Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13366 del 11 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora una parte assuma che la sentenza impugnata con ricorso ordinario per cassazione, č viziata a causa della erronea interpretazione di un fatto da parte del giudice di merito, che ha fondato la sua decisione sulla esistenza di un fatto risultante chiaramente inesistente dagli atti o documenti processuali, il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto trattasi di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato dall'art. 395 c.p.c. (Nel caso di specie, il giudice di merito, nella lettura di un documento processuale costituito da un modulo proveniente dall'Inail, aveva ritenuto barrata una casella – mentre il ricorrente affermava che la stessa non fosse barrata – e da tale alterata lettura del documento aveva desunto l'esistenza di un rifiuto dell'ente di erogare le prestazioni per inabilitā temporanea in favore del lavoratore.

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