

Cass. civ. n. 7541/2002

Poiché, ai fini della legittimazione ad impugnare, è sufficiente, oltre alla soccombenza, la mera assunzione formale della veste di parte primaria nel precedente grado di giudizio, l'interveniente volontario in sede di appello assume in tale giudizio detta qualità ed è, quindi, legittimato a proporre ricorso per cassazione, vuoi che le sue istanze siano state respinte nel merito, vuoi che sia stata negata dalla sentenza di secondo grado l'ammissibilità del suo intervento ed egli impugni siffatta pronuncia censurando la legittimità della relativa declaratoria.

Cass. civ. n. 2207/2002

Il principio secondo il quale nel giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alla consulenza tecnica e per esse alla sentenza che le abbia recepite, con la conseguenza che dette contestazioni costituiscono ammissibili motivi del ricorso per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette siano state formulate onde consentire al giudice di legittimità di controllare la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostagli.

Cass. civ. n. 69/2002

L'impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi – (come nel caso della sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e della successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie, ovvero di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale), mentre è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, che concernano soggetti anch'essi parzialmente diversi,

Cass. civ. n. 16020/2001

La omessa valutazione del comportamento processuale ed extraprocessuale della parte convenuta può integrare vizio della motivazione, deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., quando la valutazione di tale comportamento avrebbe potuto sollevare l'attore, per la superfluità di ogni istruttoria, dall'onere della prova, nel cui mancato assolvimento invece la decisione di merito fonda il rigetto della domanda (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione alla domanda proposta da un'impresa diretta all'inquadramento nel settore industriale ai fini del godimento degli sgravi contributivi ex legge n. 1089 del 1968, aveva respinto la domanda per mancanza di prova circa la natura dell'attività espletata, omettendo di considerare che l'INPS, già in sede amministrativa, aveva pacificamente riconosciuto la natura produttiva dell'attività dell'impresa in questione inquadrandola nel settore commercio in applicazione dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989).

Cass. civ. n. 15145/2001

Posto che la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione (sia ai sensi dell'art. 360 e ss. c.p.c., sia ai sensi dell'art. 111 Cost.) o per resistere ad esso spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, va dichiarato inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito, ciò che preclude l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati, non potendosi ordinare la citazione di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base. (Nella specie il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto di un'istanza di ricusazione era stato proposto nei confronti del giudice ricusato e dei Ministeri della giustizia e delle finanze anziché delle parti del giudizio nel quale si era inserito il procedimento incidentale di ricusazione).

Cass. civ. n. 9908/2001

Nell'ipotesi in cui una sentenza della Corte d'appello venga impugnata sia per revocazione, sia per cassazione, e la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, mentre la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la sentenza impugnata, l'una e l'altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza della Cassazione non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione, salvo che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso.

Cass. civ. n. 8857/2001

In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado di appello, la parte soccombente può denunciare esclusivamente i vizi a suo avviso presenti nella sentenza di secondo grado atteso che questa assorbe e sostituisce, anche se confermativa, quella resa in primo grado.

Cass. civ. n. 8742/2001

In tema di tasso di riferimento degli interessi, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso, allorché essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto – fermo restando che la loro produzione non può avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimità, in forza del divieto di cui al primo comma dell'art. 372 c.p.c. – la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio jura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., che va coordinato con l'art. 1 delle disposizioni preliminari al c.c., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (principio affermato con riferimento a motivo di ricorso afferente alla violazione di decreti emanati ex artt. 20 del D.P.R. n. 902/76, 2 e 3 della legge n. 108 del 1996 e 15 della legge n. 183 del 1976).

Cass. civ. n. 7858/2001

Posto che il dictum arbitrale, anche nell'arbitrato rituale, è un atto di autonomia privata, non esercitando gli arbitri funzioni giurisdizionali, la contestazione della deferibilità di una controversia al giudizio degli arbitri, fondata sull'assunto che si tratti di controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, non dà luogo ad una questione di giurisdizione, ma determina l'insorgere di una questione di merito, inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria e del patto di rinuncia alla giurisdizione in essi consacrato; conseguentemente, è inammissibile la questione di giurisdizione sollevata con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo.

Cass. civ. n. 5998/2001

Non è invocabile dalle parti per la prima volta nel giudizio di legittimità lo jus superveniens, quando la nuova normativa era già in vigore all'atto della proposizione dell'appello, senza che al riguardo la sentenza di primo grado sia stata investita di alcuna censura, dovendo ritenersi sul punto formato il giudicato, e non potendo peraltro i motivi del ricorso per cassazione proporre questioni che non abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio. (Fattispecie relativa all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1 legge n. 662 del 1996 in tema di ripetizione di indebito previdenziale, intervenuta durante il giudizio di primo grado e non dedotta dall'Inps in sede di appello).

Cass. civ. n. 5826/2001

Il mancato ricorso da parte del giudice di merito a nozioni di comune esperienza non può dar luogo a sindacato di legittimità.

Cass. civ. n. 120/2001

Poiché in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono giudice anche del fatto, potendo e dovendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze dell'istruttoria e degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle parti, si deve reputare che la censura di omesso od insufficiente esame, da parte di quel giudice, di eccezioni, circostanze o difese che siano state avanti ad esso prospettate e si assumano influenti ai fini della decisione sulla questione di giurisdizione, come pure di contraddittorietà della motivazione al riguardo, risulta del tutto irrilevante, anche se prospettata come vizio riconducibile al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., onde se ne deve dichiarare l'inammissibilità.

Cass. civ. n. 14953/2000

Il controllo della motivazione in fatto è connesso, pur essendo intrinsecamente diverso per le modalità con cui si svolge, al sindacato sull'applicazione della legge perché controllare che sia logicamente giustificato l'accertamento del fatto significa verificare che esista la premessa per l'applicazione della norma, di guisa che, rilevando il difettoso accertamento del fatto come causa di una falsa applicazione della legge, ne deriva che non ogni vizio logico può condurre alla cassazione, ma solo quello che incida su elementi determinanti ai fini dell'individuazione della disciplina giuridica della fattispecie, ragion per cui la nozione di «punto decisivo» della controversia sostanzialmente coincide con quella di fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto in contestazione.

Cass. civ. n. 14865/2000

L'esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio, sostanziali attinenti al rapporto o processuali attinenti all'azione ed all'eccezione, può essere operata, anche d'ufficio, dalla Corte di Cassazione, nell'esercizio dell'istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente prospettate nella pregressa fase di merito dalla parte interessata.

Cass. civ. n. 12412/2000

Il principio secondo cui incombe al ricorrente la prova della propria legittimazione ogniqualvolta il ricorso per cassazione venga proposto da soggetto diverso da quello nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza impugnata opera solo nei casi in cui si è verificato un fenomeno successorio a titolo universale o particolare tra persone fisiche o giuridiche, di cui deve fornirsi la prova, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 372 c.p.c.; pertanto, non opera nell'ipotesi in cui, emanata la sentenza nei confronti della società sottoposta ad amministrazione straordinaria, la medesima riacquisti la pienezza della propria capacità per effetto dell'esito positivo del piano di risanamento predisposto dal commissario straordinario.

Cass. civ. n. 11199/2000

Il ricorso in Cassazione per omesso esame di una domanda o pronuncia su domanda non proposta, configura la violazione dell'art. 112 c.p.c., e cioè un errore di natura processuale, perché il giudice, alterando taluno degli elementi obbiettivi di identificazione dell'azione (causa petendi e petitum), o introducendone un nuovo, nega ad una delle parti il bene richiesto o ne attribuisce uno diverso, e determina il potere dovere della Corte di Cassazione di procedere all'esame diretto degli atti. Invece il ricorso per errata interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, comportando l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, costituisce in tipico accertamento di fatto, censurabile dalla Cassazione, se il ricorrente denuncia quale canone ermeneutico è stato violato, soltanto se la motivazione è giuridicamente o logicamente viziata.

Cass. civ. n. 11065/2000

L'affermazione contenuta nella sentenza di appello circa l'avvenuta notificazione della sentenza di primo grado al procuratore costituito, in palese contrasto con le risultanze degli atti prodotti nel giudizio, che escludono incontestabilmente siffatta notificazione, configura un errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., non suscettibile di essere dedotto in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione.

Cass. civ. n. 9775/2000

Il ricorso ordinario per cassazione con il quale si impugna la sentenza del giudice di secondo grado che dichiari l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto contro una pronuncia resa dal giudice di primo grado esclusivamente sulla competenza, può investire la sola declaratoria di inammissibilità del gravame, non anche la questione di competenza non esaminata dal giudice di appello.

Cass. civ. n. 8632/2000

Il motivo di ricorso con cui si censuri la sentenza di appello per pretesa omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver motivato su uno dei motivi di gravame, deve reputarsi inammissibile sotto il profilo di omessa motivazione, dovendo dedursi come ipotesi di violazione dell'art. 112 c.p.c., cioè come omissione di pronuncia su uno specifico punto oggetto dell'impugnazione, e, quindi, come vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. e non ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

Cass. civ. n. 6319/2000

L'affermata inesistenza agli atti del processo di un documento per contro esistente dà luogo a vizio revocatorio della sentenza che abbia rigettato la domanda fondata su questo documento ed è denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. e non con il ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 4242/2000

Nell'ipotesi in cui avverso la medesima sentenza di primo grado venga proposto sia il ricorso per cassazione per saltum sull'accordo delle parti sia l'appello e il giudice d'appello si sia pronunciato, l'esame del ricorso per cassazione è precluso per la formale mancanza della sentenza di primo grado avverso la quale fu proposto, dovendo questa ritenersi interamente assorbita dalla sentenza emessa in sua sostituzione dal giudice di appello, senza che, in senso contrario, possa dedursi l'inammissibilità del proposto appello per effetto della consumazione dell'impugnazione a seguito di proposizione di ricorso per saltum in Cassazione, sia perché la consumazione dell'impugnazione non può ritenersi verificata quando non sia ancora intervenuta alcuna pronuncia del giudice dell'impugnazione, né in rito né nel merito, sia perché, ai fini dell'accertamento della consumazione di uno dei mezzi di impugnazione esperiti, deve sussistere identità tipologica tra i medesimi.

Cass. civ. n. 2145/2000

I provvedimenti giurisdizionali aventi forma diversa da quella della sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. soltanto quando presentino, nel loro contenuto e nella loro disciplina, i caratteri della decisorietà e della definitività, quando, cioè, si risolvano nella risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status tale da pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, tali diritti e tali status senza che risultino altrimenti esperibili rimedi diversi dal ricorso de quo, caratteri che mancano, invece, se la pronuncia spieghi i suoi effetti soltanto sul piano processuale, producendosi in tal caso l'efficacia del provvedimento soltanto all'interno del processo, senza acquistare rilievo al di fuori di esso. In particolare, pur dovendosi riconoscere che alle norme regolatrici del processo stesso corrispondono diritti soggettivi delle parti, la pronuncia sull'osservanza o meno di tali norme non può assumere autonoma valenza decisoria quando essa non corrisponda (anche) alla risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status, alla stregua della strumentalità della problematica processuale ed alla luce dell'idoneità di questa a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede e nei limiti in cui sia ancora aperta (o possa esser riaperta) la discussione nel merito. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del comproprietario di un bene indiviso avverso la decisione del tribunale che aveva negato l'applicabilità, in sede fallimentare, delle disposizioni dettate dagli artt. 599 e 600 c.p.c. in tema di avviso della vendita ai comproprietari – nella specie, non dato – rilevando che la notificazione dell'avviso di pignoramento ai comproprietari non debitori è prescritta nell'esclusivo interesse del creditore pignorante).

Cass. civ. n. 14210/1999

L'inesatta indicazione — dovuta a mero errore di scrittura — di alcuni degli estremi materiali di una norma di legge da parte del giudice di merito (nella specie, indicazione, in luogo dell'art. 31 della L. 17 marzo 1942, n. 1150, «dell'art. 31 L. 178 n. 2 n. 1150») non è causa di nullità della sentenza, essendo chiaramente individuabile, anche in relazione al contesto motivazionale e narrativo del provvedimento, la norma di legge che, nella fattispecie, il giudicante riteneva in concreto applicabile.

Cass. civ. n. 13898/1999

Qualora nel giudizio d'appello una domanda od un'eccezione della quale sia stata dichiarata l'inammissibilità venga anche esaminata nel merito, per affermarne l'infondatezza, tale esame costituisce attività giurisdizionale svolta in carenza di potere. Pertanto la valutazione di infondatezza irritualmente compiuta integra una motivazione ad abundantiam non suscettibile in quanto tale di arrecare nocumento alla parte, la quale, una volta dichiarata soccombente per effetto della pronunziata inammissibilità della domanda o dell'eccezione proposta, è priva di interesse a censurare in sede di legittimità la sentenza nella parte in cui la stessa ha irritualmente esaminato nel merito, la sua pretesa non derivandole da tale parte della motivazione alcun pregiudizio.

Cass. civ. n. 13566/1999

Quando sia denunziato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo della mancata ammissione di un mezzo istruttorio, è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche d'erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, ma precisi e specifichi, svolgendo critiche concrete e puntuali seppure sintetiche, le risultanze e gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, evidenziando, in particolare, in cosa consiste essere e con quali finalità ed in quali termini la richiesta fosse stata formulata. Più in particolare, ove trattisi di una prova per testi, è onere del ricorrente, in virtù del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, quale ne fosse la rilevanza, ed a qual titolo i soggetti chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza.

Cass. civ. n. 12935/1999

Il ricorso per saltum in cassazione, sull'accordo delle parti di omettere l'appello, ai sensi dell'art. 360, comma secondo, c.p.c., è ammissibile anche avverso sentenza appellabile emessa dal pretore, ancorché la suddetta norma si riferisca letteralmente alle sole sentenze del tribunale. Ed infatti l'esclusione dei provvedimenti pretorili dal novero delle sentenze ricorribili per saltum, che nel codice di rito del 1942 assolveva alla funzione di garantire che il merito della controversia venisse deciso – almeno in sede di gravame – da un organo collegiale, non trova più giustificazione nel mutato assetto ordinamentale e processuale, dacché, da un lato, ex art. 88 della legge n. 353 del 1990, il tribunale decide normalmente in veste monocratica e, dall'altro, il pretore (ancor prima della riforma del giudice unico, che lo ha ribattezzato come «tribunale»), non soltanto per il processo del lavoro, ha finito con l'identificarsi con il giudice di primo grado.

Cass. civ. n. 10710/1999

Affinché si abbia una decisione, sia pure implicita, sulla competenza è indispensabile un provvedimento che, oltre a presupporre l'affermazione o la negazione della competenza, comporti una statuizione irretrattabile o comunque idonea a pregiudicare la decisione della causa, postulando che si sia esaurita la relativa funzione del giudice al riguardo con esclusione della possibilità per lo stesso di declinare o affermare la competenza nell'ulteriore corso del processo; ne consegue che deve escludersi la configurabilità di una decisione implicita sulla competenza nella sentenza con cui il giudice di pace dispone la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la quale peraltro, anche se resa in una controversia di valore inferiore a due milioni di lire, non è impugnabile con ricorso per cassazione. (Nella specie il giudice di pace aveva affermato che si versava in un'ipotesi non di continenza ma pregiudizialità-dipendenza tra cause e la S.C. ha ritenuto il riferimento alla continenza un mero argomento ai fini dei presupposti della sospensione e non una autonoma decisione).

Cass. civ. n. 8495/1999

Il vizio di contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. può consistere o in un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate (tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione) ovvero nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione o nell'attribuzione a taluno degli elementi emersi in causa di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto.

Cass. civ. n. 381/1999

Al fine di pronunciare sulle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, hanno il potere-dovere, sia in sede di regolamento preventivo, sia in sede di ricorso ordinario, di procedere ad un'indagine di fatto, al fine di qualificare la posizione soggettiva delle parti o il rapporto dedotto in giudizio, qualora questa qualificazione costituisca presupposto necessario per la soluzione di dette questioni. E tuttavia, soprattutto in sede di ricorso ordinario (e cioè quando si deducano questioni di giurisdizione non soltanto sulla base degli atti introduttivi del giudizio, ma anche in relazione ad una sentenza che abbia pronunciato su dette questioni), il potere della Corte di svolgere indagini di fatto non può essere esercitato in via sostitutiva dell'attività difensiva delle parti, bensì soltanto in base alle allegazioni delle parti doverosamente da queste ultime svolte nel ricorso per cassazione, in relazione non soltanto agli atti introduttivi del giudizio, ma anche alla decisione impugnata. (Nella specie, la Corte di cassazione, investita di un ricorso avverso una sentenza di un giudice di pace il quale, senza puntuali indicazioni relative ai fatti e con motivazioni del tutto generiche, aveva affermato la giurisdizione dell'AGO in una controversia relativa alle spettanze vantate da un centro medico convenzionato nei confronti di un'USL, ha dichiarato inammissibile il gravame, stante la genericità e quindi la inadeguatezza delle censure mosse alla sentenza del giudice di pace (peraltro non impugnata anche sotto il profilo della mancata indicazione dei fatti o della genericità della motivazione), tali da non consentire alcuna indagine d'ufficio sugli atti acquisiti.

Cass. civ. n. 6614/1999

Essendo il giudizio di cassazione un giudizio a «critica limitata», cioè con un ambito oggettivo delimitato dai motivi di impugnazione formulati dal ricorrente, l'applicazione di norme sopravvenute può venire in considerazione solo se si tratta di norme riguardanti punti della decisione, che siano stati fatti oggetto di specifica censura, poiché altrimenti la decisione del giudice di merito, avendo acquisito autorità di giudicato, rimane sottratta all'incidenza di mutamenti normativi.

Cass. civ. n. 5480/1999

Il sindacato attribuito alla Corte di cassazione in tema di interpretazione di atti amministrativi adottati con decreto ministeriale, in quanto tali privi di funzione normativa, è limitato alla sola verifica dei denunciati vizi di motivazione, e malgoverno delle regole di ermeneutica contrattuale in quanto analogicamente applicabili.

Cass. civ. n. 5279/1999

È rilevabile di ufficio, anche in Cassazione, l'inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione passiva e violazione dell'art. 111 c.p.c., se proposto nei confronti di un soggetto diverso da quello che, per la legge intervenuta dopo la costituzione dell'obbligazione, deve adempierla. (Nella specie la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza emessa il 22 settembre 1995, proposto da un creditore di una U.S.L. per debiti anteriori al 1992, nei confronti della A.S.L. ad essa subentrata, essendo invece obbligata ad adempiere, ai sensi dell'art. 6 legge 23 dicembre 1994, n. 724, la Regione a cui apparteneva la U.S.L.).

Cass. civ. n. 4038/1999

In sede di decisione sul ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio, a seguito di una precedente cassazione con rinvio e dell'enunciazione del principio di diritto ex art. 384 c.p.c., del quale il giudice di rinvio abbia fatto applicazione, deve escludersi che nel vigente ordinamento processuale la Corte di cassazione possa «revocare» o «modificare» tale principio, perché erroneo.

Cass. civ. n. 3645/1999

I giudizi di valore compiuti ai fini della qualificazione di un comportamento ai sensi di norme «elastiche» che indichino solo parametri generali presuppongono da parte del giudice un'attività di integrazione giuridica della norma, a cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico-sociale. Ne consegue la censurabilità in Cassazione di tali giudizi quando gli stessi si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento (espressi dalla giurisdizione di legittimità) e quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale — riassumibili nella nozione di civiltà del lavoro, riguardo alla disciplina del lavoro subordinato — che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente. In tale quadro, deve ritenersi che ricorra il vizio di falsa applicazione di legge, denunciabile in Cassazione, nel caso in cui il giudice di merito, nel valutare la gravità del comportamento del lavoratore licenziato, a causa di episodi limitati di uso di sostanze stupefacenti, disattenda il principio che impone la valutazione della concreta incidenza dell'inadempimento sulla funzionalità del rapporto e il diffuso standard valutativo (sorretto dal principio costituzionale sul diritto al lavoro e dalla legislazione sulle tossicodipendenze), secondo cui l'opportunità di un reinserimento nel mondo del lavoro del soggetto che abbia saputo rompere con una pregressa esperienza negativa in materia di uso di stupefacenti va adeguatamente considerata e privilegiata rispetto a generiche considerazioni negative sulla personalità di un lavoratore che abbia fatto uso di stupefacenti e sulla pubblicità sfavorevole derivante da episodi del genere per il datore di lavoro. (Fattispecie relativa ad impiegato di banca con qualifica di vice capoufficio).

Cass. civ. n. 3480/1999

L'adozione da parte del giudice del merito di due argomentazioni per giungere alla medesima conclusione non costituisce di per sé sola vizio di contraddittoria motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., ove ciascuna di tali argomentazioni sia da sola idonea a giustificare la pronuncia.

Cass. civ. n. 3183/1999

La decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 c.p.c. per integrare il vizio di motivazione è costituita dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal processo e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione diversa, atteso che la decisione deve essere il risultato necessario di un percorso volto ad escludere ogni alternativa e che la motivazione è la descrizione di questa necessità, sia in positivo, attraverso l'esplicitazione degli elementi interni al ragionamento del giudicante, sia in negativo, attraverso la critica di elementi (di natura materiale, logica o processuale) che, rimasti estranei al ragionamento del giudice, sarebbero stati idonei a determinare una decisione diversa da quella adottata; tuttavia, affinché sia rilevabile in sede di legittimità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non è sufficiente che sussista un elemento trascurato dal giudice di merito e potenzialmente idoneo a condurre a diversa decisione, ma è necessario che tale elemento sia integralmente ed adeguatamente descritto, nel suo contenuto e nella sua decisività, dallo stesso ricorso, dovendo quest'ultimo essere, a tal fine, autosufficiente.

Cass. civ. n. 2819/1999

L'omesso esame di documenti non può configurare un error in procedendo del giudice, ma un vizio di motivazione censurabile se esso concerne un punto decisivo della controversia, ossia se l'esame del documento avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata, in base al riassunto del medesimo contenuto in ricorso.

Cass. civ. n. 1430/1999

L'espressione normativa, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., «punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio», si riferisce all'accertamento dei punti di fatto che hanno assunto rilevanza per la decisione e non a quelli riguardanti l'affermazione e l'applicazione dei principi giuridici, posto che in questo secondo caso è configurabile una falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 (la quale può, peraltro, comportare la sola correzione della motivazione in diritto da parte della Suprema Corte, qualora integri soltanto un vizio della motivazione in diritto che si riveli ininfluente sulla esattezza della decisione, per essere questa corretta secondo altro principio di diritto concretamente applicabile alla fattispecie).

Cass. civ. n. 79/1999

Poiché in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono giudice anche del fatto, potendo e dovendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze dell'istruttoria e degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle parti in sede di giudizio di cassazione, si deve reputare che la censura di omesso esame, da parte di quel giudice, di eccezioni, circostanze o difese che siano state avanti ad esso prospettate e si assumano influenti ai fini della decisione sulla questione di giurisdizione, risulta del tutto irrilevante, anche se prospettata come vizio riconducibile al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., onde se ne deve dichiarare l'inammissibilità.

Cass. civ. n. 36/1999

Il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi o perché su di essa il giudice abbia espressamente pronunciato e su tale capo non vi sia stata impugnazione o perché, avendo il giudice pronunciato nel merito su più capi di domanda, l'impugnazione abbia riguardato soltanto alcuni di essi, sempreché i capi non espressamente impugnati abbiano una loro autonoma rilevanza e non siano in stretta correlazione consequenziale con i capi oggetto di specifico gravame. La preclusione che deriva dal giudicato implicito sulla giurisdizione può pure conseguire alla mancata impugnazione della pronuncia di merito relativa alla domanda riconvenzionale, che sia dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice d'appello che d'ufficio aveva rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del rapporto di lavoro tra un Comune ed un suo dipendente, dedotto da quest'ultimo in via di azione principale, ancorché si fosse formato il giudicato sul rigetto nel merito dell'azione riconvenzionale del Comune).

Cass. civ. n. 34/1999

Una volta che il giudice di primo grado abbia in modo espresso pronunciato sulla giurisdizione, tale questione non può più formare oggetto di rilievo d'ufficio nell'ulteriore corso del processo, ma solo di motivo di impugnazione; sicché analogamente, ove il giudice d'appello, pur ancora dalle parti investito della questione di giurisdizione, abbia omesso di pronunciarsi in via pregiudiziale, rendendo direttamente (ed unicamente) la decisione di merito, è precluso nel giudizio di cassazione l'esame d'ufficio della questione medesima ove nessuna delle parti abbia più censurato tale pronuncia con specifico motivo di ricorso per cassazione, con conseguente passaggio in giudicato della stessa nella parte in cui il giudice d'appello ha ritenuto la sua giurisdizione.

Cass. civ. n. 12562/1998

Va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che sia stato proposto, contestualmente e con un unico atto contro una pluralità di sentenze da più soggetti i quali, nella precedente fase di merito, avevano agito in separati processi, poiché, al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge, è riservato solamente al giudice il potere, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., di riunire i processi.

Cass. civ. n. 5802/1998

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico — formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Cass. civ. n. 5406/1998

La Corte di cassazione deve procedere all'esame diretto degli atti processuali allorché – in relazione alla denuncia di violazione di giudicato interno (peraltro accertabile anche d'ufficio) – si tratti di verificare il contenuto di una sua (precedente) pronuncia di annullamento ed i conseguenti limiti dell'indagine demandata al giudice di rinvio.

Cass. civ. n. 5135/1998

L'errore di calcolo o materiale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ogni qual volta esso non sia conseguenza di un'inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione, dovendosi in tal caso far ricorso necessariamente alla procedura di correzione prevista dell'art. 287 c.p.c.

Cass. civ. n. 4397/1998

L'accordo diretto alla immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado (cosiddetto revisio per saltum), concretandosi nella rinunzia ad un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procuratori speciali, mentre non è sufficiente che esso venga concluso dai rispettivi procuratori ad litem, e deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell'appello, avendo quale oggetto, secondo l'espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c., una sentenza «appellabile» e non essendo previsto come mezzo per superare l'intervenuta formazione del giudicato bensì quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge da parte della Corte di cassazione. Il suddetto accordo, in quanto presupposto indeclinabile per l'impugnazione di una sentenza di primo grado dinanzi al giudice di legittimità, deve inoltre preesistere o quanto meno esser coevo alla proposizione del ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 4183/1998

Le prove raccolte in un diverso giudizio danno luogo ad elementi meramente indiziari. Consegue che la mancata valutazione di tali prove non è idonea ad integrare il vizio di motivazione, in quanto, il difetto riscontrato non può costituire punto decisivo, implicando non un giudizio di certezza ma di mera probabilità rispetto all'astratta possibilità di una diversa soluzione.

Cass. civ. n. 3638/1998

La trasformazione di una società commerciale in una società di tipo diverso comporta soltanto il mutamento formale di una organizzazione societaria e non la creazione di un soggetto distinto dal precedente. Ne deriva che il ricorso per cassazione resta riferibile al soggetto che è stato parte del giudizio di merito ancorché ne sia mutata la denominazione, sempreché proposto da persona che ne abbia la rappresentanza.

Cass. civ. n. 1778/1998

Il contrasto fra l'affermata regolarità della notificazione in quanto avvenuta nella residenza anagrafica della parte notificata e le certificazioni da questa prodotte in giudizio dalle quali emerga una diversa localizzazione della residenza, configura errore revocatorio della sentenza di appello, ex art. 395 n. 4 c.p.c., non suscettibile di esser dedotto in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione.

Cass. civ. n. 751/1998

In materia di invalidità, le valutazioni del consulente tecnico alle quali il giudice di merito abbia aderito possono essere censurate in sede di legittimità solo per vizi logico formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata), o nella omissione di accertamenti strumentali dai quali — secondo le predette nozioni — non può prescindersi ai fini di una corretta diagnosi; in mancanza della denuncia di tali vizi, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato sulla consulenza tecnica.

Cass. civ. n. 417/1998

Non è ammissibile, avverso sentenza appellabile emessa dal pretore giudice del lavoro, il ricorso per saltum in cassazione sull'accordo delle parti di omettere l'appello ai sensi dell'art. 360 secondo comma c.p.c. Ciò perché tale norma fa testuale riferimento alla sentenza appellabile «del tribunale», e non è pertinente, in proposito, il rinvio generale posto dall'art. 111 c.p.c. (riguardante esclusivamente le disposizioni da applicare nei procedimenti «davanti» al pretore e al tribunale). Né la suddetta norma dell'art. 360 può ritenersi implicitamente modificata dalle intervenute riforme del codice di rito – sino a quella, recente, del 1990 – e neppure può essere applicata, con interpretazione estensiva o analogica, fuori dal caso in essa considerato.

Cass. civ. n. 13045/1997

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Cass. civ. n. 10261/1997

Il controllo di legittimità devoluto alla Corte di cassazione trova i suoi invalicabili limiti (al di là delle ipotesi di questioni rilevabili ex officio) nell'oggetto e nel contenuto dei motivi di ricorso (e non di eventuali, ulteriori — e, pertanto, irrilevanti — doglianze contenute in successive difese), nel senso che l'esame della questione sottoposta al vaglio della corte regolatrice deve arrestarsi alle sole argomentazioni ed affermazioni contenute nella sentenza impugnata che siano indicate come oggetto di censura da parte del ricorrente, ed alle sole, correlative censure conseguentemente sollevate. (Nella specie, la Corte territoriale aveva ritenuto che la indivisibilità della interruzione di un procedimento relativo a cause scindibili non fosse conseguenza di un principio di diritto più volte affermato dalla S.C., bensì effetto della dichiarazione della parte — poi ricorrente sul punto — che aveva chiesto, a suo tempo, al G.I. della causa di merito «la dichiarazione di interruzione nei confronti di tutte le parti in causa». La S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, osservava, ancora, come non fosse, nella specie, consentito valutare la correttezza della ratio decidendi dell'impugnata decisione né sotto il profilo della esattezza dell'affermazione secondo la quale l'interruzione del processo, nel caso di specie, ben poteva esser dichiarata soltanto limitatamente alla parte colpita dall'evento interruttivo, né sotto quello della conformità a diritto della decisione adottata in concreto — interruzione dichiarata tout court in seguito a richiesta dalla parte — per non avere il ricorrente formulato espressa censura rispetto a tale profilo della motivazione).

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Consulenze legali
relative all'articolo 360 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. S. chiede
giovedì 23/02/2023 - Puglia
“Sono liquidatore di una piccola società appaltatrice del servizio di nettezza urbana del comune, con il quale venne stipulato un contratto d’appalto a trattativa privata con precisi limiti (soltanto rifiuti solidi urbani, territoriali, di mezzi utilizzati, ecc.) e con prezzi analiticamente fissati per ogni prestazione(lavaggio dei cassonetti, il prezzo di esercizio dei compattatori, il servizio domenicale, lavaggio delle strade, ecc.),
Nel corso dell’appalto, il comune interpretando male il contratto d’appalto pretese dall’appaltatrice, pena la risoluzione del contratto e affidamento ad altri l’appalto e in danno, l’estensione del servizio a 3 Campeggi abusivi (neanche nominati nel contratto), alla raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali degli opifici, a tutto il territorio comunale e non a quello urbano (campagne, aziende agricole, villini nella zona collinare, ecc.), il trasporto dei rifiuti a qualsiasi distanza quando in contratto era fissato la distanza massima di 25km., il numero dei cassonetti previsti in 200 si aumentavano a 318 unità, e perfino del costo dello smaltimento dei rifiuti nella discarica autorizzata (in questo caso facendo riferimento all’oggetto del contratto: “Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”).
Gli amministratori comunali erano così convinti che il servizio appaltato comprendesse la raccolta di qualsiasi tipo di rifiuto, esteso a tutto il territorio, ai campeggi e allo smaltimento, che al rifiuto della società appaltatrice, il comune convenne in giudizio quest’ultima chiedendo la restituzione di quanto aveva pagato fino ad allora alla discarica, la risoluzione del contratto, e perfino il fallimento, atteso che la somma richiesta era superiore alle disponibilità finanziarie e patrimoniali della società appaltatrice. Il comune perse in primo grado e nel secondo grado.
In seguito alla sentenza di appello di condanna, il comune rinsaviva e spontaneamente con Offerta Reale pagava le maggiori percorrenze per il trasporto dei rifiuti in discarica oltre i 25 km., e per l’estensione del servizio alle predette realtà(campeggi, case sparse nell’intero territorio comunale, rifiuti degli opifici) convocò la società appaltatrice per una bonaria composizione della richiesta di ristoro per il servizio reso in supero a quello appaltato, ma non si raggiunse l’accordo. In sostanza il comune volle rimandare alle successive amministrazioni l’onere del pagamento.
L’appaltatrice convenne in giudizio il comune, il cui difensore non contestò il maggior servizio reso, ma che detto servizio avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico contratto con il relativo impegno di spesa, e in mancanza dell’atto scritto era da ritenersi nullo.
La società si difese eccependo che il maggior servizio era stato ritenuto come dovuto dall’appaltatrice interpretando male il contratto (come peraltro eccepito nella causa dello smaltimento dei rifiuti di cui sopra, dove il comune rimase soccombente), e quindi non poteva stipulare il contratto aggiuntivo per i maggiori servizi, ritenendo quest’ultimi dovuti contrattualmente.
Il giudice di primo grado condannava la società stabilendo che il contratto d’appalto era “a corpo” e “non a misura”, ciò che neanche la difesa avversaria aveva sostenuto, e che pertanto comprendeva anche l’estensione di cui sopra. Dell’atto scritto pena la nullità del contratto del servizio aggiuntivo, la sentenza non ne parlò.
La società ricorse in Appello, eccependo che non si trattava di “contratto a corpo”, ossia del contratto dove l’appaltatore accetta di eseguire i lavori fissati da un preciso progetto del comune, ma di un contratto convenuto a trattativa privata con precisi limiti, analiticamente, e prezzo per prezzo. E che “il corpo” del contratto definiva l’ambito del servizio da rendere.
La Corte di Appello con due paginette respingeva l’appello con condanna della società motivando: a) “se le prestazioni richieste dal comune non erano dovute, la società avrebbe avuto ragione di rifiutarle”. Tale espressione mi pare assurda, in quanto l’appaltatrice a detta della Corte avrebbe dovuto rifiutare e interrompere un servizio pubblico necessario qual’è quello di igiene urbana, imposto e richiesto pena di risoluzione del contratto da ben 3 Sindaci e un Commissario prefettizio, in qualità di massima autorità sanitaria locale e di protezione civile;
b) “Gli enti pubblici devono essere redatti per iscritto sotto pena di nullità, rilevabile dal giudice anche di ufficio”, e che dovrebbero pagare di persona gli amministratori e dirigenti che ebbero a richiedere il maggior servizio (ossia 3 sindaci, 2 Comandanti della Polizia Municipale, Dirigenti vari, ecc.,): ma tutti questi soggetti erano convinti di richiedere il maggior servizio ai sensi del contratto d’appalto, e sarebbe paradossale che gli stessi fossero coscienti di pagare con il loro patrimonio un servizio pubblico necessario. Peraltro se ne fossero stati coscienti anche successivamente, avrebbero sanato con il ricorso alla normativa sui debiti fuori bilancio il costo del servizio di igiene pubblico oltremodo utile all’ente comunale e ai cittadini.
Domando se ci sono gli estremi per il ricorso in Cassazione, a mio avviso puntando sul fatto che il comune richiese il maggior servizio interpretando male il contratto d’appalto.
Distinti saluti”
Consulenza legale i 20/03/2023
In primo luogo, va chiarito che la possibilità di proporre ricorso per cassazione è estremamente limitata, sia per le particolari caratteristiche di tale tipo di giudizio, che è limitato ai soli profili di legittimità, sia a seguito delle novità previste dalla cosiddetta “riforma Cartabia” recentemente entrata in vigore.
Infatti, le norme introdotte per mezzo di tale novella hanno effetto, per quanto qui interessa, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.
In particolare, il nuovo art. 360 c.p.c. esclude, quando la pronuncia di appello confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, la possibilità di ricorrere per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
È pur vero che nel caso di specie la motivazione della sentenza d’appello si discosta dalle considerazioni del Tribunale, ma va comunque messo in conto il rischio che la controparte contesti – e che la Suprema Corte dichiari - l’inammissibilità di un eventuale motivo formulato sotto tale profilo.
In ogni caso, posto che la valutazione circa la possibilità di proporre la censura relativa all’omesso esame di un fatto decisivo non può prescindere anche dall’esame degli atti parte (che non è possibile fare in questa sede), ci si concentrerà nel presente parere sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto (assumendo che nel caso di specie non vi siano contestazioni circa giurisdizione, competenza e nullità della sentenza e del procedimento).

Vanno, tuttavia, chiariti preliminarmente alcuni concetti, che non sembrano richiamati in modo del tutto esatto nella richiesta di parere e nelle successive integrazioni.
Ci si riferisce in particolare a:
1) differenza tra appalto a corpo e a misura: la distinzione non riguarda il metodo di scelta del contraente (ad es. trattativa privata), ma si riferisce specificamente al metodo di calcolo del corrispettivo. Nell’appalto a corpo il prezzo è fisso ed invariabile e viene complessivamente considerato per l’insieme delle prestazioni dedotte in contratto, mentre nell’appalto a misura vengono indicati i singoli prezzi delle lavorazioni e il corrispettivo viene calcolato in base alle quantità effettivamente svolte;
2) responsabilità degli amministratori per danno erariale: è il concetto a cui si riferisce la Corte d’Appello, secondo cui gli amministratori e funzionari pubblici rispondono con il proprio patrimonio per spreco di risorse economiche pubbliche derivante da dolo o colpa grave;
3) debito fuori bilancio: è possibile il riconoscimento di tale debito ai sensi dell’art. art. 194 del T.U.E.L. per l’acquisizione di beni e servizi che hanno comportato spese che non abbiano seguito le corrette procedure contabili (soprattutto relative all’impegno di spesa). Il debito fuori bilancio, però, non è uno strumento per sanare la responsabilità di cui al punto 2, ma un rimedio straordinario per dare una copertura finanziaria a spese che appunto non erano previste nel bilancio.

Tanto chiarito, le due posizioni che si fronteggiano sono, da una parte, l’esecutore che non riteneva essere previste nel contratto le prestazioni aggiuntive e ne richiede il pagamento e, dall’altra, il Comune, che non ritiene di dover alcun corrispettivo (avanzando però sul punto difese che non sembrano del tutto lineari).
Il punto focale, dunque, è l’interpretazione delle clausole contrattuali, che però non è assolutamente semplice dedurre a motivo di ricorso per cassazione.
Infatti, secondo la giurisprudenza, né la censura ex n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) né la censura ex n. 5 (omesso esame) del comma 1 dell'articolo 360 del Cpc possono risolversi in una critica del risultato interpretativo, del contratto oggetto di controversia, raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cassazione civile sez. I, 28 giugno 2022, n. 20758).
Ancora, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente che voglia fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato o li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cassazione civile sez. II, 13 maggio 2022, n. 15315; Cassazione civile sez. III, 03 febbraio 2022, n. 3288).

Nel caso di specie, dunque, sarebbe forse più opportuno puntare, più che su una errata interpretazione del contratto in punto appalto a corpo e a misura, sulla violazione dei principi relativi al maggior compenso per le varianti degli appalti a corpo.
La motivazione della sentenza, infatti, non sembra soddisfacente nel punto in cui afferma che la prestazione aggiuntiva non avrebbe dovuto essere eseguita, senza però arrivare alle debite conseguenze del fatto che – se essa è stata eseguita e non era prevista nell’originario oggetto del contratto – essa vada quindi remunerata.
Infatti, come anche ricordato nella richiesta di parere, in tema di appalto di opere pubbliche, pur essendo il prezzo "a corpo" fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo "a corpo" accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto "a corpo" non può trasformarsi progressivamente in appalto a "misura" (Cassazione civile sez. I, 07 giugno 2012, n. 9246).
Il fatto che manchi una pattuizione scritta, inoltre, non comporta l’impossibilità per l’esecutore di vedersi pagare il corrispettivo, ma determina ad esempio la necessità di proporre un’azione di indebito arricchimento nei confronti dell’Ente.
In definitiva, pare possibile provare a formulare un motivo di ricorso con oggetto i profili sopra descritti, tenendo però conto che vi è la non remota possibilità che esso venga ritenuto attinente ad aspetti non censurabili in Cassazione secondo la giurisprudenza sopra ricordata.
In alternativa, si potrebbe forse valutare, ma qui è necessario valutare la portata dei precedenti giudicati in rapporto anche alla sentenza della Corte d’Appello, se avviare un giudizio contro il Comune per indebito arricchimento.

Vito L. chiede
martedì 09/06/2020 - Puglia
“Salve,
In primo grado vinciamo e la sentenza viene impugnata in appello per vizio di costituzione dei convenuti,perché l’avvocato non era legittimato a sottoscrivere atto di costituzione in giudizio di cause superiori al valore di 50 mil l.
L’Appelo rigetta il ricorso confermando che la doglianza sollevata dai ricorrenti è fondata in parte,in quanto la nuova regolare costituzione che avvenne tardivamente(6 mesi dopo)con avvocato abilitato ha permesso il proseguimento del processo di primo grado,quindi l’appello ha rigettato il ricorso,perche i convenuti risultano costituiti tardivamente con effetto ex nunc.
Ora i ricorrenti sono andati in cassazione sollevando gli stessi motivi(anche nel merito).
Sollevano il fatto che la nuova costituzione è stata effettuata congiuntamente ad avvocato praticante e che il testimone fu citato quando era alle redini del processo l’avvocato praticante,quindi il procedimento secondo i ricorrenti è da annullare e rimettere a primo giudice o appello che sia dichiarando nulla la sentenza di primo grado.
in pratica stanno cercando in tutti i modi di annullare tutto il procedimento chiedendo alla cassazione di annullare il tutto a causa del vizio in costituzione,rimettere a primo giudice ed annullare un testamento pubblico.
Nei 2 gradi non trovano problematiche sulla questione testamento pubblico ed incapacità di testare,solo in appello di dichiarano nullo l’atto originario di costituzione per i motivi sopra elencati ma la corte d’appello dichiara che con la nuova costituzione avvenuta tardivamente il processo è potuto proseguire.

Pensate che ci siano in cassazione le condizioni per rimandare tutto al primo grado?dopo aver vinto primo e secondo grado?

Grazie”
Consulenza legale i 16/06/2020
I motivi per cui è possibile ricorrere in cassazione sono elencati all’art. 360 c.p.c.
Nella presente vicenda, i motivi per cui è stato interposto ricorso sono quelli di cui ai punti 3 e 4 della predetta norma in quanto si eccepisce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti oltre alla nullità della sentenza relativamente al vizio di costituzione dei convenuti.
Per quanto attiene questo ultimo aspetto, oggetto del primo motivo del ricorso, si osserva quanto segue.

Nella sentenza di appello, il giudice aveva evidenziato che la seconda costituzione non avesse sanato la precedente bensì avesse costituito una nuova costituzione con effetti ex nunc.
Come ha ribadito la Suprema Corte nella ordinanza n.18047 del 2019 l'iscrizione all'albo professionale di cui agli artt. 24 r.d.l. n. 1578 del 1933 ha natura costitutiva ai fini dell'esercizio della libera professione forense davanti ai tribunali o alle corti di appello, con la conseguenza che nella vigenza della citata normativa l'atto sottoscritto da un praticante non ancora iscritto all'albo professionale degli avvocati è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale ( v. Cass., 19/12/2014, n. 26898 ), attesa la stretta attinenza alla costituzione del rapporto processuale”.
Nella sentenza a Sezioni Unite n. 10414 del 2017 la Corte aveva altresì evidenziato che il difetto di ius postulandi ”non potrebbe mai essere sanato mediante rilascio di procura alle liti in favore dello stesso soggetto che si è costituito in giudizio, sia pure irregolarmente, come è per la fattispecie disciplinata dall'art. 182 c.p.c., comma 2. Si dovrebbe infatti consentire la costituzione in giudizio di altro soggetto”.
E nella sentenza di Cassazione n.3917 del 2016 si era affermato che: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, l’iscrizione nell'albo professionale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 24 e segg., ha natura costitutiva ai fini dell'esercizio della libera professione forense davanti ai Tribunali o alle Corti di appello, con la conseguenza che l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione sottoscritto da un praticante procuratore, non ancora iscritto nell'albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere soltanto l'attività indicata nell'art. 8 del R.D.L. cit., è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, data la stretta attinenza alla costituzione del rapporto processuale”.
Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, possiamo affermare quindi che quanto statuito nella sentenza della Corte di appello sia corretto.
Infatti, il giudice di secondo grado ha ribadito che il vizio non è sanabile evidenziando però nel contempo che nel caso di specie vi è stata la costituzione di altro avvocato abilitato.
Quindi non una sanatoria (non essendo possibile) ma una vera e propria nuova costituzione che ha avuto come conseguenza la “decadenza dalle richieste istruttorie”.

Pertanto, quanto argomentato nel primo motivo del ricorso in Cassazione appare privo di fondamento in quanto si lamenta che il giudice di merito abbia attribuito un effetto di sanatoria alla nuova costituzione, effetto che in realtà non è stato attribuito come risulta ictu oculi dalla sentenza di appello.
Dunque, il primo motivo di ricorso non appare sufficiente per riportare “indietro” il processo al primo grado.

Con riguardo gli altri motivi, si osserva quanto segue.

Nel secondo motivo, parte ricorrente lamenta che la corte d’appello non abbia disposto la rinnovazione dell’istruttoria in quanto la sentenza di primo grado (non in nostro possesso) si sarebbe basata su prove testimoniali indotte dal soggetto non abilitato al professione di avvocato.
Anche tale motivo non appare fondato principalmente per due ragioni.
La prima è che comunque la sentenza di appello si è fondata essenzialmente sulla CTU e non sulle prove testimoniali.
La seconda è che la rinnovazione dell’istruttoria (art. 356 c.p.c.) è comunque un potere discrezionale non censurabile in cassazione, come ha più volte ribadito la Suprema Corte (Cfr. sentenza n. 1754/2012).

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso lamentano la violazione e falsa applicazione da parte della Corte di appello rispettivamente dell’art. 591 c.c. e dell’art. 463 c.c.
Ebbene, per come sono formulati detti motivi appaiono inammissibili in quanto implicitamente richiedono di rivalutare i fatti storici.
Come ha evidenziato, la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n.34476 del 2019: “È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.”

Alla luce di tutto quanto precede, in risposta alla domanda contenuta nel quesito, possiamo quindi ipotizzare che probabilmente non vi sono le condizioni per un annullamento con rinvio da parte della cassazione.
Ovviamente ciò in termini puramente probabilistici tenuto conto anche del fatto che non siamo in possesso di tutti i documenti di causa.

Anna R. chiede
mercoledì 02/12/2015 - Toscana
“Posso avvalermi dell'art.360 riguardante forse il punto 5?
Le spiego il mio caso: nel maggio 2003 è venuto a mancare l'unico mio fratello; l'appartamento in cui abitava , di proprietà di mia madre che era ancora in vita, era occupato dalla sua compagna alla quale per legge andava 1/6 della quota ereditaria, 1/6 alla figlia di mio fratello che vive con la madre separata in un altro appartamento, 1/6 a me, 4/6 a mia madre, la quota maggiore.
Essendo giunti nella legittima determinazione di dividere il patrimonio per vedersi attribuire le proprie quote, abbiamo contattato in maniera pacifica, la compagna di mio fratello che abita nell'appartamento, e non trovando accordo, siamo stati costretti ad intentare la causa per lo scioglimento dei beni insieme agli altri comproprietari. Ad oggi 2015, la compagna di mio fratello è ancora li ad occupare l'appartamento a titolo gratuito. Nel mese di Agosto 2011 è arrivata la sentenza di primo grado, nel frattempo mia madre era deceduta e precisamente nel Dicembre 2006.
La sentenza dichiarava che io ero l'unica proprietaria dell'immobile; premetto che dopo la morte di mia madre ero diventata la maggiore quotista poichè la parte della sua quota, dopo la morte di mio fratello, l'avevo acquistata io. Seppure la sentenza era a mio favore, proprio da questa, sono sorti per me seri problemi; in Essa non era stato evidenziato che l'occupante dovesse lasciare l'appartamento. Il mio avvocato ha consegnato il verbale all'ufficiale giudiziario del Comune perchè intervenisse, ma ciò non è stato possibile perchè secondo lui non era specificato nella sentenza. Purtroppo per me non è finita qui; ho dovuto affrontare una nuova causa per il rilascio dell'immobile occupato abusivamente e tenuto in stato di degrado, andando in contro a spese che sono: legali,condominiali,lavori straordinari del palazzo, tasse Imu e quant'altro. Come se ciò non bastasse , mi è stato fatto ricorso in Appello, non ritenendo giuste le motivazioni della sentenza, la quale le ha dato torto e l'ha indotta di nuovo a far ricorso in Cassazione. Tutto ciò mi ha danneggiato dal punto di vista sia economico che psicologico;mentre invece la controparte approfittando del fatto che è nullatenente ed ha per questo diritto al gratuito patrocinio della difesa, persiste nel suo intento. Devo proprio concludere che questa sentenza di Primo Grado mi ha causato molti problemi che penso siano da imputare ad una grave omissione del giudice. Vorrei sapere da voi se questa mia sensazione è fondata oppure no, se è si, posso fare Ricorso, come, a chi, quando dato che deve ancora svolgersi la prima udienza delle Cassazione.”
Consulenza legale i 11/01/2016
Nel caso di specie non è possibile stabilire con certezza se vi sia una responsabilità del giudice che ha deciso il primo giudizio descritto, in quanto la sua eventuale sussistenza dipende da una pluralità di fattori. Come prima cosa si deve considerare se per caso nel processo non è stata espressamente chiesta la condanna della controparte, proponendosi al contrario azione solo per accertare la spettanza della proprietà del bene; in questo caso il giudice non avrebbe potuto pronunciare di sua iniziativa una condanna, dovendosi attenere alle domande poste ritualmente dalle parti.

Dal quesito si evince che dopo un primo giudizio ne è stato instaurato un altro volto ad ottenere il rilascio del bene e che questo secondo processo, dopo il primo grado e quello d'appello, pende oggi in Cassazione.

Tra i motivi che l'art. 360 c.p.c. indica quali motivi di impugnazione di una sentenza dinanzi la Cassazione vi è effettivamente quello di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" (art. 360 n. 5). Tuttavia, questa norma non concerne la possibilità di far valere una responsabilità del giudice per aver omesso di pronunciare sulle domande poste dalle parti al fine di ottenerne la condanna; bensì quella di cassare la sentenza pronunciata tra quelle parti ed impugnata, e di riformarla perché presenta un vizio.

Pertanto, se si dovesse ritenere che sussiste una responsabilità del giudice del primo processo questa dovrebbe essere fatta valere in un autonomo giudizio. La responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie è regolata dalla l. 117/1988 (legge Vassalli), recentemente riformata dalla l. 18/2015.

In sintesi, la legge prevede una responsabilità indiretta, in quanto il cittadino agisce nei confronti dello Stato (che poi potrà rivalersi contro il magistrato). Il diritto al risarcimento spetta a chi ha subito un danno a causa di un comportamento, un atto o un provvedimento posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave, ovvero a causa di diniego di giustizia. Ai sensi della formulazione della norma vigente fino al 2015 il risarcimento spetta per i danni (patrimoniali e non) derivanti dalla privazione della libertà personale. Le ipotesi che generano colpa grave sono tipizzate dalla stessa legge (art. 2), che definisce anche il diniego di giustizia (art. 3). L'art. 2 co. 2 prevede una clausola di salvaguardia che esclude la responsabilità per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e valutazione del fatto e delle prove; nella formulazione attuale ciò vale salve le ipotesi di dolo o colpa grave.
La competenza è del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello, da determinarsi ai sensi dell'art. 4.
L'azione può essere proposta solo dopo che sono stati esperiti i rimedi di impugnazione ordinari (ad. es. ricorso in appello e in cassazione avverso una sentenza del Tribunale) o gli altri rimedi avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e, in ogni caso, quando non sia più possibile la revoca o la modifica del provvedimento. L'azione va proposta a pena di decadenza entro 3 anni (nell'attuale formulazione della legge, 2 anni nella formulazione ante riforma 2015) da quando è possibile esperirla ovvero 3 anni da quando è avvenuto il fatto (se il grado del procedimento in cui il fatto si è verificato non è concluso), ovvero in caso di diniego di giustizia 3 anni (2 anni nella formulazione ante 2015) dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato doveva provvedere.

Per completezza vi è da dire che i ricorsi presentati nel tempo ai sensi della predetta legge raramente sono stati accolti, essendosi quasi sempre conclusi in senso negativo per il ricorrente.

Guglielmo chiede
mercoledì 16/04/2014 - Veneto
“L’articolo 360 cpc indica i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione. Nel mio caso forse possono venir considerati i punti 3 o 5.
Il fatto “danni a un immobile di nuova costruzione” – Con sentenza della corte di Appello del 2013 veniva condannata l’impresa (A eredi), il progettista e D.L. di tutte le opere ( B geometra), mentre il progettista delle opere in C.A. (C ingegnere). La mancata condanna di questi, se considerate le motivazioni del giudice potrebbe essere accettabile. Ma questi nulla dice su quanto eccepito nella memoria conclusionale pag. 30 della memoria conclusionale attorea che dice: "In questo modo il progettista, in contrasto con il progettista/D.L. T., ha operato in aperta violazioni di quanto previsto dall’art, 3 L 1086/1971, la quale richiede che questa figura professionale sia il responsabile diretto di tutta l’edificazione". Tale normativa è stati richiamata anche in atto di appello.
Stante questo, all’art. 3 il progettista delle opere in C.A. (C) è responsabile della progettazione di tutte le opere collegate alla sua progettazione. Non esiste una progettazione esecutiva delle murature, mentre dei solai al disotto della portata prevista, i progetti non sono stati depositati ritualmente solo in parte, ma riconosciuti non idonei dal CTU. Alla luce di questo si può ricorre in Cassazione con motivazione congrua?

Il giudice dimezza i canoni accertati dal CTU motivando che la mancata locazione "è dipesa anche dal comportamento del R". Ed infatti fin dal 1991 l’ing L. osservava che "l’edificio allo stato in cui oggi si trova può senz'altro essere utilizzabile per l’uso a cui è stato progettato e costruito cioè di “magazzino artigianale” in quanto completo di tutto il necessario a tal uso" omissis "Certo, prima della locazione andrebbe assoggettato agli opportuni lavori di ripristino che l’attore non ha sino ad oggi effettuato data la vertenza in corso". In tal caso, conclude il CTU, "il Comune avrebbe potuto rilasciare l’agibilità". Il giudice conclude dichiarando che i lavori non sono eccessivi se rapportati al 2004 ( anno della CTU).
Domanda: gli interventi, non erano eccessivi per chi ? Valutazione soggettiva o oggettiva? Valutazione provata o non provata? Quali disponibilità aveva il R. in quel frangente? E’ stata provata la disponibilità economica del R.? Era un dovere del R. intervenire o delle controparti? Gli interventi sarebbero stati riconosciuti dai giudici e dalle controparti e quindi liquidati ? Gli interventi sarebbero stati in contrasto con l’obbligo del fare, che non ammette l’intervento diretto del danneggiato che deve chiedere al giudice la determinazione delle modalità esecutive ? (vedi art. 612 cpc che indica le modalità dell’esecuzione al giudice).
Le conclusioni del giudice sono del tutto soggettive, non basate su prova che dimostri la capacità economiche del R. di intervenire sull’immobile, né rientra nelle “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza" (art. 115 c.p.c).
Le mie capacità economiche non rientrano nella comune esperienza, inoltre vanno rifatte tutte le murature e interventi sui solai, non supportati da calcoli tutti da calcoli di fattibilità e progettazione. Dimezzare i canoni da parte del giudice a mio avviso non rientra nella discrezionalità del giudice stante le motivazioni.
E’ corretta tale interpretazione? E’ motivo di ricorso per Cassazione?”
Consulenza legale i 05/05/2014
Il ricorso per Cassazione costituisce l'ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento giuridico ed è caratterizzato dal fatto che possono essere conosciuti esclusivamente gli errori di diritto, per censurare sentenze viziate o genericamente ingiuste.
Con il ricorso si mira all'annullamento della sentenza, lasciando che la causa venga rinviata ad altro giudice di merito (c.d. "rinvio") per ricevere quindi una nuova e più corretta definizione.

Pertanto, la Cassazione vaglia, non il merito della causa, bensì la sentenza di secondo grado (quella di "appello"), individuando gli errori di attività processuale (ossia di conduzione da parte del giudice del processo, c.d. errores in procedendo: ad esempio il vizio di violazione della giurisdizione o competenza) e quelli in giudizio (c.d. errores in procedendo, ad esempio l'inesatta individuazione della norma applicabile alla fattispecie).
Nel caso di specie la sentenza viene ritenuta ingiusta sotto due profili:
1. La sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna del progettista ai sensi dell'art. 3 della l. 1086/1971;
2. Il giudice d'appello avrebbe posto alla base della sua decisione un fatto (le possibilità economiche della parte di procedere all'esecuzione di lavori correttivi dei difetti anche prima della chiusura del processo) che mai era stato allegato in corso di causa da nessuna delle parti.

Quanto al primo punto, rientra nella competenza della Cassazione stabilire se vi sia stata violazione o falsa applicazione di una norma. Pertanto è ben possibile censurare la sentenza di primo grado per non aver applicato l'art. 3 della l. 1086/1971 alla condotta del progettista. Ciò, però, va motivato innanzi alla Corte di cassazione, specificando in ricorso dove si trovi l'errore commesso dalla Corte d'appello nell'interpretare la norma. Ad esempio, se la sentenza dice che la l. 1086/1971 non trova applicazione in quanto il progettista è esente da colpa, questo è un giudizio nel merito dei fatti e non può essere oggetto di ricorso per Cassazione. Al contrario, se si lamenta che il giudice di secondo grado ha ritenuto che la norma non si applicava al caso di specie perché richiede la colpa del progettista mentre la norma in realtà prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tale censura può essere fatta valere in Cassazione.
Non è possibile dare in questa sede indicazioni concrete sulla probabilità di accoglimento di una siffatta censura, in quanto sarebbe fondamentale studiare con estrema attenzione tutti gli atti processuali.
In generale, è possibile dire che il Giudice non è tenuto, in sentenza, a prendere posizione su qualsiasi affermazione contenuta negli atti di parte. Ai sensi dell'art. 132 del c.p.c., la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (nuova formulazione introdotta con l. 18 giugno 2009, n. 69). La motivazione, quindi, deve essere concisa e ciò non può coesistere evidentemente con un obbligo del giudice di riprendere tutte le argomentazioni delle parti e controbattere a ciascuna di esse. L'obbligo di motivazione non si estende, quindi, a tutte le potenziali ricostruzioni che possono suffragare o contraddire la soluzione adottata dal giudice, ma solo a quelle decisive, ovvero quelle che hanno condotto alla decisione (v. ad es. Cass. civ., n. 11673/2007).
Se, nel caso di specie, la Corte d'appello ha escluso la condanna del progettista motivando in modo logico e coerente, il fatto di non aver menzionato nella pronuncia l'art. 3 della l. 1086/1971 è irrilevante e non è motivo, di per sé, di censura in Cassazione.

Arrivando al secondo punto, va innanzitutto chiarito che per "fatti di comune esperienza", si intendono fatti acquisiti alla conoscenza della collettività, con un certo grado di certezza, tali da apparire indubitali e incontestabili. Ad esempio, costituisce fatto notorio la svalutazione monetaria o il valore dei terreni in una determinata zona. Invece, non costituisce fatto che rientra nella comune esperienza quello che implica cognizioni particolari o conoscenza di determinate situazioni specifiche.
Certamente, la situazione economica di un soggetto, parte di un processo, se non è stata oggetto di approfondita istruttoria nel corso del giudizio, non può costituire un fatto che il giudice può porre alla base della propria decisione.
Il fatto di aver deciso un aspetto importante della vicenda (condanna al pagamento dei canoni) genericamente rilevando che l'attore avrebbe potuto svolgere alcuni lavori durante la vigenza della vertenza giudiziale, potrebbe costituire in astratto un vizio di motivazione se il Giudice avesse posto alla base della pronuncia sul punto solo la presunzione che l'attore avrebbe potuto in effetti svolgere alcuni lavori ripristinatori. Tuttavia, probabilmente il giudice si è pronunciato su una domanda della controparte, che ha chiesto (si suppone in via subordinata) la riduzione del risarcimento dovuto per concorso di colpa dell'attore. Se una tale domanda è agli atti, sarebbe stato onere dell'attore controbattere a tali affermazioni provando che egli non era nella situazione economica per provvedere al rispristino dei locali e quindi alla loro fruttuosa locazione. Se non l'ha fatto, il giudice può ritenere non contestato, e quindi provato, quanto affermato dal convenuto.
Anche in questo caso, non è possibile fornire una risposta precisa, che necessiterebbe di un esame approfondito di tutti gli atti processuali.

Si chiede, inoltre, se il giudice avrebbe dovuto liquidare il costo di eventuali opere di ripristino dell'immobile. La risposta è positiva, laddove l'attore fosse comunque riuscito a provare la responsabilità delle controparti e la situazione dei luoghi pre-ripristino fosse stata "cristallizzata" all'interno di una consulenza tecnica svoltasi nel contraddittorio delle parti (che quindi il giudice avrebbe potuto utilizzare come prova).

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