Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5785 del 8 marzo 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo (nella specie, il decorso del termine per la proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.) non è riconducibile al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quanto, piuttosto, a quello ex art. 360, n. 4, c.p.c., ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti - in quest'ultimo caso - di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza.

(massima n. 2)

In tema di esecuzione forzata per rilascio, il terzo possessore o detentore, che sia coinvolto nelle attività di esecuzione di un titolo formatosi nei confronti di altro soggetto, può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., per vizi inerenti la notifica del detto titolo esecutivo e del precetto, unicamente se il titolare della pretesa esecutiva agisca direttamente nei suoi confronti, sostenendo la sua soggezione all’efficacia del titolo giacché, ove sia invece coinvolto, meramente in via di fatto e per la sua posizione, nell’attività esecutiva formalmente rivolta nei confronti del soggetto contemplato dal titolo, è solo quest’ultimo che può dolersi dell’inosservanza delle formalità preliminari predette.

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