Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26426 del 3 novembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difetto di motivazione su questioni di fatto rientra nella violazione di legge, che legittima la proposizione di ricorso per cassazione ex art. 111, comma settimo, Cost., quando si traduca nella radicale carenza della motivazione, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente ), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé. (Nella specie la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza sull'opposizione agli atti esecutivi proposta per asserita irregolaritą della notifica a mani del portiere dello stabile, ex art. 139, terzo comma, c.p.c. ).

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