Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3442 del 21 febbraio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice a quo in accoglimento di un'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c., l'interesse alla decisione del ricorso per cassazione da parte della Corte di cassazione si deve ritenere venuto meno, senza che in contrario possa rilevare che la sentenza di accoglimento dell'opposizione di terzo sia a sua volta impugnabile per cassazione, essendo questa una mera eventualitą, mentre la carenza di interesse del ricorrente ad ottenere la decisione del ricorso per cassazione appare immediata ed attuale. Ne consegue che il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato inammissibile come in ogni caso nel quale, nel corso del giudizio di legittimitą si determini una situazione di cessazione della materia del contendere.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.