Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21600 del 20 settembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Non è prospettabile nel giudizio di legittimità, allorquando la corrispondente questione non sia stata esaminata in sede di gravame, né denunciata come dedotta nelle precedenti fasi del giudizio, una causa di nullità contrattuale diversa da quella originariamente invocata, essendone, altresì, precluso, in tal caso, il rilievo di ufficio, dal momento che il potere del giudice deve coordinarsi con i principi desumibili dagli artt. 99 e 112 c.p.c., sicché, in siffatta ipotesi, la pronuncia resta circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, ponendosi la nullità dell'atto come elemento costitutivo della domanda. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto precluso l'esame del motivo di ricorso concernente l'asserita illiceità della causa del contratto "my way" intercorso tra le parti, del quale la nullità era stata dedotta, nei gradi di merito, solo in ragione della violazione degli artt. 1469 ter e 1469 quater c.c., applicabili "ratione temporis", nonché per l'inadempimento della banca convenuta ai doveri di informazione a suo carico quale soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento finanziario).

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