Cassazione civile Sez. V sentenza n. 8315 del 4 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa č esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura č possibile, in sede di legittimitā, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stata contestata la valutazione che la commissione tributaria regionale aveva fatto in ordine alla concludenza di una prova presuntiva).

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