Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6522 del 6 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di separazione personale consensuale dei coniugi, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero nei confronti di una decisione avente ad oggetto una questione connessa all'omologazione della separazione, riguardante le modalitą di trasmissione dell'ipoteca giudiziale al cessionario del credito accertato con provvedimento giudiziario perché, nelle cause di separazione coniugale la legge non attribuisce al Pubblico Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma 1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa. (Nella specie, la S.C. ha reputato inammissibile l'impugnazione proposta dal P.M. in una causa avente ad oggetto l'accertamento della regolare iscrizione di un'ipoteca giudiziale da parte del coniuge separato, cessionario di un credito di cui era titolare il marito).

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