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L'ex coniuge che intraprende una convivenza more uxorio stabile non ha diritto all'assegno di divorzio

Famiglia - -
L'ex coniuge che intraprende una convivenza more uxorio stabile non ha diritto all'assegno di divorzio
È soggetto a revoca l’assegno divorzile nel caso in cui si abbia prova di una relazione stabile dell'ex coniuge con un’altra persona.

Con l’ordinanza n. 22604/2020 la Suprema corte di cassazione si è ancora una volta pronunciata in tema di assegno divorzile. Più precisamente, ha affermato che qualora risulti provata una nuova convivenza more uxorio dell’ex marito o moglie con un altro partner, l’assegno di divorzio è revocato.

Nel caso in esame, la Corte d’appello di Reggio Calabria aveva riformato parzialmente la sentenza impugnata, disponendo l'obbligo di corrispondere all’ex coniuge, ai sensi dell'art. 5 della legge divorzio, comma 6, un assegno mensile di euro 400, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese e ogni anno rivalutabile secondo gli indici Istat.

Contro la sentenza della Corte territoriale veniva proposto ricorso per cassazione, davanti alla quale venivano sollevati i seguenti due motivi:
  • con la prima censura il ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 132 del c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 del c.p.c., comma 1, n. 4. Soprattutto, denunciava l'assenza o apparenza, oltre all'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale, pur esaminando lo stesso materiale probatorio del tribunale, aveva espresso un convincimento opposto, in relazione alla sussistenza dei connotati di stabilità e continuità della convivenza more uxorio dell’ex coniuge con un altro partner, senza spiegarne le ragioni di fatto e di diritto;
  • con la seconda censura il ricorrente contestava la violazione o falsa applicazione dell'art. 2 Cost., in relazione all'art. 360 del c.p.c., comma 1, n. 3. Questi lamentava che il giudice d’Appello avesse erroneamente qualificato la fattispecie giuridica della famiglia di fatto, richiamato la giurisprudenza di questa Corte sul tema e dedotto che i presupposti fattuali accertati dai Giudici di merito erano da considerarsi sufficienti ad integrare le connotazioni di stabilità e continuità caratterizzanti la famiglia di fatto.


Il Tribunale Supremo, accogliendo soltanto il primo motivo, stabiliva che "La Corte d'appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di famiglia di fatto, ha dato atto che era stato provato il rapporto sentimentale pluriennale e consolidato tra la (OMISSIS) e il sig. (OMISSIS), pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, così ricostruendo la vicenda fattuale di rilevanza in modo conforme a quanto accertato dal Tribunale, secondo cui i suddetti fatti integravano in concreto la fattispecie della cd. famiglia di fatto. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto che quella relazione non potesse 'per ciò solo dirsi connotata da quei caratteri di continuità e stabilità che probabilmente rappresenterebbero il primo stadio necessario, ma- come detto- nemmeno sufficiente, per ipotizzare la creazione tra gli stessi di quella nuova famiglia di fatto secondo il valore ed il significato attribuiti al concetto dalla migliore giurisprudenza sopra detta' (pag. n. 6 della sentenza impugnata)".

Dunque, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.


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