Cassazione civile Sez. V sentenza n. 22016 del 13 ottobre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di legittimitą, si applica lo "ius superveniens" di cui il ricorrente non abbia fatto menzione nel ricorso introduttivo, sebbene notificato successivamente all'introduzione della norma, laddove il motivo di ricorso censuri la corretta definizione di un regime giuridico che necessariamente presuppone l'applicazione della norma sopravvenuta. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/03/2012).

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