Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1326 del 24 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Il motivo di ricorso per cassazione, con il quale venga dedotta la sussistenza di una clausola contrattuale, che non abbia dato luogo a un punto controverso del giudizio, ma sia stata semplicemente negata senza alcuna motivazione, sulla base di una semplice ricognizione degli atti negoziali, č inammissibile in quanto integra un vizio revocatorio ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., come tale deducibile con la revocazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.