Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19271 del 14 settembre 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

Quando il giudice d'appello pronuncia sentenza, con la quale in via pregiudiziale risolva questioni inerenti l'ammissibilità dell'appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con l'appello, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti avanti al giudice dichiarato competente, la decisione è una sentenza che decide sul «merito» e sulla competenza. Ne consegue che, se la parte rimasta soccombente sia sulla questione di «merito» inerente l'ammissibilità dell'appello, sia su quella di competenza intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile è soltanto il ricorso per cassazione ordinario (con il quale la Corte di cassazione sarà investita quanto alla questione di competenza) ai sensi del n. 2 dell'art. 360, mentre se la parte intende impugnare la decisione solo sulla competenza e non quanto alla ritenuta ammissibilità dell'appello, il mezzo di impugnazione è il regolamento facoltativo di competenza. Ne consegue che ove la parte abbia proposto cumulativamente ricorso per cassazione ordinario sulla decisione relativa all'ammissibilità dell'appello (nella specie sia sotto il profilo che la sentenza di primo grado non sarebbe stata appellabile perché resa in causa equitativa, sia sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi di appello) e una subordinata istanza di regolamento di competenza in riferimento alla decisione sulla competenza, quest'ultima istanza è da considerare assorbita dal ricorso ordinario (nella fattispecie – concernente la decisione con cui il tribunale giudice d'appello aveva annullato la sentenza di primo grado, con cui il giudice di pace aveva accolto la domanda di restituzione di quote di premio assicurativo corrisposte in forza di intesa restrittiva della concorrenza, dichiarando la competenza della corte d'appello ai sensi dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990 – la Suprema Corte ha, peraltro, anche rilevato che non risultava nemmeno dedotta una censura sulla competenza e, nel rigettare il ricorso ha fissato per la riassunzione dinanzi alla Corte d'appello termine ai sensi dell'art. 50 c.p.c.).

(massima n. 2)

Quando il giudice d'appello pronuncia sentenza, con la quale in via pregiudiziale risolva questioni inerenti l'ammissibilità dell'appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con l'appello, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti avanti al giudice dichiarato competente, la decisione è una sentenza che decide sul «merito» e sulla competenza. Ne consegue che, se la parte rimasta soccombente sia sulla questione di «merito» inerente l'ammissibilità dell'appello, sia su quella di competenza intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile è soltanto il ricorso per cassazione ordinario (con il quale la Corte di cassazione sarà investita quanto alla questione di competenza) ai sensi del n. 2 dell'art. 360, mentre se la parte intende impugnare la decisione solo sulla competenza e non quanto alla ritenuta ammissibilità dell'appello, il mezzo di impugnazione è il regolamento facoltativo di competenza. Ne consegue che ove la parte abbia proposto cumulativamente ricorso per cassazione ordinario sulla decisione relativa all'ammissibilità dell'appello (nella specie sia sotto il profilo che la sentenza di primo grado non sarebbe stata appellabile perché resa in causa equitativa, sia sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi di appello) e una subordinata istanza di regolamento di competenza in riferimento alla decisione sulla competenza, quest'ultima istanza è da considerare assorbita dal ricorso ordinario (nella fattispecie – concernente la decisione con cui il tribunale giudice d'appello aveva annullato la sentenza di primo grado, con cui il giudice di pace aveva accolto la domanda di restituzione di quote di premio assicurativo corrisposte in forza di intesa restrittiva della concorrenza, dichiarando la competenza della corte d'appello ai sensi dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990 – la Suprema Corte ha, peraltro, anche rilevato che non risultava nemmeno dedotta una censura sulla competenza e, nel rigettare il ricorso ha fissato per la riassunzione dinanzi alla Corte d'appello termine ai sensi dell'art. 50 c.p.c.).

(massima n. 3)

Quando il giudice d'appello pronuncia sentenza, con la quale in via pregiudiziale risolva questioni inerenti l'ammissibilità dell'appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con l'appello, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti avanti al giudice dichiarato competente, la decisione è una sentenza che decide sul «merito» e sulla competenza. Ne consegue che, se la parte rimasta soccombente sia sulla questione di «merito» inerente l'ammissibilità dell'appello, sia su quella di competenza intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile è soltanto il ricorso per cassazione ordinario (con il quale la Corte di cassazione sarà investita quanto alla questione di competenza) ai sensi del n. 2 dell'art. 360, mentre se la parte intende impugnare la decisione solo sulla competenza e non quanto alla ritenuta ammissibilità dell'appello, il mezzo di impugnazione è il regolamento facoltativo di competenza. Ne consegue che ove la parte abbia proposto cumulativamente ricorso per cassazione ordinario sulla decisione relativa all'ammissibilità dell'appello (nella specie sia sotto il profilo che la sentenza di primo grado non sarebbe stata appellabile perché resa in causa equitativa, sia sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi di appello) e una subordinata istanza di regolamento di competenza in riferimento alla decisione sulla competenza, quest'ultima istanza è da considerare assorbita dal ricorso ordinario (nella fattispecie – concernente la decisione con cui il tribunale giudice d'appello aveva annullato la sentenza di primo grado, con cui il giudice di pace aveva accolto la domanda di restituzione di quote di premio assicurativo corrisposte in forza di intesa restrittiva della concorrenza, dichiarando la competenza della corte d'appello ai sensi dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990 – la Suprema Corte ha, peraltro, anche rilevato che non risultava nemmeno dedotta una censura sulla competenza e, nel rigettare il ricorso ha fissato per la riassunzione dinanzi alla Corte d'appello termine ai sensi dell'art. 50 c.p.c.).

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