Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10598 del 19 maggio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Esclusa nel giudizio di cassazione l'ammissibilitą dell'intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregressi fasi di merito, nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso. (Nella specie, trattavasi del deposito di una memoria illustrativa del ricorso – qualificata dalla Corte di cassazione come intervento – da parte di una banca, la quale era subentrata, in quanto conferitaria dell'azienda bancaria di altro istituto di credito, parte del giudizio e ricorrente per cassazione, nel contenzioso attivo e passivo relativo ai rapporti bancari correnti del dante causa, tra cui quello oggetto di controversia).

(massima n. 2)

Il ricorrente che in sede di legittimitą denunci che, contro le risultanze testuali ricavabili dalla prova documentale, il giudice di merito č incorso in errore traducentesi in vizio della motivazione, ha l'onere, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare con chiarezza il documento ed il passo dello stesso sul quale si sarebbe determinata l'erronea valutazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.