Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7258 del 12 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di una domanda nuova in appello (purché la questione non sia stata presa in esame e non vi sia stata un'esplicita pronuncia al riguardo da parte del giudice di appello), cassando senza rinvio la decisione del giudice di merito che abbia mancato di riscontrarla.

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