Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5450 del 14 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove si lamenti che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che la notifica dell'atto di appello fosse stata ricevuta dalla germana del procuratore della parte, e non da persona a questi totalmente estranea e priva di alcun collegamento con lo stesso, ritenendo di conseguenza la regolaritą della notificazione dell'atto di appello e la conseguente ritualitą e procedibilitą dell'impugnazione, si verte in un'ipotesi di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato dall'art. 395 c.p.c., rimanendo esclusa la possibilitą di avvalersi del ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

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