Cassazione civile Sez. II sentenza n. 651 del 18 gennaio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione č stata notificata, a meno che tale legittimazione non sia riconosciuta dagli interessati, perché la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., di altri soggetti alla parte originaria, č un fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei loro confronti, che deve essere provato ai sensi dell'art. 2697 c.c. dalla parte che lo esercita.

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