Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13566 del 4 dicembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando sia denunziato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo della mancata ammissione di un mezzo istruttorio, č necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche d'erroneitą e/o di inadeguatezza della motivazione, ma precisi e specifichi, svolgendo critiche concrete e puntuali seppure sintetiche, le risultanze e gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, evidenziando, in particolare, in cosa consiste essere e con quali finalitą ed in quali termini la richiesta fosse stata formulata. Pił in particolare, ove trattisi di una prova per testi, č onere del ricorrente, in virtł del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, quale ne fosse la rilevanza, ed a qual titolo i soggetti chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza.

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