Cassazione civile Sez. V sentenza n. 25761 del 5 dicembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile "ratione temporis", si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), mentre nella seconda ipotesi l'attivitą di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della Commissione tributaria regionale che, nell'accogliere l'appello dell'Agenzia delle entrate, aveva comunque esaminato i fatti - circostanze e tempi dell'iscrizione a ruolo del tributo e della notifica della cartella di pagamento - posti a fondamento dell'eccezione sollevata dal contribuente, seguendo in maniera sommaria, ma inequivocabile, un percorso logico incompatibile con il suo accoglimento).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.