Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12990 del 5 giugno 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difetto di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione, rileva non solo se riguarda un fatto principale, ma anche quando riguarda un fatto secondario, dal quale si possa argomentare per concludere in ordine al fatto principale costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo del diritto controverso, tenuto conto sia del nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (il quale fa riferimento al "fatto controverso e decisivo per il giudizio") sia dell'art. 111, comma 2, Cost. (che ha costituzionalizzato il principio del contraddittorio), da cui deriva il dovere del giudice (che può essere assolto anche con una pronuncia implicita) di prendere posizione su qualsiasi fatto che sia stato oggetto di specifica controversia tra le parti, indipendentemente dalla sua natura principale o secondaria. Infatti, quando ne è controversa l'esistenza, qualsiasi fatto viene in discussione come oggetto di prova e di giudizio, con la conseguenza che: 1) il disconoscimento della natura principale (costitutiva, impeditiva, modificativa o estintiva) del fatto controverso costituisce errore di qualificazione giuridica, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; 2) l'omessa considerazione di un fatto controverso che sia effettivamente principale può dar luogo a omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; 3) l'omessa considerazione di un fatto controverso che effettivamente non sia principale può dar luogo soltanto ad un vizio di motivazione, potendo essere considerata sempre implicita la pronuncia che lo riguarda.

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