Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5158 del 3 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di cassazione possono intervenire soltanto i soggetti che hanno preso parte al processo nelle precedenti fasi di merito: č pertanto inammissibile il ricorso proposto ad adiuvandum da un soggetto che non ha partecipato al giudizio nel quale č stata emessa la sentenza impugnata.

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