Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7440 del 12 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La cessazione dal servizio, per collocamento a riposo del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunzia che applica la sanzione disciplinare, comporta, la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilitą, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la decisione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con esclusione della possibilitą di qualsiasi altra pronuncia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.