Cassazione civile Sez. III sentenza n. 917 del 20 gennaio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il ricorrente in cassazione deduce un "error in procedendo" asseritamente compiuto dal giudice di appello e chiede, in via esclusiva, che, in dipendenza del suo accertamento da parte della Corte di cassazione, la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio perché il processo di appello non poteva proseguire (nella specie, per il verificarsi di una causa di estinzione), il giudice di legittimità, ove ravvisi l'insussistenza del vizio processuale idoneo a determinare la pronuncia richiesta, non può, nel caso in cui verifichi che il denunciato errore avrebbe giustificato la cassazione con rinvio della sentenza, provvedere in tal senso, incorrendo, altrimenti, nella violazione dei limiti entro i quali è stata investito dall'impugnazione, qualora il ricorrente non abbia formulato, neanche in via subordinata, la richiesta di cassazione con rinvio (come nel caso esaminato), così mostrando disinteresse ed acquiescenza rispetto a tale prospettiva.

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