Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10066 del 27 aprile 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato - al di là della qualificazione come "violazione di legge" - un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall'art. 395 c.p.c.; nè l'impugnabilità in cassazione dell'eventuale sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (art. 403, secondo comma, c.p.c.) può essere idonea a trasformare un errore revocatorio in errore di diritto.

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