Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5135 del 22 maggio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella valutazione dei danni futuri il criterio della valutazione equitativa costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, potendo il detto giudice assumere come criterio di orientamento quello del triplo della pensione sociale indicato nell'art. 4 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857.

(massima n. 2)

L'errore di calcolo o materiale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ogni qual volta esso non sia conseguenza di un'inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione, dovendosi in tal caso far ricorso necessariamente alla procedura di correzione prevista dell'art. 287 c.p.c.

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