Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22341 del 26 settembre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell’ipotesi in cui una società, della quale altra società sia unico azionista e società capogruppo, abbia stipulato una polizza fideiussoria ed insorga controversia sulla sua validità e azionabilità fra le parti del rapporto fideiussorio, la società unica azionista e capogruppo non è titolare in astratto di alcun diritto per pretendere che venga inibito al creditore di escutere la fideiussione in quanto la situazione di controllo azionario non dà luogo ad un rapporto di dipendenza giuridica rispetto alla vicenda del rapporto fideiussorio e, quindi, ad un diritto azionabile rispetto ad esso ma solo ad un interesse di fatto, che, come tale, non legittima né un intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. né una congiunta azione della società partecipata e della controllante. Ne consegue che la S.C., investita di un ricorso che riguardi quella congiunta azione, deve rilevare che l'azione della società unica azionista e controllante non poteva essere proposta e cassare senza rinvio quanto al relativo rapporto processuale la sentenza impugnata, a norma dell'art. 382, comma 3, c.p.c..

(massima n. 2)

In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia. (Nella specie, il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi regolatori del giusto processo in relazione all'irritualità della forma con cui l’atto di integrazione del contraddittorio era stato notificato, senza evidenziare in alcun modo quale pregiudizio la violazione denunciata avrebbe arrecato; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha ritenuto la censura inammissibile ex art. 360 bis, n. 2, c.p.c.).

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