Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12235 del 19 agosto 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

Il potere del giudice del merito di deferire il giuramento suppletorio ha natura eminentemente discrezionale, e il suo mancato esercizio, pur in presenza di espressa richiesta di parte, non può formare oggetto di sindacato alcuno in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'omissione di motivazione.

(massima n. 2)

Il giudice di legittimità provvede d'ufficio sulla cassazione della sentenza impugnata con o senza rinvio o decidendo nel merito, secondo che il vizio riscontrato rientri nelle ipotesi previste dagli artt. 382, 383 o 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., sicché è irrilevante l'eventuale erroneità delle richieste delle parti in un senso o nell'altro.

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