Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5150 del 3 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilitą, questioni che siano gią comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimitą questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione di inammissibilitą per novitą della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicitą di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

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