Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1823 del 28 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei confronti dell'errore di fatto in cui il giudice sia incorso per una mera svista materiale nella lettura o nella trascrizione di una data risultante incontrovertibilmente dagli atti di causa, l'unico rimedio esperibile č la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre č inammissibile l'ordinario rimedio del ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa alla erronea indicazione della data di un decreto di espropriazione, acquisito agli atti di causa).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.