Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 123 del 4 gennaio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di sentenza d'appello resa nei confronti di società di persone, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da singoli soci in proprio, in quanto la società, anche se sprovvista di personalità giuridica formale, è pur sempre un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale autonomia e, quindi, di una propria capacità processuale, sicché l'impugnazione deve intendersi formulata da soggetto non legittimato in quel giudizio a meno che il ricorrente non deduca il sopravvenire di alcun fatto estintivo della società.

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