Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 151 del 7 gennaio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Non č ammissibile l'impugnazione dell'ordinanza con la quale la Corte di cassazione abbia disposto la cancellazione di una causa dal ruolo generale dei ricorsi civili e l'iscrizione nel ruolo generale dei ricorsi penali, atteso che le pronunce della Corte, in qualsiasi forma emesse, non sono ulteriormente impugnabili per errori di diritto o di procedura e che un eventuale vizio revocatorio sarebbe rilevante unicamente nei provvedimenti decisori menzionati dall'art. 391 bis c.p.c., non anche nel provvedimento di che trattasi, meramente ordinatorio.

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