Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 19293 del 19 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della CTU e viziata da errore di percezione č censurabile con la revocazione ordinaria se l'errore attiene ad un fatto non controverso, mentre č sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., se l'errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, č stata ritenuta nulla la sentenza di merito che aveva respinto la domanda volta ad ottenere l'indennitā di accompagnamento senza motivare il disaccordo rispetto alle conclusioni di segno opposto formulate dal perito).

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