Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3563 del 13 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'interesse processuale all'impugnazione deve essere concreto e non teorico e deve essere provato dal ricorrente, sicché - con riguardo alla censura che investa la rivalutazione monetaria dei crediti risarcitori - il ricorrente ha l'onere di indicare quale rivalutazione avrebbe dovuto essere riconosciuta dal giudice di merito, così dimostrando che quella da esso liquidata sia quantitativamente inferiore, in questo modo facendo risaltare il proprio interesse all'impugnazione.

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